IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interpretazione autentica

1)     La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme.

Art. 2

Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001

1)     All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: “1.bis -  La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”.

Art. 3

Irrogazione delle sanzioni

1)     La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio.

2)     Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici.

3)     Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento.

Art. 4

Urgenza

1)     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila addì 13 Febbraio 2003

PACE