Il Componente la Giunta Regionale Dott. Massimo Desiati, con riferimento a quanto indicato in oggetto, espone quanto segue:

        in data 30.12.2000, con nota prot. n. 455/S (all. n. 1), si chiedeva al Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rr.uu. - Ambito di Manoppello (PE) di fornire notizie in merito a: 1) stato di realizzazione della discarica consortile; 2) stato dei provvedimenti relativi alla attivazione della piattaforma ubicata in Comune di Alanno (PE), finanziata con fondi regionali, a servizio delle attività comprensoriali di raccolta differenziata, regolarmente realizzata ed autorizzata ai sensi di legge, ma non funzionante;3) adeguamento alle vigenti leggi statali e regionali in materia di organismi consortili, delle norme statutarie del consorzio; 4) organizzazione e risultati dei servizi comprensoriali di raccolta differenziata;

        con nota prot. n. 213 del 9.1.2000 (all. n. 2) il Consorzio riscontrava la richiesta di notizie e, sinteticamente, rappresentava la oggettiva difficoltà del raggiungimento degli scopi statutari;

        risulta che, così come in seguito accertato nel corso degli interventi sostitutivi regionali già adottati ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 83/2000, la suddetta piattaforma di Alanno (PE), opera pubblica interamente finanziata con fondi regionali, è stata oggetto di collaudo nel dicembre del 2000 ma tuttora in Stato di abbandono; è appena il caso di evidenziare che l’impianto, il cui costo ha superato i due miliardi di lire, si trova in completo stato di abbandono e, pertanto, soggetto al deterioramento causato dagli agenti atmosferici nonché a possibili atti vandalici;

        a seguito dei suddetti accertamenti è stata valutata e riscontrata la necessità di procedere, con urgenza, alla adozione di provvedimenti sostitutivi che consentissero alla Amministrazione regionale un immediato intervento presso il Consorzio in oggetto; lo scopo prioritario è stato quello di porre in essere quanto necessario per la realizzazione di un sistema minimale di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio, constatata l’incapacità e l’inerzia degli organismi comprensoriali;

        a tale proposito, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 9.5.2001 (all. n. 3), si è proceduto alla nomina di un Commissario ad acta, attualmente in carica, con il compito di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione di un impianto comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

        tra gli adempimenti posti a carico del Commissario è stata disposta la trasmissione di relazioni periodiche sull’attività condotta, regolarmente trasmesse con note pervenute alla Direzione Ambiente in data 28.8.2001 (all. n. 4), 29.11.2001 (all. n. 5) e 22.1.2002 (all. 6); sin dalla prima relazione emergono gravi inadempienze da parte degli organi del Consorzio in ordine: a) alla mancata programmazione ed organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; b) alla mancata richiesta di finanziamenti regionali per l’attivazione di servizi di raccolta differenziata (L.R. n. 52/2000); c) alla gestione amministrativa del Consorzio stesso; d) alla predisposizione di provvedimenti concernenti affidamenti di incarichi di progettazione di impianti di smaltimento, oggetto di ricorso al giudice amministrativo con conseguente condanna in primo grado subita dal Consorzio;

        relativamente alla mancata attività di programmazione del Consorzio in materia di gestione dei rifiuti urbani, si segnala la fitta corrispondenza avvenuta tra i Comuni associati e gli organismi del Consorzio; è depositata agli atti della Direzione Ambiente copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Carpineto della Nora (PE), n. 19 del 30.11.2001 (all. n. 7), con la quale il Comune, in via del tutto autonoma, dispone di recedere dal Consorzio, ignorando totalmente le norme regionali vigenti che disciplinano la costituzione e/o lo scioglimento dei consorzi che erogano pubblici servizi; risulta inoltre che anche altri Comuni hanno formalizzato il recesso, quale ad esempio il Comune di Tocco da Casauria (deliberazione n. 29 del 1.5.2001 — all. n. 8) senza che il Consorzio abbia adottato alcun atto in merito, peraltro obbligatorio per legge; solo con nota prot. n. 151 del 25.6.2000, (all. n. 9), in risposta ad una precisa richiesta avanzata dal Comune dì Lettomanoppello e diretta all’ottenimento di nullaosta per l’uscita dal Consorzio, questo declinava la propria competenza a decidere sulla richiesta, ritenendo al riguardo competente la Regione Abruzzo, ed in tal modo dimostrando discutibile competenza anche nell’espletamento dei suoi compiti amministrativi, con evidente incapacità da parte degli organi consortili di gestire adeguatamente i rapporti con i Comuni associati e di dare puntuale applicazione alle norme che regolano le associazioni di Comuni, finalizzate alla erogazione di servizi di interesse pubblico;

