LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    la Legge Regionale n. 37 del 2 luglio 1999 relativa all’approvazione del Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001 prevede, tra l’altro, l’Istituzione dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo “ASR - Abruzzo”, stabilendone, nel contempo, le linee generali dell’organizzazione degli uffici, delle risorse finanziarie e dei controlli;

-    la stessa norma, nello stabilire le incompatibilità per l’incarico di Direttore Generale dispone che “Trovano applicazione nei confronti del Direttore dell’Agenzia le incompatibilità di cui al comma 9 dell’art.3 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni”;

-    con precedente delibera n. 2311 deI 27 ottobre 1999 è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia di che trattasi, predisposto sulla base sia dei requisiti richiesti che sulla base delle incompatibilità previste dalla citata norma del Piano Sanitario Regionale;

-    l’avviso in questione è stato regolarmente pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 23 dicembre 1999;

-    all’art.2 di detto avviso si afferma che il “candidato deve essere dirigente pubblico o privato con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione, in possesso di diploma di laurea e di conoscenze e competenze tecnico-amministrative in campo sanitario di elevato livello mentre, all’ultimo comma del successivo art.7, si sostiene, tra l’altro, che “la carica di Direttore Generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorchè in regime di aspettativa senza assegni, con le aziende sanitarie locali o con le aziende ospedaliere;

Considerato che quanto affermato negli artt.2 e 7 dell’avviso di che trattasi appare in contraddizione atteso che all’art.2 si richiede esperienza in campo sanitario di elevato livello, mentre all’art. 7 si afferma che la carica di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi rapporto, anche in regime di aspettativa senza assegni, con le aziende sanitarie locali o con le aziende ospedaliere;

Ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazioni esposte, debba ritenersi che il legislatore regionale, nel richiamare per il Direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali le incompatibilità di cui al comma 9 dell’art. 3 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, intendeva riferirsi esclusivamente alle incompatibilità afferenti incarichi di natura elettiva, atteso che proprio nelle Aziende A.S.L. e nelle aziende ospedaliere opera la maggior parte del personale laureato con conoscenze e competenze tecnico-amministrative di elevato livello in campo sanitario anche al fine di poter scegliere, per la nomina del Direttore dell’Agenzia tra un maggior numero possibile di soggetti con conoscenze e competenze in campo sanitario di “elevato livello”;

Ritenuto, per le motivazioni innanzi esposte, di dover annullare la precedente delibera di Giunta Regionale n. 2311 del 27 ottobre 1999 con cui è stato approvato l’avviso pubblico nonché, per connessione, la successiva delibera di Giunta regionale n. 210 del 29 febbraio 2000 con la quale, sulla base dell’avviso suddetto, è stato nominato il Direttore dell’Agenzia provvedendo, nel contempo all’approvazione del nuovo avviso pubblico che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di annullare, siccome annulla, per le ragioni esposte in narrativa, le precedenti delibere di Giunta regionale n. 2311 del 27 ottobre 1999, ad oggetto:” avviso pubblico per la nomina del direttore generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo “A.S.R.” - e la successiva delibera n. 210 del 29.02.2000 ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo A.S.R. — Abruzzo”:

-    di approvare, siccome approva, l’allegato nuovo avviso pubblico per l’acquisizione delle disponibilità a Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo “ASR - Abruzzo” allegato al presente atto sub “A”;

-    di stabilire che lo stesso venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F.to Pace


All. “A.”

 

GIUNTA REGIONALE

Direzione Sanità

 

AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA

SANITARIA REGIONALE ABRUZZO “ASR – ABRUZZO”

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 2 luglio 1999, n.. 37- ‘ALLEGATO A” - e in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 28.12.02 è indetto avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale dell’AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO “ASR - ABRUZZO”.

Art. 1

Al momento della nomina il candidato non deve aver compiuto i sessantacinque anni di età. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 2

Il candidato deve essere dirigente pubblico o privato con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione, in possesso del diploma di laurea e di conoscenze e competenze tecnico-amministrative in campo sanitario di elevato livello.

Art. 3

Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Al Direttore Generale compete il medesimo trattamento economico spettante al Direttore Generale dell’Azienda USL d’Abruzzo di maggiori dimensioni.

Art. 4

La Giunta Regionale può revocare in qualsiasi momento l’incarico del Direttore Generale con atto motivato e su proposta del Componente la Giunta della Direzione Sanità.

Art. 5

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni, in analogia a quanto stabilito per i Direttore delle Aziende USL dall’art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 6

Il Direttore Generale non è eleggibile a membro di Consigli comunali, dei Consigli provinciali, dei Consigli e Assemblee delle Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi.

In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

In ogni caso, il Direttore Generale non è eleggibile nei Collegi elettorali della regione Abruzzo qualora abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Il Direttore Generale che sia stato candidato nei Collegi elettorali della regione Abruzzo e non sia stato eletto non può esercitare le sue funzioni per un periodo di cinque anni.

Art. 7

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio e delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, di Consigliere provinciale, di Presidente di Provincia, di Assessore provinciale, di Sindaco, di Assessore comunale, di Presidente o di Assessore di Comunità montana, di membro del Parlamento.

Art. 8

Non. può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi in una delle sottoindicate condizioni, di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

a)   bbia riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo, commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;

b)   sia sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

c)   sia stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d)   sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

La domanda deve contenere, a pena di esclusione, oltre alla dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle suddette condizioni, tutte le dichiarazioni elencate nell’allegato “A” al presente avviso.

Alla domanda i candidati devono allegare “Curriculum” formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato, corredato da formali certificazioni in originale, o in copia, attestanti la qualità di dirigente pubblico o privato, l’esperienza in attività di direzione svolta per almeno cinque anni in Enti o Strutture pubbliche o private, il possesso di conoscenze e competenze tecnico-amministrative in campo sanitario di elevato livello.

Per quanto attiene alle attività espletate nel settore privato, va altresì allegata una dichiarazione, sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità, contenente elementi relativi alla dimensione dell’Impresa e della Struttura alla quale il candidato medesimo è stato eventualmente preposto (numero dipendenti dell’impresa e della Struttura diretta. stato patrimoniale e conto economico dell’impresa, ecc...).

La documentazione relativa a fatti, stati e qualità personali, dichiarati nella domanda o ad essa allegati in copia, dovrà essere esibita dall’interessato successivamente, a richiesta dell’Amministrazione, dopo che sia emesso dalla Giunta Regionale il provvedimento di nomina. Qualora l’interessato non produca la documentazione richiesta nel termine di quindici giorni, il provvedimento potrà essere revocato.

I candidati devono inoltrare domanda indirizzata al: “Presidente della Giunta Regionale -Direzione Sanità - Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 Pescara “, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro postale a calendario dell’ufficio postale accettante. Non saranno accolte quelle domande che, ancorché inoltrate nei termini, dovessero pervenire oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dei termini di inoltro. All’uopo farà fede il timbro postale a calendario dell’ufficio postale ricevente di Pescara.

Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la seguente dicitura: “Domanda per la nomina a Direttore Generale dell’ “ASR ABRUZZO”.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione regionale stessa.

Art. 9

La nomina alla carica di Direttore Generale dell’Agenzia sarà effettuata con esclusivo riferimento al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, senza procedere ad alcuna valutazione comparativa degli aspiranti.

 


GIUNTA REGIONALE

Direzione Sanità

All. “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

PUBBLICO

 

I candidati devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

 

1.   il proprio nome e cognome;

2.   il proprio numero di codice fiscale;

3.   la data e il luogo di nascita;

4.   il luogo di residenza;

5.   il possesso della cittadinanza italiana;

6    il Comune dove sono iscritti alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7.   il recapito al quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il recapito telefonico;

8.   il diploma di laurea con l’esatta indicazione della data e dell’Università presso la quale venne conseguito;

9.   di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 dell’avviso pubblico.