LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1) La composizione, così come prescritta con D.M. 29/11/1986 dal Ministero Attività Produttive, della commissione interministeriale per le operazioni di collaudo e verifiche degli impianti destinati alla lavorazione e trasporto degli oli minerali, GPL e biodiesel, rimane invariata, tranne che per i rappresentanti del Ministero Attività Produttive, i quali vengono sostituiti, per effetto del D.Lgs 112/98, da due componenti della Direzione Attività Produttive, Servizio Attività Estrattive e Minerarie.
2) Allo scadere dei termini fissati dal decreto di concessione, di autorizzazione o di modifica dello stesso, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Direttore alle Attività Produttive, provvede a designare nominativamente i componenti della Commissione, indicando nel contempo un termine per lo svolgimento dell’incarico.
3) Ad accertamento compiuto il Presidente della Commissione rilascia copia, controfirmata da tutti i componenti della Commissione, del verbale di visita al titolare del decreto od a suo delegato, per gli usi consentiti o per l’adempimento delle prescrizioni imposte e provvede a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, l’originale alla Giunta regionale Servizio Attività Estrattive e Minerarie, per le determinazioni conseguenti.
4) Le spettanze della Commissione sono regolate dal D.M. 29.11.1986, sulla base del costo dell’iniziativa dichiarato a consuntivo dalla Ditta concessionaria o autorizzata.
5) Il versamento degli importi relativi viene effettuato dalla Ditta interessata, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina della Commissione stessa, sul c/c n. 208678, intestato alla Regione Abruzzo, con obbligo di indicare come causale la dicitura < disciplina petrolifera>.
6) Il suddetto versamento verrà introitato al capitolo 61303 dell’entrata del bilancio della Regione Abruzzo. Le somme relative alle spettanze della Commissione vengono imputate al capitolo 441303 della spesa.
7) I rappresentanti della Direzione regionale Attività Produttive in seno alla Commissione sono un ingegnere e un tecnico di livello non inferiore alla fascia “C”, i quali non siano stati coinvolti nell’istruttoria destinata all’esercizio dell’impianto da collaudare o verificare. In caso di impianti complessi detti rappresentanti saranno il Direttore ed il dirigente stessi in quanto ingegneri.
8) Gli altri due membri della commissione di collaudo saranno nominati volta per volta, sulla base dei provvedimenti regionali di concessione o autorizzazione delle opere descritte, dietro segnalazione dell’Agenzia delle Dogane per il Ministero delle Finanze e del Ministero dell’Interno.
9) La presente delibera sarà trasmessa al Servizio Ragioneria e Credito per il visto.
10) La presente delibera verrà pubblicata sul BURA.