IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto relativo all’ampliamento ed esercizio della discarica esistente ubicata nel comune di Sante Marie (AQ), p.lle nn. 13 (parte), 267 (parte), 265, 266, 276, 277, 284, 285, 290 (parte), 304 (parte), 305 (parte), 306 (parte), 307 (parte), 308 (parte), 371 (parte) presentato dalla S.E.GEN. S.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ), costituito dagli elaborati progettuali indicate nelle premesse per una capacità finale di capienza per i rifiuti, espressa in termini di volume, pari a 87.000 mc;

 

2.   di autorizzare la S.E.GEN. s.p.A. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto richiamato al precedente punto 1) in conformità degli elaborati progettuali sopraelencati e nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate in premessa;

 

3.   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della discarica esistente è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile; a tal fine deve essere inoltrata richiesta di proroga nei termini di cui all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

 

4.   di autorizzare altresì la suddetta Società, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 all’esercizio dell’impianto di cui sopra, nella sua volumetria complessiva, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e alle condizioni e prescrizioni già citate; l’avvio dell’impianto è soggetto alle procedure di cui all’art. 22, della L.R. n. 83/2000;

 

5.   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto suddetto è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio indicata all’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6.   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

 

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

 

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

 

-    devono esser promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia.

 

-    tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente

 

7.   di subordinare l’autorizzazione:

 

a)   alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e nelle premesse richiamati;

b)  a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 artt. 28 e 29, per quanto attiene l’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

e)   alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

d)  alla trasmissione, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di polizza assicurativa (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassetemila/00 EURO) al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; detta polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia;

e) all’obbligo di comunicare trimestralmente alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale di L’Aquila) la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza;

f) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 22/97;

g) all’obbligo del rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni nonché nella normativa regionale vigente in materia;

 

8)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

 

9)   di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla S.E.GEN. s.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ);

 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila e al Comune di S. Marie (AQ);

 

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo