IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di prorogare l’autorizzazione regionale n. 3358 del 17.12.1997 ai sensi del D.lgs. 22/97 art. 28 a favore della Ditta Pilkington S.p.A. - Zona Industriale 66050 San Salvo (CH), per lo stoccaggio provvisorio in conto proprio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti nei propri cicli di lavorazione, con le prescrizioni dettate dall’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) di seguito riportate:
- Per l’area di stoccaggio denominata “D”:
* a condizione che venga realizzata una griglia di raccolta di eventuali acque di percolazione posta all’interno del cancello di ingresso e di lunghezza pari alla luce del controllo stesso e raccordata con apposita tubazione al pozzetto cieco esistente;
- Per l’area di stoccaggio denominata “B”:
* a condizione che venga realizzata una griglia di raccolta di eventuali acque di percolazione posta all’interno del cancello di ingresso e di lunghezza pari alla luce del cancello stesso e raccordata con apposita tubazione al pozzetto cieco, impermeabilizzato, da realizzare in posizione opportuna tale da convogliarvi tutti gli eventuali sversamenti accidentali provenienti dai rifiuti stoccati;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera n. 3358 del 17.12.1997, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti, con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente, la cui trascodifica approvata dall’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) con nota prot. 723 del 15.03.2002 di seguito elencato:
CER 2001 |
DESCRIZIONE RIFIUTO 2001 |
CER 2002 |
DESCRIZIONE RIIFIUTO 2002 |
DEPOSITO |
07 06 10 |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 06 10 |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
B |
07 07 08 |
altri fondi e residui di reazione |
07 07 08 |
altri fondi e residui di reazione |
D |
08 01 02 |
pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati |
15 01 10 |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
B |
09 01 01 |
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
09 01 01 |
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
B |
20 01 21 |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
20 01 21 |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
B |
|
|
15 02 02 |
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose |
B |
4) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitario ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
e) deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dare luogo a reazioni indesiderate.
5) di stabilire, per i rifiuti pericolosi le seguenti prescrizioni:
a) sui contenitori devono essere apposte le etichettature previste dalle norme ADR, gli stessi, devono essere dotati inoltre:
- di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
b) nelle aree di stoccaggio deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3,
c) sui colli deve essere posta un’etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15 x 15, recanti la lettera “R” di colore nero, alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 15;
d) i colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
6) di obbligare la Ditta in oggetto, alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall’art. 12 del Dlgs. 22/97 e comunicare, con cadenza trimestrale, al Servizio . Ecologico Provinciale di Chieti e all’ A.R.TA. (Dipartimento Provinciale di Chieti), la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione finale;
7) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
8) di confermare, inoltre, per quanto applicabile le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3358 del 17.12.1997 non riportato nel presente provvedimento;
9) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitati altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;
12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Pilkington Siv S.p.A. - Zona Industriale 66050 San Salvo (CH);
13) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo