IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 3331 del 2.10.2002 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese –Vasto (CH), con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza del terreno, sito nel Comune di Cupello (CH), per .’esecuzione dei lavori di realizzazione di un capannone industriale tecnicamente attrezzato per il commercio all’ingrosso di macchine ed attrezzature per l’edilizia, completata dalle attività di assistenza, riparazione attrezzi edili e da quella di noleggio macchinari, oltre alla attività di demolizioni controllate (taglio cemento armato a filo e disco) alla Ditta Callura Vincenzo – Callura Antonio – Pasquarelli Sonia;
Omissis
DECRETA
Art.
1
È autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – VASTO (CH) dei terreni indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purchè il P.R.T. sia sempre vigente;
Art. 2
Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tra mesi dalla data della sua emanazione.
È fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.
Art. 3
I termini per lavori e espropriazioni sono così stabiliti:
a) Lavori: Inizio entro 12 mesi dalla data Fine: entro 36 mesi
della immissione nel possesso del terreno dalla stessa data;
b) Espropriazioni: Inizio dalla data della delibera Fine: entro 36 mesi dalla
n. 35 del 31.01.2002 della delibera stessa;
Art. 4
L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;
Art. 5
L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;
Art. 6
Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.
Art. 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine – rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Pace