IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   Di prorogare e unificare: la D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995, già prorogata con D.G.R. n. 2022 del 06.08.1998 e l’Ordinanza Dirigenziale n. 85 del 17.03.2000, per l’attività di stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari con l’ampliamento tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, integrato con codice CER 19 08 04, presso l’impianto di depurazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

 

2)   di stabilire in 100 metri cubi il volume massimo complessivo di reflui da trattare giornalmente con le seguenti prescrizioni:

 

a)   i rifiuti debbono essere stoccati in vasche diverse e non possono essere miscelati in fase di stoccaggio;

 

b)  i 100 metri cubi giornalieri sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nella giornata.

 

3) di stabilire che, l’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4) di stabilire che, entro 30 gg. dalla data di notifica, il Consorzio invii alla Direzione Regionale dell’A.R.T.A. un elaborato relativo alla elencazione dei C.E.R., alla luce delle nuove normative comunitarie;

 

5) di stabilire che, al termine delle necessarie attività istruttorie, l’A.R.T.A. rimetterà allo Scrivente Servizio, apposito parere definitivo, finalizzato alla elencazione/codificazione dei C.E.R.;

 

6)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile le ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 5469 del 10.11.1995 e nell’Ordinanza n. 85 del 17/03/2000 non riportato nel presente provvedimento;

 

7)   di stabilire che, le operazioni di trattamento devono essere sottoposte all’osservanza

dei seguenti principi generali:

 

a)   le fasi di trattamento dei reflui devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

b)  deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’ attività, devono impedire la dispersione dei reflui; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

 

8)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizione di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

 

9)   di richiamare il Consorzio ASI SANGRO, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

10) di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato

 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

 

12) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH);

 

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo