IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)     di prorogare con effetto data di scadenza della D.G.R. n. 2926 del 19.11.1997 e successiva rettifica n. 47 del 14.01.1998, l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio di olii minerali usati, ubicato in Pescara, Viale Marconi n. 224 a favore della Ditta F.lli Ricci A. & C snc;

2)     di stabilire che:

a)      l’autorizzazione, di cui al punto 1), è concessa in via provvisoria per un periodo pari ad anni uno dalla data di adozione del presente provvedimento;

b)     entro 30 gg. dalla data di notifica, la Ditta ottemperi alla presentazione dello stato di fatto con evidenziazione di tutte le carenze rispetto all’allegato C del D.M. 392/96;

c)      entro 150 gg. dalla data di notifica, la Ditta ottemperi alla presentazione del progetto esecutivo di adeguamento;

d)     entro il termine di scadenza del presente provvedimento siano ultimati i lavori in questione, così come prescritto nel parere formulato dal Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A.;

3)     di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi nei limiti temporali indicati al precedente punto 2) si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

4)     di prescrivere che la ditta interessata, oltre agli adempimenti indicati alla lett. b del precedente punto 2) nei termini previsti, provveda a trasmettere all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, una nuova relazione concernente la codificazione dei rifiuti ai sensi delle vigenti norme in materia;

5)     di stabilire che, al termine delle necessarie attività istruttorie, l’A.R.T.A. di Pescara rimetterà apposito parere definitivo, finalizzato al rilascio della eventuale autorizzazione regionale conclusiva;

6)     di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali

a)      deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)      deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)      che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

7)     di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)     di confermare, inoltre, quanto altro prescritto nella autorizzazione n. 2926 del 19.11.1997, non riportato nel presente provvedimento;

10) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22/97;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara, all’Amministrazione Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale di Pescara);

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Ditta F.lli Ricci A. & C. snc con sede legale in Pescara, via Marconi n. 224;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo