Omissis

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa

 

a.   di disporre che i progetti pilota, di cui all’art. 48 della L.R. 95/2000, predisposti dalle Comunità Montane in associazione tra loro, devono tendere a favorire, in fase di prima attuazione e fino a nuova diversa determinazione, la valorizzazione della cultura della montagna abruzzese, mediante l’istituzione ed il sostegno nel territorio di ciascuna Comunità Montana, ai sensi dell’articolo 45 della L.R. n. 95/2000, di Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell’area montana abruzzese;

b.   di individuare nelle Comunità Montane della Regione Abruzzo i soggetti beneficiari e gestori dell’attuazione del progetto pilota;

c.   di dare atto che la spesa di  Euro 370.115,58 riferita all’esercizio finanziario 2001, trova copertura negli impegni di spesa assunti con Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 13.11.2001 e nello specifico:

·    sul Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2001, denominato “Fondo regionale per la montagna per gli interventi speciali” (impegno n. 1 del 26.11.2001) quanto a £. 5.733.708.543 pari ad Euro 2.961.213,33;

·    sul Cap.122342 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2001, denominato “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali -  L.R. 95/2000” (impegno n. 1 del 26.11.2001) quanto a £. 4.000.000.000 pari ad Euro 2.065.827,60;

d)   di destinare le risorse relative all’anno 2002 ammontanti ad Euro 327.095,03, alle medesime finalità, disponendone l’impegno mediante imputazione della spesa:

 

·    sul Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 - L. 31 .01.1994, n. 97, L. R. 18.05.2000, n. 95”, quanto ad Euro 149.695,03;

·    sul Cap. 122342 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002 denominato “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali -  L.R. 18.05.2000, n. 95”, quanto ad Euro 177.400,00,

 

capitoli che presentano la relativa disponibilità;

 

e)   di determinare indicativamente, mediante il riparto fra le Comunità Montane in parti uguali della complessiva somma di Euro 697.210,56, in Euro 36.695,29 la somma disponibile per la realizzazione in ciascuna Comunità Montana dell’idea progettuale o di uno stralcio funzionale di essa;

 

f)    di approvare i criteri e le modalità per la predisposizione dei progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano così come indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

g)   di incaricare la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - di provvedere a coordinare, con il supporto del Servizio per l’Informazione Territoriale e la Telematica, l’attuazione dei progetti pilota, attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro, nonché di verificare la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive;

 

h)   di disporre che i progetti pilota siano realizzati in modo da poterli inserire in una rete di informazione telematica e di pubblicizzazione del territorio montano abruzzese;

 

i)    di individuare nell’A.R.I.T. il soggetto coordinatore dei progetti pilota, sotto il profilo  informatico, secondo modalità e tempi da definire con specifico e successivo provvedimento;

 

l)    di incaricare la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - di provvedere all’adozione degli atti di competenza, secondo le modalità specificate nell’allegato “A”;

 

m)  di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima.


ALL. A

 

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

MONTANO

 

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 95 “NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE” : “PROGETTI PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO MONTANO” ART. 48 -.

 

Criteri e modalità per la presentazione e valutazione dei progetti pilota.

 

La Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” ha come obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti.

In particolare, l’articolo 5, comma 4, lett. b) stabilisce che il 5% del “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” è destinato al finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo articolo 48. Tali progetti hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge in oggetto.

 

Tutto ciò premesso, la Regione Abruzzo in fase di prima attuazione della normativa sopra citata, stante la rilevanza che, secondo le disposizioni di cui all’articolo 45 della suindicata legge regionale, assume la valorizzazione della cultura della montagna, da attuarsi tra l’altro mediante l’istituzione e il sostegno di Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell’area montana abruzzese nel territorio di ciascuna Comunità Montana ritiene opportuno orientare la proposizione dei progetti pilota in questione verso tale settore.

 

Art. 1

Ambiti territoriali di intervento

 

1.   I progetti pilota hanno riguardo ai territori montani dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Regione Abruzzo, così come ridelimitati ai sensi della L.R. n. 92/94 e successive modifiche e integrazioni e sono predisposti in coerenza con le previsioni contenute nei Piani di Sviluppo Socio Economico, approvati ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95.

 

Art. 2

Soggetti proponenti

 

1. I progetti pilota sono predisposti da almeno due Comunità Montane in associazione tra loro, anche appartenenti a Province diverse.

 

2. Le Amministrazioni Provinciali, i Comuni Montani, le aziende ed altri enti regionali che operano nelle zone montane possono partecipare ai progetti predisposti dagli Enti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni tra gli stessi.

 

Art. 3

Oggetto dei progetti

 

1.   I progetti pilota vertono all’istituzione e al sostegno, nel territorio di ciascuna Comunità Montana, di Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell’area montana abruzzese, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95.

 

2. Essi devono essere predisposti in modo da consentire il loro inserimento in una rete dì informazione telematica e di pubblicizzazione del territorio montano abruzzese.

 

3.   Le linee di intervento da promuovere sono le seguenti:

a) Tutela e valorizzazione del sistema ambientale - naturalistico;

b) Tutela e valorizzazione del sistema dei beni archeologici, storici e artistici;

c)Tutela e valorizzazione del sistema dei beni culturali legati alla presenza e al lavoro dell’uomo.

 

4.   I Centri per la documentazione, di cui al comma 1, sono organizzati secondo le seguenti tipologie:

 

a)   Museo e/o mostra permanente configurabile come struttura in grado di far conoscere e comprendere l’integrazione tra l’ambiente (naturale, culturale, storico, artistico, archeologico) e le azioni prodotte dall’uomo nel tempo;

b)  Laboratorio inteso come scuola - bottega, utilizzando strutture dismesse di proprietà .- pubblica e/o in stato di abbandono o realizzando nuovi luoghi di lavoro, dove tenere corsi di tecniche di lavorazione artigianale, al fine di operare una concatenazione tra il fare il sapere e la trasmissione del sapere;

c)   Itinerari destinati alla conoscenza della presenza e del lavoro dell’uomo, in considerazione degli aspetti economici, culturali, spirituali, storicamente espressi.

 

5.   L’ Agenzia Regionale per l’informatica e la Telematica, A.R.I.T., istituita con la L.R. 14 marzo 2000, n. 25, provvede ai sensi degli artt. 9 e 10, a coordinare i progetti pilota, sotto il profilo informatico, secondo modalità e tempi da definire con specifico e successivo provvedimento, al termine delle procedure di valutazione dei progetti.

 

Art. 4

Termini e modalità di presentazione

 

1.   Le domande di finanziamento dei progetti pilota devono essere inoltrate, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento da parte del competente Servizio Regionale, alla Regione Abruzzo - Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 - Pescara.

 

2.   Ai fini della presentazione nei termini fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

 

3.   Sulla busta deve essere indicato il riferimento a “Progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano”.

 

4.   La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione richiesta nonchè la mancanza del riferimento sulla busta comporteranno la reiezione della domanda.

 

Art. 5

Contributi

 

1    La somma disponibile ammonta complessivamente ad Euro 697.210,56 e ciascuna Comunità Montana ha a disposizione, per la realizzazione nel proprio territorio dell’idea progettuale o di uno stralcio funzionale di essa, la somma di Euro 36.695,29.

 

Art. 6

Contenuto della domanda

 

1.   La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a)   gli enti pubblici partecipanti al progetto (denominazione esatta, indirizzo completo, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica) riuniti tra loro in forma associata, specificando l’Ente capofila;

b)   la tipologia di intervento prescelta fra quelle individuate all’articolo 3, comma 4;

c)   il costo previsto per la realizzazione del progetto, con indicazione in caso di cofinanziamento, dei soggetti cofinanziatori;

d)   la dichiarazione attestante la coerenza del progetto presentato con i P.S.S.E. delle Comunità Montane interessate;

e)   l’impegno a stipulare apposita convenzione tra gli enti associati, ad avvenuta comunicazione dell’assegnazione del contributo;

f)    l’impegno ad accettare che, qualora il progetto sia approvato, divenga oggetto di studio, di discussione e di diffusione da parte della Regione.

 

Art. 7

Documentazione

 

1.   A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

 

a)   delibera di adesione assunta dagli enti pubblici partecipanti ovvero autocertificazione da parte dei Rappresentanti legali degli Enti;

 

b)   relazione illustrativa del progetto, in duplice copia, dalla quale risultino:

 

b.1) la natura dell’iniziativa

b.2) le opere ed interventi che si intendono realizzare;

b.3) la localizzazione degli stessi (anche mediante opportuna cartografia);

b.4) i tempi di realizzazione (per ciascuna opera o iniziativa) e del progetto nel suo insieme

b.5) la coerenza con i Piani di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montane e/o con i Piani Territoriali Provinciali, da descrivere in sintesi richiamando l’obiettivo che si intende perseguire;

b.6) la coerenza con eventuali progetti pubblici e/o privati esistenti e suscettibili di attivare rapporti di sinergia o di complementarietà

b.7) le ricadute economiche del progetto, da esprimere in termini quantitativi; in particolare incrementi di reddito di tutta o parte della popolazione, vantaggi potenziali in termini di mantenimento della popolazione sul territorio;

b.8) il numero di settori (formazione, turismo, servizi pubblici ed altri) coinvolti dal progetto;

b.9) le ricadute occupazionali, specificando le eventuali nuove esigenze occupazionali nonché il fabbisogno formativo da promuovere in connessione alla realizzazione del progetto;

b.10) l’eventuale cofinanziamento di soggetti pubblici e/o privati, indicando i soggetti  cofinanziatori, l’entità della somma impegnata per il cofinanziamento, gli estremi dell’atto amministrativo dell’impegno stesso;

b.11) benefici in campo ambientale, sociale e culturale;

b.12) trasferibilità del progetto indicando gli aspetti più facilmente replicabili con successo in altre situazioni sociali, economiche, territoriali ed ambientali; devono essere indicate le condizioni necessarie di trasferibilità del progetto, in tutto o nelle sue parti significative, valutando l’entità della popolazione e dei territori montani e non che potrebbero essere interessati dall’iniziativa;

b.13) le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, con indicazione delle iniziative e dei costi previsti;

b.14) le forme di comunicazione tra gli enti interessati, per il monitoraggio del progetto, in fase di avvio e di attuazione.

 

Art. 8

Concessione dei contributi

 

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” accertata la sussistenza dei requisiti, la corrispondenza del progetto alle linee di intervento indicate e la documentazione prevista, mediante gruppo di lavoro appositamente costituito cui partecipa, tra l’ altro, il Servizio regionale per l’Informazione Territoriale e la Telematica, provvede ad ammettere a contributo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4, i progetti pervenuti.

 

2.   Qualora si verifichino ipotesi di mancata presentazione di progetti da parte di Comunità Montane, rinuncia, revoca o riduzione dei contributi concessi, le somme verranno ridistribuite in parti uguali fra le Comunità Montane ammesse.

 

Art. 9

Tempi di realizzazione del progetto

 

1.   Il progetto deve essere completamente realizzato entro dodici mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo. Tale termine può essere prorogato, una sola volta, per motivi debitamente documentati, per un periodo non superiore a mesi 6, su richiesta dell’Ente capofila da far pervenire alla “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali -Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”, almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.

 

Art. 12

Modalità di erogazione dei contributi

 

1.      L’erogazione del contributo è effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, con le seguenti modalità:

 

a)   il 70% a titolo di anticipazione, a seguito di presentazione di copia della convenzione sottoscritta tra gli Enti, con gli estremi di approvazione

b)   il 30% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

b.1)4lazione finale sull’espletamento del progetto in cui siano evidenziate, in particolare, le forme di partecipazione degli Enti coinvolti, le ricadute positive e/o negative inizialmente non previste, gli eventuali motivi di scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel progetto;

b.2)rendiconto finanziario delle spese sostenute;

b.3) attestazione di conformità del progetto realizzato rispetto a quello programmato;

b.4) attestazione di ultimazione del progetto nei termini previsti.

 

Art. 13

Cumulo

 

1.   I progetti ammessi a contributo regionale possono beneficiare di altri contributi concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria, compatibilmente con la stessa e nel rispetto del c.d.”de minimis”.

 

Art. 14

Vigilanza

 

La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, Servizio Sistemi locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre opportune verifiche, anche a campione, circa lo stato di attuazione dei progetti ammessi a contributo.

 

Art. 15

Revoche

 

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

a)   qualora il progetto non venga realizzato nei termini previsti;

b)   qualora la tipologia dell’iniziativa venga modificata senza opportuna autorizzazione da parte della Regione.