IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione
autentica
1)
La
disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come
modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che
per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è
avvenuto il pagamento delle relative somme.
Art. 2
Integrazione
all'art. 5 della L.R. 60/2001
1)
All'art.
5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1
bis: “1.bis - La riduzione ad un
ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs.
11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”.
Art. 3
Irrogazione
delle sanzioni
1)
La
competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99
è delegata alla Provincia competente per territorio.
2)
Le
somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci
delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei
corpi idrici.
3)
Le
province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di
risanamento.
Art. 4
Urgenza
1) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila addì 13 Febbraio 2003
PACE