        dalla lettura degli atti di recesso dei Comuni emergono lamentele nei riguardi del Consorzio che “…….in tanti anni non è riuscito nemmeno a realizzare la discarica, causando per tale motivo un notevole onere finanziario per tutti i Comuni in esso ricompresi.” ( deliberazione del Consiglio Comunale di Carpineto della Nora);

        presso gli uffici della Direzione Ambiente sono inoltre pervenute, da parte di numerosi Comuni del Consorzio, le seguenti comunicazioni: 5398/17.10.01 Comune di Rosciano; n. 2452/29.10.01 Comune di Abbateggio; n. 6879/9.11.01 Comune di Alanno; 4304/28.11.01 Comune di Cugnoli; 5846/5.11.01 Comune di Bussi sul Tirino; n. 5509/19.11.2001 Comune di S. Valentino; n. 4135/27.11.2001 Comune di Castiglione a Casauria; n. 7945/6.12.2001 Comune di Caramanico Terme (all.ti nn. da 10 a 18); in tutte le note, aventi per oggetto il pagamento delle quote consortili da parte dei Comuni associati, emerge costantemente l’ opposizione al versamento di ulteriori somme di denaro occorrenti per la gestione del Consorzio, “a fronte di un servizio assolutamente inesistente”; in alcune note, in particolare, si chiede l’immediato scioglimento dell’Ente, con relativo accertamento delle eventuali responsabilità conseguenti; sulla problematica relativa alle quote consortili è intervenuto il Difensore civico regionale che, con note prot. n. 996/2870/16 del 30.5.2001 e n. 13/3332/16 del 7.01.2002 (all.ti nn. 19 e 20), ha ribadito la obbligatorietà dei relativi versamenti al Consorzio, salvo la regolare accettazione da parte di tutti i soci del Consorzio, degli atti di recesso di talune amministrazioni comunali;

        è necessario fare presente che il Consorzio è stato inserito dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Piano Triennale per la Tutela dell’Ambiente 1994/96, per la realizzazione di un impianto di smaltimento comprensoriale dei rifiuti urbani, il tutto inserito in una scheda che prevedeva un finanziamento pari a quattro miliardi di lire; il Consorzio, da una verifica presso il Ministero dell’Ambiente e la Cassa Depositi e Prestiti, effettuata direttamente dal Commissario ad acta, non ha avviato nessuna richiesta in tale senso, mettendo a serio rischio la disponibilità del finanziamento; si sottolinea, per contro, che il citato Commissario ad acta, attraverso un semplice contatto con gli Enti preposti, ha ottenuto conferma della permanenza dei fondi a suo tempo assegnati al P.T.T.A. 94/96 con nota della Cassa DD. e PP., prot. n. 12679/24.1.2002 (all. n. 21);

        è da aggiungere, poi, che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per alcuno dei quali componenti sussistono dubbi di compatibilità, in quanto composto anche da consiglieri comunali che secondo legge (art. 9 della L.R. 29.6.1993, n. 26, come sostituito dall’art. 2 della L.R. n. 65/2001) sono incompatibili a ricoprire detta carica, ha di recente proposto all’assemblea la adozione di alcune deliberazioni, successivamente revocate in via di autotutela, e ciò a dimostrazione di una carenza nella gestione e nella programmazione delle attività del Consorzio; il riferimento è a due recenti provvedimenti diretti, entrambi ai fini della gestione del sevizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, alla costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, ed al tempo stesso alla localizzazione della discarica da realizzarsi nel territorio del Comune di Serramonacesca, quest’ultimo assunto nonostante la Giunta Regionale avesse attribuito tale incarico al Commissario ad acta, nominato proprio a fronte della perdurante inerzia degli organi del Consorzio;

