IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, presentati dalla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio, da realizzarsi in località I Casali del Comune di Barisciano (AQ), identificabile al Catasto Terreni con i seguenti riferimenti:

 

-    Comune di Barisciano - foglio 75 particelle 436 – 437 - 438 - 439 - 440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 447 – 448 – 449 - 948;

 

2)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e con le prescrizioni stabilite dalla Direzione Sanità e della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA. di seguito riportate:

 

a)   l’acqua bianca meterorica dei piazzali e l’acqua di lavaggio di piazzola di smontaggio prima di essere convogliate devono essere portate con vasca di decantazione a tabella C del D.Lgs. 05/02/97 art. 22 - Direttive CEE n. 91 - 156; 91 - 689; 94 - 62:

 

b)  di procede ad una complessiva impermeabilizzazione dei siti ove sono stoccate i rottami di autoveicoli e connessa colletazione delle acque bianche scorrenti e loro immissione nell’impianto di disoleazione, fatto salvo ogni ulteriore obbligo discendente dal D.Lgs. 152/99;

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4)   di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto in oggetto;

 

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 4), è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio, comunicata nella forma e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4), riguarda i rifiuti, derivanti dall’attività di autodemolizione, classificati con codici C.E.R. ai sensi della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, con i relativi quantitativi da accogliere nell’impianto in quintali/anno sottoelencati:

 

rifiuti non pericolosi

codice CER

quantità in q.li

pneumatici fuori uso

16 01 03

900

pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 12

45

serbatoi per gas liquido

16 01 16

5

metalli ferrosi

16 01 17

4.950

plastica (paraurti, plance plastificate)

16 01 19

900

vetro

16 01 20

150

fluff- frazione leggera (tessuti, imbottiture)

19 10 04

1350

 

 

 


rifiuti pericolosi

codice CER

quantità in q.li

oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

13 01 10*

1

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 11 *

8

scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 02 06*

25

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 06*

variabile

Refrigeranti (clorofluorocarburi, HCFC, HFC)

14 06 01*

0,18

filtri dell’olio

16 01 07*

9

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 10*

n. 45

Liquidi per freni

16 01 13*

2.25

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 14*

4,50

batterie al piombo

16 06 01*

270

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 08 07*

0,90

 

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

8)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

 

9)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a (259.000,00 EURO); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), ed al Comune di Barisciano (AQ);

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio - Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane - 67021 Barisciano (AQ);

15) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo