IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Competenze in
materia paesaggistica
1)
1. La Regione è competente per le funzioni
relative:
a)
all'art.
150 del D.Lgs. 490/1999;
b)
all'art.
151 del D.Lgs. 490/1999, limitatamente:
-
agli
interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
-
alle
categorie di opere soggette a V.I.A.;
-
alle
categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
-
ai
Piani e Programmi complessi;
-
agli
interventi ricadenti sul demanio marittimo e idrico;
-
agli
interventi promossi dalla Regione;
-
agli
interventi che interessano più di un Comune.
2)
Sono
sub-delegate ai Comuni le funzioni relative all'art. 151 del D.Lgs. 490/1999
per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma.
3)
La
Regione conserva i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e
di piano.
Art. 2
Organo
regionale competente in materia di beni ambientali
1)
L'organo
regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali.
2)
Il
Comitato è composto:
-
dal
Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione
dei Bacini Idrografici, in sua assenza può delegare altro Dirigente della
Direzione;
-
dal
Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica;
-
dal
Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.
3)
In
caso di assenza dei Dirigenti o di vacanza dei relativi posti possono essere
delegati, in loro sostituzione all'interno del Comitato, i responsabili di
Ufficio.
4)
Le
istanze di cui agli artt. 150 e 151 del D.Lgs. 490/1999 sono subordinate al
parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale per i Beni Ambientali.
5)
I
nulla osta BB.AA. ed i pareri di competenza del Comitato sono rilasciati dal
Direttore dell'Area della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi,
Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, anche in ordine al recepimento,
senza modifiche, del Piano Regionale Paesistico da parte degli strumenti
urbanistici locali.
6)
Le
determinazioni assunte dal Comitato, fatta salva la procedura di cui all'art.
151 del D.Lgs. 490/1999, assumono efficacia immediata e possono essere
attestate dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione
Impatto Ambientale;
7)
Alle
Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 nel
testo in vigore, il parere del Comitato è espresso in sede di conferenza:
-
dal
Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione
dei Bacini Idrografici;
-
ovvero,
dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale,
delegato dal Direttore;
-
ovvero,
dal Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento,
delegato dal Direttore;
8)
Alle
conferenze dei servizi convocate ai sensi dell'art. 14bis della Legge 241/1990
nel testo in vigore, il parere è espresso:
-
dal
Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;
-
ovvero,
dal responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal responsabile del procedimento,
delegato dal Dirigente del Servizio.
Art. 3
Norma
transitoria
La presente
legge si applica anche alle procedure non concluse entro la data di entrata in
vigore della medesima.
Art. 4
Norme abrogate
1)
Sono
abrogate le seguenti leggi regionali:
-
L.R.
16 settembre 1987, n. 62;
-
L.R.
9 maggio 1990, n. 66;
-
L.R.
3 luglio 1996, n. 47;
-
L.R.
23 settembre 1997, n. 112.
Art. 5
Norme finali
2) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila addì 13 Febbraio 2003
PACE