        è ancora da segnalare che lo stesso Consiglio di Amministrazione, dopo il ritiro delle suindicate deliberazioni, proponeva all’assemblea e faceva da questa deliberare l’approvazione della convenzione e dello statuto del Consorzio e, quindi, la trasformazione del Consorzio medesimo in Azienda speciale consortile, tanto in assunta applicazione dell’art. 35 della L. n. 448/2001, che però consente all’assemblea consortile unicamente di procedere alla trasformazione dei consorzi e delle aziende speciali in società di capitali, e non anche, come si è proceduto con siffatta deliberazione alla trasformazione del Consorzio in azienda speciale;

        per tali motivi veniva conferito l’incarico di Commissario ad acta al Dr. D’Ercole Gianpiero ai sensi dell’articolo n. 36, comma 7 della L.R. 26/93, come aggiunto all’art. 3 della L.R. n. 65 del 19 dicembre 2001, per relazionare sullo stato del servizio e, in caso di accertato ritardo nella fornitura dei servizi, sulle eventuali responsabilità o irregolarità nella gestione dell’Ente;

        in merito a tale incarico, il commissario ad acta rimetteva una dettagliata relazione (all.n. 22) in data 9.9.2002 dalla quale si evince, oltre a quanto già esposto, che nessun servizio è stato mai attivato nonostante il pagamento delle quote associative al Consorzio da parte dei Comuni interessati; nessun progetto, circa la raccolta differenziata, è stato presentato con la legge n. 52/2000, evidenziando una carenza di programmazione; lo statuto, il cui limite temporale di approvazione era stato stabilito, dopo varie leggi di proroga, al 30 giugno 1996, è stato approvato in data 6 febbraio 2002, rivelandosi peraltro lacunoso e con riferimenti a leggi ormai superate o addirittura abrogate; la convenzione è stata firmata soltanto da 16 Comuni; circa la situazione finanziaria, al 30.12.2000 il fondo cassa era zero e, nel periodo successivo, non c’è stato miglioramento alcuno e, il mancato pagamento delle quote da parte di diversi Comuni, ha obbligato l’Ente a ricorrere all’anticipazione di cassa; circa la raccolta differenziata nulla è stato attivato, nonostante esista anche un fondo di 2,3 miliardi di vecchie lire del P.T.T.A. 94/96, da gestire congiuntamente all’ex Consorzio di Spoltore, ora Ambiente S.p.A.; la Piattaforma di tipo “A” in territorio di Alanno, realizzata con fondi regionali e collaudata nel Dicembre 2000, non è mai stata attivata; la discarica consortile per rifiuti urbani, scopo principale della nascita del Consorzio, ex L.R. 74/88, non è stata nè individuata nè realizzata, tanto è vero che tale compito è stato affidato al Commissario ad acta con D.P.G.R. n. 87 del 9.5.2001;

        visti i gravi disagi per l’utenza, per quanto sopra esposto, ed in relazione al contenuto dei documenti allegati al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale si ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge previste del comma 7 dell’art. 36 della L.R. 29.6.1993, n. 26, come integrata dall’art. 3 della L.R. 19.12.2001, n. 65 e che, quindi, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile nominando, in sua vece,un Commissario straordinario;

        a questo proposito si consideri che essendo attualmente incaricato in qualità di Commissario ad acta presso l’ente il Dott. Gianpiero D’Ercole (Decreto del Pres. G.R. n. 87 del 9.5.2001), come sopra ricordato, il medesimo può assumere in se l’incarico di Commissario straordinario, sia per il grado di conoscenza dell’intera problematica raggiunta nel corso dell’incarico affidatogli, sia per la qualità dell’attività svolta; la circostanza induce, quindi, la Giunta Regionale ad estendere la portata del precedente incarico e a confermare la fiducia a suo tempo concessa al Dott. D’Ercole, non sottovalutando al riguardo che la scelta comporta un evidente contenimento della spesa, che si raddoppierebbe nella ipotesi di mantenimento del Dott. D’Ercole, quale commissario ad acta, e nomina di un diverso commissario straordinario; si fa presente, infine, che alla luce delle disposizione di legge, il commissariamento proposto incide esclusivamente sugli organi esecutivi dell’ente, cui si addebitano gli effetti della attuale situazione di paralisi dello smaltimento dei rifiuti urbani, e non già sugli organismi assembleari, che rimarranno in carica a tutti gli effetti.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione del Commissario ad acta del 9.9.2002 (all. n. 22), dalla quale si evince, per quanto espressamente dichiarato, la mancata attivazione dei servizi per l’espletamento dei quali il Consorzio è stato istituito, con conseguenti gravi danni economici all’utenza, nonché una responsabilità dei vari C.d.A. succedutesi sia per la mancata attivazione dei servizi, sia per una mancanza di programmazione;

Vista la nota della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Turismo, Ambiente, Energia, n. 9214 al protocollo del 28 novembre 2002, con la quale si comunicva l’avvio di procedimento per lo scioglimento del C.d.A. dell’Azienda Speciale Consortile;

Udita la relazione del componente la Giunta Regionale;

