LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 commi 4 e 5 della L. nr. 475 del 02.04.1968, la pianta organica delle farmacie deve essere sottoposta a revisione entro il termine ordinatorio del 31 dicembre di ogni anno pari

Rilevato che la previsione di uno specifico rapporto farmacie - popolazione di cui all’art. 1 comma 2 L. 475/1968, oltre che parametro di riferimento ai fini della determinazione del numero delle sedi costituisce elemento determinante nella individuazione dei loro confini , in quanto nelle zone in essi ricomprese il parametro demografico deve essere tendenzialmente rispettato;

Richiamata la nota prot. nr. 10803/13/95 del 19 aprile 2000 (all. 1), con la quale la Giunta Regionale, Direzione Sanità, Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica, ha avviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2 L. 475/1968, il procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l’anno 2000, con espresso invito volto a tutte le amministrazioni comunali a redigere la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio territorio;

Rilevato che il Comune di Pratola Peligna, ottemperando all’invito di cui sopra, conferma l’attuale pianta organica delle farmacie, giusta delibera di Giunta Comunale nr. 56 del 28.12.2000 (All.2), parte integrante e sostanziale del presente atto, chiedendo, nel contempo, la rettifica in base alla effettiva ubicazione delle due sedi farmaceutiche come di seguito riportate:

Sede Farmaceutica nr. 1 - (ex sede n. 2) ubicata nella parte occidentale del Comune è attribuita al Dr. Giovanni Bellantuono;

Sede Farmaceutica nr. 2 - (ex sede n. 3) ubicata nella restante parte del territorio Comune è attribuita al Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

Considerato che la attuale determinazione numerica e delimitazione territoriale delle due sedi farmaceutiche esistenti deriva dalla soppressione della sede farmaceutica n. 1 (decaduta a seguito della mancata acquisizione dei requisiti richiesti dalla legge per il conferimento di titolarità da parte degli eredi dell’ultimo titolare Dr. Alarico Iacobucci) sancita con DGR 3932/1984 la quale conseguentemente individuava ed assegnava:

 

1)  Sede farmaceutica n. 1 (ex sede n. 2) - zona orientale - in titolarità alla Dr.ssa Gabriella Cutarelli;

2)  Sede farmaceutica n. 2 (ex sede n. 3) - zona occidentale - in titolarità al Dr. Vincenzo Lucchese;

 

Rilevato che dalla disamina dei provvedimenti amministrativi in atti sono stati riscontrati errori materiali nel rilascio delle relative autorizzazioni per la gestione delle due sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di che trattasi e precisamente:

 

Sede n. 1 - zona orientale:

-    con DGR n. 7479 del 22.12.1986 gli eredi della Dr.ssa Gabriella Cutarelli sono stati autorizzati alla gestione provvisoria della sede farmaceutica n. 2 anziché della sede farmaceutica n. 1;

-    con DGR 5936 del 02.11.1987 è stata conferita alla Dr.ssa Leonilde Cutarelli - in qualità di erede in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia - la titolarità della sede farmaceutica n. 2, anziché della sede n. 1;

-    con ordinanza Dirigenziale n. 9 del 07.06.1996, in considerazione della cessione della sede farmaceutica in titolarità alla Dr.ssa Leonilde Cutarelli, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica n. 2 - invece che della sede farmaceutica n. 1 - alla Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

 

Sede farmaceutica n. 2 - zona occidentale:

-    Con DGR n. 4619 del 27.08.1987 - è stato autorizzato (correttamente) il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica n. 2 dal Dr. Vincenzo Lucchese al Dr. Giovanni Bellantuono; la citata delibera veniva poi erroneamente modificata, con la precisazione che doveva intendersi trasferita la sede n. 1 anziché la n. 2;

Ritenuto pertanto, necessario ripristinare la correttezza della pianta organica delle farmacie nel Comune di Pratola Peligna, confermando la indicazione delle sedi farmaceutiche nel numero di 2, rettificando nel modo che segue la individuazione - e la conseguente titolarità - delle medesime ed, altresì, dichiarando automaticamente rettificate tutte le precedenti determinazioni della Giunta Regionale nel merito incompatibili:

Sede farmaceutica n. 1 - zona orientale - titolare Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

Sede farmaceutica n. 2 - zona occidentale - titolare Dr. Giovanni Bellantuono;

Considerato che la suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche proposta dalla Amministrazione Comunale di Pratola Peligna appare adeguata a garantire una appropriata assistenza farmaceutica alla popolazione residente sull’intero territorio benchè non si concordi la attribuzione numerica delle sedi effettuata dal Comune interessato, giusta delibera n. 56 del 28.12.2000, ritenendo più congrua quella suindicata;

Dato Atto che il Direttore Regionale  della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, che non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 31, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

-    per le motivazioni espresse in narrativa -

 

1.   di confermare la pianta organica delle farmacie del Comune di Pratola Peligna (AQ) limitatamente al numero delle sedi farmaceutiche esistenti - giusta DGR n. 3932 del 05.07.1984 - , procedendo contestualmente alla rettifica della DGR n. 7479 del 22.12.1986, DGR n. 5936 del 02.11.1987 nonché di tutti gli atti consequenziali e nel merito incompatibili con il presente provvedimento attribuendola giusta circoscrizione alle due sedi farmaceutiche interessate:

Sede farmaceutica nr. 1 (URBANA) - zona Orientale del Comune - Farmacia

dr.ssa Alessandra Fabrizi - separata dalla parte restante del territorio comunale dall’asse delle seguenti strade:

Da Vico IV Orsa (asse) e suo proseguimento ideale fino ai Confini del Comune di Roccacasale - via 24 maggio (asse), via Veneto (asse), P.zza Garibaldi (asse), via Roma (asse), P.zza Madonna della Libera (asse), via Carso (asse), S.da Provinciale n. 10 (asse), via Morronese (asse) fino ai confini del Comune di Sulmona;

 

-    Sede farmaceutica nr. 2 (URBANA) - parte occidentale del territorio Comunale - titolare Dr. Bellantuono Giovanni:

Restante parte del territorio Comunale.

2.   di disporre che il testo integrale del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


ALLEGATO

 

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

(Provincia di L’Aquila)

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

 

N. 56 del Reg.

 

data 28/12/2000

 

Oggetto. Revisione pianta organica farmacie ai sensi della L. 475 /1968

 

Danno duemila, il giorno ventotto del mese di Dicembre ,alle ore 20,54 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge. si è riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:

 

1 – DI BACCO

Corrado

2 - DI PILLO

Uberto

3 - PUPILLO

Luca                                               A

4 - COLELLA

Enrico                                             A

5 - D’ANGELO

Antonio

6 - DI GIULIO

Alessandro

7 - DI BACCO

Emilio

8 - ZAVARELLA

E. Salvatore

9 - PUGLIELLI

Roberto                                          A

10 - TORRINI

Guido

11 - PETRELLA

Roberto

12 - CAUTELA

L.Mario

13 - LIBERATORE

Luigi

14 - ROSSI

Patrizio

15 - SCALERA

Pietro

16 - PETRELLA

Liberato                                          A

17 – CIARFELLA

Daniele

 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148). i signori:

Pupillo Luca, Colella Enrico, Puglielli Roberto, Petrella Liberato

Presiede il dott. Corrado Di Bacco nella sua qualità di Sindaco; Partecipa il Segretario Comunale Doti. Cesidio Presutti.

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Prende la parola il consigliere Scalera Pietro, che chiede quali effetti comporta la mancata approvazione del presente deliberato e rileva come gli sembra come l’Amministrazione Margiotta riuscì a ottenere una terza farmacia a Bagnaturo. Si assenta il Vice - Sindaco, sono presenti n. 12 consiglieri.

Prende la parola il consigliere Rossi Patrizio che evidenzia la problematicità di una ulteriore deroga; nulla toglie la possibilità di un ulteriore studio in mento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione della Giunta Regionale, Direzione Sanità, Ufficio Provinciale della Sanità, numero protocollo 1176 in data 13/12/2000, assunta a .questo protocollo in data 15/12/2000 al numero 12809, avente per oggetto “Revisione pianta organica farmacie per l’anno 2000. Sollecito.”

Evidenziato come occorre ottemperare a quanto prescritto dal combinato disposto delle leggi 475/1968 - art. 2 comma 5-elegge 362/1991 art. 1.

Rilevato altresì come occorre confermare l’attuale pianta organica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3932 del 05/07/1984, con alcune precisazioni del resto già trasmesse all’Ufficio Regionale competente con nota n. 4448 di protocollo in data 09/04/1999 e che consistono nella rettifica in base all’effettiva ubicazione delle sedi farmaceutiche come di sotto riportate:

 

-    La sede n. 1 (ex sede n. 2) attribuita al dott. Giovanni Bellantuono è ubicata nella parte occidentale del Comune.

-    La sede n. 2 (ex sede n. 3) attribuita alla Dott.ssa Alessandra Fabrizi è ubicata nella restante parte del territorio comunale.

Vista in merito l’allegata planimetria redatta dall’ufficio tecnico comunale dalla quale si evince la delimitazione nel paese delle zone interessanti le due farmacie

Ritenuto necessario provvedere in merito.

Visto il decreto legislativo 267/2000 TUEL

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.

Presenti e votanti n. 12 consiglieri

Con 2 voti contrari espressi in forma palese (Scalera Pietro, Liberatore Luigi)

Con 10 voti favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA

 

Di confermare l’attuale pianta organica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3932 del

05/07/1984, con alcune precisazioni già trasmesse all’Ufficio Regionale competente con nota n. 4448 di protocollo in data 09/04/1999 e che consistono nella rettifica in base all’effettiva ubicazione delle sedi farmaceutiche come di sotto riportate:

 

La sede n. 1 (ex sede n. 2) attribuita al dott. Giovanni Bellantuono è ubicata nella parte occidentale del Comune.

 

La sede n. 2 (ex sede n. 3) attribuita alla Dott. ssa Alessandra Fabrizi è ubicata nella restante parte del territorio comunale.

 

Di dare atto come la esatta definizione dei confini territoriali inerenti le sedi farmaceutiche è esplicitata nella allegata planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 

Di dare altresì atto come il numero di abitanti residente nelle zone ricomprese nei predetti confini rispetta tendenzialmente le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 L. 362/1991.

 

Successivamente

Vista l’urgenza di provvedere in merito

Presenti e votanti n. 12 consiglieri

Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.