IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Vista la L.R. 20 luglio 2002 n. 16 recante “interventi a sostegno dell’economia” pubblicata sul BURA n. 16 del 7 agosto 2002;

Visto il Regolamento di attuazione n. 3 del 13.11.2002, approvato con D.G.R. n. 904 dell’8.11.2002, pubblicato sul BURA n. 15 straord. del 29.11.2002;

Vista la L.R. 6 novembre 2002 n. 24 concernente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 2002 n. 16 recante: Interventi a sostegno dell’economia”;

Vista la Delib. G.R. 12 dicembre 2002 n. 1142

EMANA

Il seguente regolamento:

ART. 1

L’art. 38 del Regolamento Regionale n. 3 del 13.11.2002 è così modificato:

Art. 38

Soggetti beneficiari.

1)     I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, rientranti nelle categorie “D-F-G-K” della “classificazione delle attività economiche ISTAT 1991” aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell’autentica della firma in calce al modulo. La categoria ISTAT è quella associata all’attività prevalente, come risultante dalla dichiarazione IVA. Per le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio, deve essere presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

2)     In particolare i soggetti beneficiari sono.

a)       le imprese artigiane, le P.M.I. industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;

b)       I consorzi e le società consortili fra le imprese;

c)       le società consortili miste;

d)       le società di servizi così come definite nell’ambito della legge 488/92.

3)     Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie. Tutti i soggetti beneficiari devono mantenere, o incrementare, la base occupazionale.

4)     Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall’Unione Europea con la “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese” (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell’appendice.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Aquila, addì 15 Gennaio 2003

PACE