Condivise integralmente le argomentazioni in essa contenute, per le quali questa Giunta ritiene di dover fare ricorso alle vigenti disposizioni di legge che consentono lo scioglimento di organismi di enti consortili, nel caso in cui questi, per la cattiva gestione dell’Ente, abbiano determinato oggettivi impedimenti al raggiungimento degli scopi statutari;

Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 315 del 18.4.2001 avente per oggetto “L.R. 28.4.2000, n. 83. Consorzio Comprensoriale per la raccolta e lo smaltimento dei RR.SS.UU. - Ambito di Manoppello (PE) - Nomina del commissario ad acta”;

Visto il D.P.R.G. n. 87 del 9.5.2001;

Vista la L.R. 19.12.2001, n. 65, avente per oggetto: “Modifica alla legge regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante Norme in materia di organismi consortili”;

Visto l’art. 3 della predetta legge regionale;

Ritenuto che, per quanto sopra evidenziato, vi siano le condizioni per procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile stessa;

Ritenuto, pertanto, di attribuire al Dott. Gianpiero D’Ercole, oltre a quanto indicato nel richiamato D.P.R.G. n. 87/01, tutte le competenze assegnate dalla legge al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente che, sinteticamente, attengono alla completa gestione del patrimonio del Consorzio, alla gestione della struttura organizzativa, del personale e contabile dell’Ente, alla organizzazione di attività aventi sia carattere ordinario che straordinario, alla programmazione di tutti gli atti, contratti e provvedimenti comunque denominati, previsti dalla legge;

Considerato che in merito ad ogni altro provvedimento precedentemente assunto da questa Giunta, in ordine alla ubicazione di impianti di smaltimento a servizio del Consorzio, dovranno essere oggetto di attente valutazioni da parte del commissario straordinario e, se del caso, modificati secondo le nuove esigenze ed ipotesi ubicative;

Stabilito che la Giunta Regionale, in considerazione dell’importanza dell’incarico oggetto del presente provvedimento, provvederà con successivo e separato atto, a dotare il Commissario straordinario di risorse finanziarie necessarie a predisporre quanto necessario per l’espletamento del mandato ed, in particolare, per la produzione di atti progettuali, studi, indagini ed elaborati tecnici finalizzati alla ubicazione degli impianti di smaltimento di rifiuti;

Valutata la opportunità di stabilire che la durata dell’incarico di commissario straordinario sia stabilita in anni uno, rinnovabile, dalla notifica del presente provvedimento;

Stabilito che il commissario straordinario dovrà relazionare trimestralmente in merito all’incarico affidatogli ai sensi del presente provvedimento;

Stabilito, altresì, che non dovendosi prevedere, per l’incarico commissariale in argomento, ulteriori indennità di funzione e rimborsi spese oltre quelli indicati al punto 3) del D.P.G.R. n. 87/0 1, non si configurano ulteriori oneri a carico del bilancio del Consorzio;

Vista la L.R. n. 77/99;

Dato Atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)     di Procedere, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui riportate integralmente, ai sensi dell’art. 3) della L.R. 19.12.2001, n. 65, allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, con relativa decadenza del Presidente del medesimo, dell’ex Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Manoppello, oggi Azienda Speciale per la Raccolta e lo Smaltimento dei rifiuti urbani, avente sede presso il Comune di Manoppello (PE), con effetto dalla data di notifica della presente delibera;

2)     di Procedere, conseguentemente, ai sensi del predetto art. 3 della L.R. n. 65/01, alla nomina del Commissario Straordinario, al quale sono attribuiti i poteri in capo agli Organi indicati al precedente punto 1), nella persona del Dott. Gianpiero D’Ercole, nato a Scafa (PE) il 29.4.1955 e residente in S. Valentino in A.C. Via Trovigliano 29, già commissario ad acta in carica presso l’Azienda consortile in oggetto ai sensi del D.P.G.R. n. 87/01;

3)     di Stabilire che il Commissario straordinario eserciterà attività e funzioni secondo le vigenti norme in materia di enti sovracomunali, secondo le attuali norme che disciplinano le attività dell’Azienda in argomento, con le modalità e i tempi stabiliti nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

4)     di Stabilire, inoltre, che per le valutazioni espresse in narrativa, non vi sono ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Azienda consortile in oggetto;

5)     di Notificare copia del presente provvedimento all’Azienda consortile in oggetto ed al Dott. Gianpiero D’Ercole;

6)     di Pubblicare integralmente la presente deliberazione sul B.U.R.A.