IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di prorogare, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti Strada dell’Acquedotto, 4 – a favore della Ditta S.E.AB. s.r.l., precedentemente autorizzata con D.G.R. n. 329 del 18.02.1998, prorogata con Delibera di Giunta regionale n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

 

2.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

3.   di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti, (sottoelencati), con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

 










4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

5)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

 

6)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

7)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’ interessato;

 

8)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 329 del 18.02.1998 non riportato nel presente provvedimento;

 

9)   di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

 

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 - Chieti;

 

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo