IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1946 del 31.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), intesa ad ottenere l’Ordinanza di pagamento diretto – prevista dal 3 comma dell’art. 12 della citata Legge n. 865/71 – della indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Sulmona (AQ) per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta PLATE S.p.A. di Sulmona, per l’ampliamento dell’opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa offset;

Vista la propria Ordinanza di Pubblicazione n. 29 del 4.06.02;

 

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ) di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate dalle Ditte espropriande di cui all’allegato elenco che forma parte integrante della presente Ordinanza;

Art. 2

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 865/71 e, pertanto, resta a carico dell’Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale delle esecuzioni della presente ordinanza, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace