LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1)     Di abrogare la lettera g) - punto 1) Incentivi all’Assunzione - dell’Allegato n. 2 del verbale di accordo sottoscritto in data 17.06.2002 dalla Cabina di Regia sui Lavori Socialmente Utili, costituente l’“Allegato n. 3” alla D.G.R. n. 595 dell’1.08.02, come da parere espresso dalla Commissione Tripartita Regionale nella riunione del 12.09.2002, come da verbale allegato, (Allegato n. A) e conseguentemente di adottare le modalità attuative della deliberazione G.R. n. 595 dell’ 1.08.02, come da allegato “B” del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

2)     Di stabilire che la copertura dell’onere finanziario relativo alla proroga delle attività socialmente utili decorre dall’01.07.02, indipendentemente dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A. e sino a tutto il 31.12.02, nel rispetto delle modalità di cui al precedente punto 1);

3)     Di prendere atto che i contributi stabiliti per incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori A.S.U. saranno corrisposti agli aventi diritto solo dopo che saranno state accreditate alla Regione Abruzzo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le risorse regionali del Fondo per l’Occupazione discendenti dalla convenzione sottoscritta in data 17.05.2002 nonchè quelle residue relative all’anno 2001.

4)     Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A., comprensiva del solo “allegato B”.


DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’“ACCORDO PER INCENTIVARE NEL CORSO DELL’ANNO 2002, CON RISORSE REGIONALI FONDO OCCUPAZIONE, LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE ASU. - PROSECUZIONE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI SECONDO SEMESTRE 2002.” APPROVATO DALLA CABINA DI REGIA SUI LAVORI SOCIALMENTE UTILI DELLA COMMISSIONE TRIPARTITA REGIONALE IL 17.06.2002, RECEPITO CON DELIBERA Dì GIUNTA REGIONALE NR. 595 DELL’ 1.8.2002.

INTERVENTO - A -

(Allegato 1 dell’accordo 17.6.2002)

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI PER IL COMPLESSIVO PERIODO  DALL’1.07.2002  AL  31.12.2002  DEI LAVORATORI AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.8112000. COME CHIARITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON LE NOTE DI INDIRIZZO SULLO STESSO.

PUNTO 1) FINANZIAMENTO DELL’INTERA QUOTA DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DAL 1.7.2002 AL 30.9.2002

Art. 1

Beneficiari

I soggetti di cui all’art. 3 - comma 1- del D.Lgs. 468/97 e successive modificazioni denominati enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili così come definiti dall’art.1 del D.Lgs. 81/2000

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori utilizzati, defluiti dall’art. 2 - comma 1 – del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 nr. 187, non stabilizzati entro la data del 31.12.2001.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu, previsto per l’anno 2002, così come definito dall’art. 4 - comma 1 - del decreto l.vo 81/2000 ed il 100% dell’ANF ove spettante, per la prosecuzione di tali attività dall’1.7.2002 al 30.09.2002, con erogazione diretta da parte dell’Inps.

Art. 4

Durata

Tre mensilità erogabili per il periodo compreso dall’ 1.7.2002 ed il 30.09.2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Gli Enti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, Via Raffaello, n. 137 - Pescara.

PUNTO 2) FINANZIAMENTO DELL’INTERA QUOTA DEL SUSSIDIO PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

Art. 1

Beneficiari

I soggetti di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 468/97 e successive modificazioni denominati enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili così come definiti dall’art. 1 D.Lgs. 81/2000.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 nr. 187 non stabilizzati alla data del 31.12.2001 che hanno compiuto 50 anni di età al 31.12.2000.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu previsto per l’anno 2002 così come definito dall’art. 4 - comma 1 - del decreto 1.vo 81/2000 ed il 100% dell’ANF ove spettante, per la prosecuzione di tali attività dall’ 1.10.2002 al 31.12.2002 con erogazione diretta da parte dell’Inps.

Art. 4

Durata

Tre mensilità erogabili per il periodo compreso tra il 1.10.2002 ed il 31.12.2002.

Art. 5

Aspetti documentati e procedurali

Gli enti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - Via Raffaello, 137 - Pescara.

PUNTO 3) FINANZIAMENTO DELL’INTERA QUOTA DEL SUSSIDIO PER ASU DALL’ 1.10.2002 AL 31.12.2002 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI CHE HANNO RISPETTATO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 50%.

Art. 1

Beneficiari

I soggetti di cui all’art. 3 - comma 1 - del D.Lgs. 468/97 e successive modificazioni denominati enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili di cui all’art. 1 del D.Lgs. 81/2000, che hanno stabilizzato entro la data del 30.9.2002 almeno il 50% del numero di soggetti utilizzati in asu.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori utilizzati, definiti dall’art. 2 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187, residuali a fronte della stabilizzazione occupazionale effettuata entro la data del 30.9.2002

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu, previsto per l’anno 2002, così come definito all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 81/2000, e del 100% dell’ANF ove spettante per la prosecuzione in tali attività, con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Art. 4

Durata

Tre mensilità erogabili per il periodo compreso tra l’1.10.2002 ed il 31.12.2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Gli enti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000, nella quale dovrà essere indicato il numero dei soggetti stabilizzati entro il 30.9.2002, anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara.

PUNTO 4/I°) COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DALL’1.10.2002 AL 31.12.2002 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3000 ABITANTI CHE NON HANNO RISPETTATO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 50%.

Art. 1

Beneficiari

Enti Locali con popolazione inferiore a 3000 abitanti, utilizzatori di lavoratori asu che non hanno rispettato la percentuale di stabilizzazione del 50% dei soggetti impegnati.

Art.2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori utilizzati, definiti dall’art. 2 - comma i – del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187, non stabilizzati alla data del 30.9.2002.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 75% dell’assegno asu previsto per l’anno 2002 così come definito dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 81/2000 e del 100% dell’ANF, ove spettante, per la prosecuzione in tali attività dall’1.10.2002 al 31.12.2002.

L’intero ammontare dell’assegno asti sarà erogata direttamente dall’Inps. Pertanto, la quota a carico degli Enti Utilizzatori dovrà essere dagli stessi restituita alla Regione Abruzzo secondo le modalità che verranno indicate dalla competente Direzione Regionale.

Art. 4

Durata

Tre mensilità erogabili per il periodo compreso dall’1.10.2002 al 31.12.2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Gli Enti beneficiai invieranno copia della delibera assunta ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara.

PUNTO 4/II°) COFINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO ASU PER IL PERIODO DAL 1.10.2002 AL 31.12.2002 PER LAVORATORI UTILIZZATI DA ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3000 ABITANTI E DA ENTI DIVERSI CHE NON HANNO RISPETTATO LA PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL 50%.

Art. 1

Beneficiari

Enti Locali con popolazione superiore a 3000 abitanti ed Enti diversi, utilizzatori di lavoratori asu, che non hanno rispettato la percentuale di stabilizzazione del 50% dei soggetti ùnpegnati entro il 30.09.2000.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatai sono i lavoratori utilizzati, definiti dall’ad. 2 - comina 1- del D.Lgs. 8 1/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187, non stabilizzati alla data del 30.9.2002.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 50% dell’assegno asu, come definito dall’art. 4 comma 2 - comma 1 - del D. Lgs. 81/2000, e del 100% dell’ANF, se spettante, per la prosecuzione in tali attività dall’1.10.2002 al 31.12.2002.

L’intero ammontare dell’assegno asu sarà erogata direttamente dall’Inps. Pertanto, la quota a carico degli Enti Utilizzatori dovrà essere dagli stessi restituita alla Regione Abruzzo, secondo le modalità che verranno indicate dalla competente Direzione Regionale.

Art.4

Durata

Tre mensilità erogabili per il periodo compreso dall’ 1.10.2002 al 31 .12.2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Gli Enti beneficiai invieranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara.

INTERVENTO - B -

(Allegato 2 dell’Accordo 17.6.2002)

MISURE VOLTE A FAVORIRE LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL CORSO DELL’ANNO 2002 DEI LAVORATORI, APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE, UTILIZZATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 2 - COMMA 1 - D.LGS. N. 81/2000, COME CHIARITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON LE NOTE DI INDIRIZZO SULLO STESSO.

PUNTO 1) INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

Art. 1

Beneficiari

Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni non profit che applichino il c.c.n.l. di categoria, enti pubblici.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2- comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187 impegnati in asu presso enti utilizzatori diversificati in rapporto al numero della popolazione residente, come di seguito specificato:

comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

comuni con popolazione compresa fra 3000 e 5000 abitanti;

comuni con popolazione compresa fra 5000 e 10000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti;

enti utilizzatori diversi dai comuni quali comunità montane, asl, parchi, consorzi di comuni e ipab.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto pari all’ importo descritto al successivo art. 4, inversamente proporzionale alla grandezza per popolazione residente degli enti utilizzatori, per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti, di cui al precedente art. 2 intervenuta tra l’1.l.2002 ed il 30.9.2002 attraverso assunzioni con contratto a tempo indeterminato o affidamento di attività attraverso contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, di impresa e di servizi di durata di minima di 36 mesi.

Art. 4

Importi e durata

a)      Euro 15.493,70 per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 1) del precedente ad. 2;

b)     Euro 12.911,40 per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 2) del precedente ad. 2;

c)      Euro 10.329,13 per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 3) del precedente art. 2;

d)     Euro 5.164,56 per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 4) del precedente ad. 2;

e)      Euro 5.164,56 per ogni soggetto stabilizzato ed utilizzato dagli enti di cui al punto 5) del precedente ad.2.

f)       Maggiorazione degli incentivi: ciascuno degli importi di cui alle precedenti lettere del presente articolo è aumentato di Euro 2.582,28 qualora il soggetto che provvede alla stabilizzazione svolga la propria attività nell’ ambito dei servizi sociali rivolti alla persona.

In caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, i presenti incentivi saranno erogati in misura proporzionalmente ridotta, in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro e/o dal committente.

Per stabilizzazione si intende la fuoriuscita definitiva dalle liste dei lavoratori socialmente utili. Pertanto, il 30.9.2002 deve essere l’ultimo giorno di permanenza nelle attività s.u.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiai presenteranno apposita richiesta, in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni attuative, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - Via Raffaello, 137 - Pescara, allegando:

a)      copia del contratto individuale di lavoro;

b)     dichiarazione attestante il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti dall’art. 2 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e P.S. con le note di indirizzo sullo stesso;

c)      per gli enti utilizzatori, copia della comunicazione inviata al Centro per l’Impiego, di fuoriuscita del lavoratore dalle attività socialmente utili;

d)     per i datori di lavoro privati, copia della comunicazione di assunzione agli organi competenti in materia;

e)      per la maggiorazione degli incentivi, prevista dalla lettera f) del precedente articolo 4), ogni documentazione utile a rilevare lo svolgimento nell’ambito dei servizi sociali rivolti alla persona.

PUNTO 2) INCENTIVI ALL’AUTOIMPIEGO

Art. 1

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’ad. 2 - comma 1 - 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro21.4.2000 prot. 187.del D.Lgs. e P.S. del 21.4.2000 prot. 187.

Art. 2

Natura e finalità

Ai soggetti di cui all’art. 1, che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli che seguono, viene corrisposto il contributo di Euro 15.493,70 in relazione alle seguenti fattispecie:

a)      avvio di una nuova impresa individuale;

b)     rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;

c)      avvio di attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.P.R 917/’86, anche nella forma di studio associato;

d)     acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s., o di socio in cooperative di produzione e lavoro preesistenti e/o di nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed amministratore.

Art. 3

Durata e relativa erogazione

Il contributo di cui all’art. 2 per le fattispecie nello stesso evidenziate, che si avviano nel corso dell’anno 2002, è erogabile in un’unica soluzione.

Art. 4

Aspetti documentali e procedurali

1)     I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, che intendano beneficiare del contributo previsto dall’articolo 2, debbono inviare istanza in cada semplice, entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello 137, Pescara.

2)     Alle istanze sono allegati:

dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’articolo 1, resa a norma della legge 15/’68 e successive modificazioni ed integrazioni;

una certificazione idonea a comprovare l’inizio di un’attività in proprio o di acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo o cooperative di produzione e lavoro, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio ed amministratore nelle società a responsabilità limitata;

l’autorizzazione alla Regione alla trattazione dei dati comunicati, a norma della Legge 675/’96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Copia della dichiarazione rilasciata all’Inps da parte del richiedente di rinuncia alla ulteriore partecipazione all’attività di lavoro socialmente utile a far data dall’inizio dell’attività per la quale viene richiesto il contributo.

Art. 5

Disposizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni societarie

1)     I soggetti di cui all’art. 1 che intendono acquisire quote sociali in società o in cooperative di produzione e lavoro, debbono trasmettere oltre alla documentazione contemplata dal precedente articolo 4):

a.       atto costitutivo e statuto delle società o cooperative, in copia autentica;

b.      certificato camerale.

Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1)     E’ comminata la sanzione della revoca integrale del contributo ammesso nel caso di alienazione dell’impresa costituita o rilevata o delle quote sociali acquisite prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

PUNTO 3) INCENTIVI ALL’ASSOCIAZIONISMO FRA ENTI LOCALI

Art. 1

Beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

a)      i comuni associati per l’erogazione congiunta di funzioni o servizi regolati tramite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2);

b)     consorzi di comuni per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2);

c)      unioni di comuni per la gestione di uno o più servizi o funzioni ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 267/2000, in numero non inferiore a tre e con un bacino minimo totale di n. 10 lavoratori asu, aventi i requisiti di cui al successivo art. 2).

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero Del Lavoro e P.S. del 21.04.2000 prot. 187.

Art. 3

Natura e finalità

Ai soggetti di cui all’art. 1 che, nell’anno 2002, stabilizzino almeno il 50% dei lavoratori A.S.U. dei comuni associati, consorziati o uniti e che ne propongano istanza ai sensi degli articoli che seguono, viene corrisposto un contributo di Euro 25.822,84.

Art. 4

Durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3, primo capoverso, è erogabile per tutte le stabilizzazioni che abbiano una durata minima di 36 mesi e che concernano un numero di soggetti pari al 50% dei lavoratori asu dei comuni associati, consorziati o uniti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 2.

Tale contributo, con riferimento ai soggetti contemplati dal precedente art. 1:

        viene erogato al comune indicato nell’istanza e da questi ripartito ai comuni associati sulla base della convenzione tra loro stipulata;

        viene ripartito in proporzione alla quota di capitale apportato al consorzio;

        viene erogato direttamente all’Unione dei comuni, in quanto soggetto giuridico autonomo.

Art 5

Aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari presenteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello n. 137 - Pescara, allegando:

a)      per i comuni associati, copia della convenzione tra loro stipulata ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 267/2000;

b)     per i comuni consorziati, copia della convenzione e dello statuto del consorzio previsti dal comma 2 dell’art. 31 D.lgs 267/2000;

c)      per i comuni uniti, copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione dei Comuni, previsti dall’art. 32 del D.Lgs 267/2000;

PUNTI 4) e 5) INCENTIVI ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E VOUCHERS FORMATIVI

Art. 1

Beneficiari

I soggetti beneficiari sono i lavoratori definiti dall’art. 2- comma 1 - D.Lgs. 81/2000 e successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e P.S. del 21.4.2000 prot. 187.

Art. 2

Natura e finalità

1)     Ai soggetti beneficiari che ne propongono istanza m conformità alle disposizioni dei successivi articoli, possono essere corrisposte le agevolazioni di cui al successivo comma 2 in relazione alle seguenti fattispecie contemplate dal PUNTO 2) INCENTIVI ALL’AUTOIMPLEGO delle presenti disposizioni, ossia:

a)       avvio di una nuova impresa individuale;

b)       rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;

c)       acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s, o di socio in cooperative di produzione e lavoro pre-esistenti e/o di nuova costituzione, nonché in S.R.L. nella duplice veste di socio ed amministratore;

nonché:

d)       ingresso in catene di franchising

e)       vouchers formativi (contributo regionale quale concorso per costi di iscrizione e frequenza di percorsi individuali di formazione mirati a favorire la qualificazione, riqualificazione e specializzazione al fine di agevolare il reimpiego in attività di lavoro autonomo o dipendente).

2)     Le agevolazioni erogabili consistono in:

1.      concorso alle spese di costituzione e di impianto quali, a titolo puramente esemplificativo: studi di prefattibilità, consulenze, notarili, ricerche di mercato, logistica, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1., fino ad un massimo di Euro 5.164,56;

2.      concorso alle spese d’ingresso in catene di franchising fino ad un massimo di Euro 5.164,56 in relazione alla fattispecie di cui alla lettera d) del precedente punto 1.;

3.      concorso spese di iscrizione e frequenza ad attività formative in relazione alla fattispecie di cui alla lettera e) del precedente punto 1., fino ad un massimo di Euro 5.164,56.

Art. 3

Durata ed erogazione

Le agevolazione di cui all’art. 2 sono erogabili per le fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 che si avviano nel corso dell’anno 2002.

Art. 4

Aspetti documentali e procedurali

1)     I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dall’art. 2 secondo comma, presenteranno istanza in carta semplice, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, a mezzo plico raccomandato, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara.

2)     All’istanza saranno allegati:

a)       dichiarazione del lavoratore attestante il possesso del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 1, resa a norma della legge 15/’68 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le tipologie;

b)       Copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese sostenute previste dal precedente art. 2 - comma 2 - per le tipologie a) b) e c);

c)       Copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese sostenute per l’ingresso in catene di franchising per la tipologia d) del precedente art. 2 - comma 1;

d)       certificazione rilasciata dall’organismo di formazione attestante gli esiti positivi del percorso formativo, ed una relazione illustrativa delle spese sostenute ,motivandola e corredandola di copia conforme delle ricevute di spesa per la tipologia e) del precedente art. 2 - comma 1.

PUNTO 6)- SOSTEGNO ALL’ ESTERNALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI

Art. 1

Beneficiari

Enti locali, quali enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili di cui all’art. 1 del decreto l.vo 81/2000

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’ad. 2 -comma 1- D.Lgs. 81/2000 e successiva nota del Ministero del Lavoro e P.S. n. 187 del 2 1.04.00, utilizzati dagli enti beneficiari.

Art. 3

Natura e finalità

Ai soggetti beneficiari di cui all’art. 1, che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli successivi, viene corrisposto il contributo a fondo perduto di importo pari al totale degli interessi ed oneri maturandi per l’intero periodo di ammortamento derivanti da mutui contratti dai soggetti beneficiari per la esternalizzazione di opere e servizi a terzi, di cui all’art. 10, comma 1 lettere a) e b) del D.Lvo 468/97, che prevedano la stabilizzazione occupazionale dei soggetti destinatari.

Art. 4

Durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile per i mutui accesi nell’anno solare 2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari di cui all’art. 1 presenteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara, allegando:

a)       copia autenticata della convenzione di affidamento a terzi delle attività esternalizzate

b)       copia autenticata del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti

c)       certificazione della Cassa Depositi e Prestiti dell’ammontare degli interessi ed oneri maturandi per l’intero periodo di ammortamento sul mutuo di cui alla precedente lettera b).

PUNTO 7) – TIROCINI FORMATIVI

Art. 1

Beneficiari

Possono beneficiare dei tirocini formativi tutte le imprese private che intendono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti destinatari di cui al successivo art. 2

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’ art. 2 - comma 1- del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle P.S. del 21.4.00 prot. 187.

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto del 100% dell’assegno asu previsto per l’anno 2002, così come definito dall’art. 4 del decreto l.vo 81/2000, per la realizzazione di tirocini formativi di cui alla lettera b) del comma 12 dell’art. 7 del decreto l.vo 81/2000 funzionali all’inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari.

Art. 4

Durata ed erogazione

Il contributo è erogabile per tirocini formativi di durata massima di sei mesi realizzati nel periodo compreso tra 1’ 1.1.2002 ed il 31.12.2002, con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Le imprese beneficiarie trasmetteranno apposita istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione - Via Raffaello, 137 - Pescara, allegando la seguente documentazione:

a)      copia della convenzione stipulata con l’ente utilizzatore del lavoratore asu;

b)     copia del progetto formativo;

c)      L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di formalizzare la volontà all’assunzione entro il 30.09.02 sia all’ente che ha stipulato la convenzione che alla predetta Direzione Regionale.

PUNTO 8) - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1

Beneficiari

Enti utilizzatori di attività socialmente utili così come definiti dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2000

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori definiti dall’art. 2 - comma 1 - del D.Lgs. 81/2000 e dalla successiva nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle P.S. nr. 187 del 21.4.00

Art. 3

Natura e finalità

Erogazione del 100% dell’assegno asu previsto per l’anno 2002, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 81/2000 per la realizzazione di progetti formativi finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze richieste per lo svolgimento di attività proprie dell’Ente beneficiario che saranno affidate ai soggetti destinatari nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 4

Durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile per progetti formativi di durata massima di sei mesi realizzati nel corso dell’anno 2002 con pagamento da parte dell’Inps.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari trasmetteranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara.

All’ istanza dovrà essere allegato il progetto formativo contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’attività formativa nonché l’indicazione dei tempi e le eventuali strutture presso cui la stessa si svolgerà.

INTERVENTO – C

(Allegato 3 dell’accordo 17.6.2002)

PROGETTO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  DEI LAVORATORI NON RIENTRANTI NELLA PREVISIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2000. COME CHIARITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. CON LE NOTE DI INDIRIZZO SULLO STESSO, NONCHE’ MISURE VOLTE  A FAVORIRNE LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE.

PUNTI 1 E 2 - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO DAL 1.7.2002 AL 31.12.2002 E TIROCINI FORMATIVI

Art. 1

Beneficiari

 

c)      enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utile così come definiti dall’art, 1 del D.Lgs. 81/2000;

d)     Imprese private.

Art. 2

Destinatari

Lavoratori che alla data del 31.12.1999 risultavano impegnati in lavori socialmente utili e che a tale data avevano o meno maturato 12 mesi in detti lavori.

Art. 3

Natura e finalità

Erogazione del 100% dell’ assegno asu, previsto per l’anno 2002, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 81/2000, e del 100% dell’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, per svolgimento di attività socialmente utili di cui agli artt. 3,, 4 comma 1 e art. 5 del decreto l.vo 81/2000, e/o per svolgimento di tirocini formativi presso imprese private, così come previsti dal citato decreto all’art. 7 comma 12 lettera b).

Art. 4

Durata ed erogazione

Sei mensilità dall’1.7.2002 al 31.12.2002 con erogazione diretta da parte dell’Inps.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

Per la prosecuzione delle asu, i soggetti beneficiari di cui alla lettera a) dell’art. 1 invieranno copia della delibera assunta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2000 anche alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137- Pescara, nella quale dovrà essere fatto specifico riferimento al requisito soggettivo dei lavoratori utilizzati previsto dal precedente art. 2)

Per l’attivazione dei tirocini formativi, i soggetti beneficiari di cui alla lettera b) del precedente art. 1) stipuleranno apposita convenzione con l’Ente Utilizzatore, da trasmettere alla Direzione Regionale competente.

PUNTO 3 - INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE

Art.

Beneficiari

Datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi nonché enti ed associazioni non profit che applichino il c.c.n.l. di categoria e gli enti pubblici.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari sono i lavoratori di cui all’art. 2 dei precedenti Punti 1) e 2).

Art. 3

Natura e finalità

Contributo a fondo perduto di Euro 5.164,56 per ciascun soggetto stabilizzato attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, parasubordinato di durata minima di 36 mesi e/o autonomo. In caso di contratti a tempo parziale inferiori alle 30 ore settimanali, detto importo è erogato in misura proporzionalmente ridotta in relazione al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno previsto dal c.c.n.l. applicato dal datore di lavoro e/o dal committente.

Art. 4

Durata ed erogazione

Il contributo di cui all’art. 3 è erogabile per le stabilizzazioni effettuate entro l’anno 2002.

Art. 5

Aspetti documentali e procedurali

I soggetti beneficiari trasmetteranno istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della D.G.R. relativa alle presenti disposizioni, alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - via Raffaello, 137 - Pescara, allegando:

a)      copia del contratto individuale di lavoro da cui risulti l’assunzione a tempo indeterminato oppure l’incarico lavorativo di contratto di collaborazione e la sua durata e/o di lavoro autonomo;

b)     dichiarazione del lavoratore resa ai sensi della legge 15/68, attestante il possesso del requisito soggettivo di cui al precedente art. 2.

PUNTO 4 - COPERTURA ECONOMICA DEL 100% DELL’ASSEGNO ASU E DEL 100% DELL’ANF, SE SPETTANTE, IN FAVORE DI CIRCA 70 LAVORATORI CHE SONO STATI GIÀ IMPEGNATI IN ASU IN QUANTO INIZIALMENTE RITENUTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI UTILIZZABILITA’ MENTRE SUCCESSIVAMENTE SONO RISULTATI PRIVI DEGLI STESSI.

Per la copertura economica di tali periodi di attività la Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, formulerà apposita richiesta alla Direzione Regionale Inps e/o stipulerà con la stessa la relativa convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli incentivi previsti dal presente deliberato sono cumulabili con altri incentivi nazionali e comunitari previsti dalla legislazione vigente, essendo rivolti ad incentivare l’occupazione di categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate nei confronti del mercato del lavoro, ed essi costituiscono misure aggiuntive rispetto agli incentivi previsti dalla vigente normativa in materia di attività socialmente utili.

Per quanto non previsto espressamente, trovano applicazione le disposizioni generali vigenti in materia di attività socialmente utile.