Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

 

1)- di individuare, in sede di prima applicazione, nelle Comunità Montane della Regione, i soggetti attuatori delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 1 della Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 per quanto attiene ai procedimenti amministrativi per sostenere la pluriattività nelle aree montane;

2)- di approvare le “Direttive “in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti”, secondo le modalità di cui all’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)   - di impegnare in favore delle Comunità Montane della Regione, per le finalità di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 7/2002 la somma di Euro 125.000,00 con imputazione della spesa sul cap. 121541 denominato “Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane” dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;

4)- di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5)   - di inviare copia della presente deliberazione al Servizio Ragioneria e Credito per i conseguenti adempimenti di competenza;

-di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel B.U.R.A..

 


 

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFOME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

 

DIRETTIVE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti.

 

Art. 1

Finalità

 

1.   Le presenti Direttive individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all’art. 4, commi 1 e 2 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7 nonché all’art. 30, comma 1, della legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi per l’erogazione di contributi a sostegno della pluriattività in ambito montano, per garantire lo sviluppo economico e l’innalzamento del reddito e delle condizioni di vita dei residenti.

 

Art. 2

Soggetti attuatori

 

1.   I soggetti attuatori sono le Comunità Montane della Regione, così come ridelimitate ai sensi della L.R. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2.   I beneficiari delle risorse sono i Comuni Montani con popolazione fino a 1.000 abitanti, appartenenti alle Comunità Montane, che intendono svolgere azioni per incentivare l’esercizio della pluriattività.

3.   Le Comunità Montane, in coerenza con le previsioni contenute nei Piani di Sviluppo Socio-Economico, approvati ai sensi dell’art. 8 della L.R. 95/2000, individuano, con provvedimento autonomo, i Comuni Montani che possono beneficiare dei contributi di cui all’art. 5.

 

Art. 3

Pluriattività

 

1.   Ai fini del presente provvedimento, costituisce pluriattività l’esercizio di almeno due diverse attività commerciali non all’ingrosso, economiche, amministrative o di servizi complementari, così come di seguito indicate alle lettere a), b), c) e d):

 

a) attività di vendita di prodotti

generi alimentari di prima necessità;

prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo;

 

b)  altre attività di tipo commerciale

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Rivendita di giornali o riviste;

Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati

Distributori di carburante;

Commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

 

c)   altre attività di tipo economico e di promozione del territorio attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico sanitario, con quella di vendita;

-    attività artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona;

-    servizi di informazione turistica;

-      noleggio di veicoli ed attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;

-    strutture recettive alberghiere od extra alberghiere;

 

d)  attività di tipo amministrativo

- sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente Poste;

-    servizio bancomat, tramite apposita sottoscrizione di apposita convenzione con l’istituto bancario che offra le migliori condizioni;

-     servizio telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;

- biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario:

-    ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l’Ente erogatore.

Art. 4

Oggetto degli interventi

 

1.   I contributi, di cui all’art. 1, sono concessi per le tipologie di seguito riportate:

 

a)   per la ristrutturazione e/o l’ammodernamento di locali di proprietà comunale da destinare all’esercizio della pluriattività, nella misura massima di Euro 25.000,00;

 

b)  per incentivare l’insediamento della pluriattività nella misura massima di Euro 2.500,00;

 

c)   per acquisto di arredi e attrezzature anche informatiche nella misura massima di Euro 2.500,00 per l’esercizio della pluriattività.

 

2.   Le Comunità Montane e i Comuni possono utilizzare ulteriori risorse derivanti da altra normativa statale, regionale, comunitaria per cofinanziare gli interventi di cui al precedente comma.

 

3.   Il contributo per ogni singolo beneficiano non può superare gli importi “de minimis” definiti dalla disciplina comunitaria pari attualmente ad Euro 100.000,00.

 

Art. 5

Termini e modalità di presentazione

 

1.   La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate all’art. 4.

2.   La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 6, deve essere inoltrata dalla Comunità Montana, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A. alla Regione Abruzzo - Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali, Controlli, -

Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello- 65100 Pescara.

3.   Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.

4.   Sulla busta deve essere indicato: “ Contributi a sostegno della pluriattività nelle aree montane ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 7/2002 “.

5.   La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza di documentazione richiesta, la mancanza del riferimento nella busta nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante Legale dell’Ente, comportano la reiezione della domanda.

 

Art. 6

Documentazione

 

1.   La richiesta di “ Contributi a sostegno della pluriattività nelle aree montane ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 7/2002 “ corredata da apposito provvedimento dell’Organo Esecutivo deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante della Comunità Montana e contenere la seguente documentazione:

 

a)      provvedimento da parte del Comune di impegno a sostenere la pluriattività nel territorio di competenza, indicandone la tipologia e il numero, anche con proprie risorse, attraverso uno degli interventi di cui al precedente art. 4 e a realizzarlo entro 12 mesi dalla loro assegnazione;

b)   progetto di massima della ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali di proprietà comunale destinati alla pluriattività e la relativa spesa, nel caso si opti per l’intervento di cui all’art. 4, lett. a);

c)   il tipo di incentivo che si vuole promuovere, nel caso si opti per uno degli interventi di cui all’art. 4, lett. b) e c).

 

Art. 7

Graduatoria e concessione dei contributi

 

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” accertata la sussistenza dei requisiti, la corrispondenza dell’iniziativa presentata alle finalità indicate e la documentazione prevista, provvede a valutare e selezionare, entro 45 giorni dal termine di cui all’art. 5 ,le domande pervenute, secondo i criteri definiti all’ art. 8, predisponendo una apposita graduatoria, da approvarsi con provvedimento di Giunta Regionale.

2.   Le domande inserite in graduatoria sono ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3.   In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultimo progetto sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione da parte dell’Ente assegnatario.

4.   Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da mancata presentazione delle iniziative da parte di alcune Comunità Montane, rinunce, revoche o riduzioni dei contributi concessi, sono ammesse ulteriori domande, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria.

5.   Eventuali ed ulteriori economie, per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell’esercizio finanziario successivo.

 

Art. 8

Criteri per l’assegnazione dei contributi.

 

La graduatoria dei Comuni beneficiari è formulata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)   Comune montano privo di qualsiasi esercizio commerciale e che intende svolgere azioni per agevolare e incentivare l’insediamento degli esercizi per la pluriattività, anche con risorse proprie e/o della Comunità Montana di appartenenza;

b)  Comune montano che intende concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l’uso di immobili da destinare alla pluriattività, finalizzandone l’utilizzo allo svolgimento di particolari attività economiche, commerciali ed amministrative indispensabili per garantire il mantenimento della popolazione nel proprio territorio;

c)   Comune montano che intende incentivare l’insediamento della pluriattività con altre modalità di intervento.

Comuni montani con popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno:

-    fino a 500 abitanti  punti 10

-    da 501 a 700 abitanti punti 7

-    da 701 a 1.000 abitanti  punti 5

Numero delle nuove attività di esercizio per la pluriattività:

-    almeno due tipologie punti 1

-    fino a quattro tipologie            punti 3

-    oltre 4   punti 5

 

Art. 9

Erogazione

 

1.   Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto, alla liquidazione del contributo concesso per le tipologie di cui all’art. 4, con le seguenti modalità:

-    Il 70% a titolo di anticipazione;

-    Il 30% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

a) rendiconto finanziario delle spese sostenute a firma del responsabile finanziario della Comunità Montana;

b) certificazione del responsabile della Comunità Montana che le risorse sono state utilizzate per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 10/05/2002, n. 7, riferita al tipo di richiesta presentata.

 

2.   Qualora l’Ente assegnatario non utilizzi in tutto e/o in parte le somme erogate entro diciotto mesi dall’assegnazione, il contributo della Regione viene ridotto e le eventuali somme assegnate devono essere restituite, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO -  Servizio Tesoreria- 67100 L’AQUILA”, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- Pescara ed al Servizio Bilancio- L’Aquila.