IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1945 del 31.10.2002 del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per il territorio, delle indennità non accettate per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa di oggetti – Ditta PLATE S.p.A.;

Vista l’Ordinanza di pubblicazione n. 29 del 4.06.02;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

La determinazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP. .

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace