IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, presentati dalla
Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio, da realizzarsi in
località I Casali del Comune di Barisciano (AQ), identificabile al Catasto
Terreni con i seguenti riferimenti:
- Comune di Barisciano - foglio 75 particelle 436 – 437 - 438 - 439 - 440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 447 – 448 – 449 - 948;
2) di autorizzare la Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e con le prescrizioni stabilite dalla Direzione Sanità e della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA. di seguito riportate:
a) l’acqua bianca meterorica dei piazzali e l’acqua di lavaggio di piazzola di smontaggio prima di essere convogliate devono essere portate con vasca di decantazione a tabella C del D.Lgs. 05/02/97 art. 22 - Direttive CEE n. 91 - 156; 91 - 689; 94 - 62:
b) di procede
ad una complessiva impermeabilizzazione dei siti ove sono stoccate i rottami di
autoveicoli e connessa colletazione delle acque bianche scorrenti e loro immissione
nell’impianto di disoleazione, fatto salvo ogni ulteriore obbligo discendente
dal D.Lgs. 152/99;
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
4) di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto in oggetto;
5) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 4), è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio, comunicata nella forma e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;
6) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4), riguarda i rifiuti, derivanti dall’attività di autodemolizione, classificati con codici C.E.R. ai sensi della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, con i relativi quantitativi da accogliere nell’impianto in quintali/anno sottoelencati:
rifiuti
non pericolosi |
codice
CER |
quantità
in q.li |
pneumatici fuori uso |
16 01 03 |
900 |
pastiglie per freni, non contenenti amianto |
16 01 12 |
45 |
serbatoi per gas liquido |
16 01 16 |
5 |
metalli ferrosi |
16 01 17 |
4.950 |
plastica (paraurti, plance plastificate) |
16 01 19 |
900 |
vetro |
16 01 20 |
150 |
fluff- frazione leggera (tessuti, imbottiture) |
19 10 04 |
1350 |
|
|
|
rifiuti
pericolosi |
codice
CER |
quantità
in q.li |
oli minerali per circuiti idraulici non clorurati |
13 01 10* |
1 |
oli sintetici per circuiti idraulici |
13 01 11 * |
8 |
scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione |
13 02 06* |
25 |
oli prodotti dalla separazione olio/acqua |
13 05 06* |
variabile |
Refrigeranti (clorofluorocarburi, HCFC, HFC) |
14 06 01* |
0,18 |
filtri dell’olio |
16 01 07* |
9 |
componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
16 01 10* |
n. 45 |
Liquidi per freni |
16 01 13* |
2.25 |
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
16 01 14* |
4,50 |
batterie al piombo |
16 06 01* |
270 |
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
16 08 07* |
0,90 |
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
9) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a (259.000,00 EURO); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), ed al Comune di Barisciano (AQ);
14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio - Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane - 67021 Barisciano (AQ);
15) di provvedere
alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo