Omissis

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la legge 24 dicembre 1978, n.  845;

 

Vista la legge regionale 17 maggio 1995 n. 111, modificata ed integrata;

 

Vista la deliberazione della G.R. n. 369 del 29.05.2002, concernente: “Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’ Istruzione -- formulazione assetto organizzativo di cui alla D.G.R. n. 206 del 23.02.2000. 4° Provvedimento 2002)”;

 

Tenuto conto:

 

-    che con deliberazione G.R. n.  593 dell’1/08/2002 sono state conferite alle province le funzioni esercitate dalle AFPP e conseguentemente trasferite le relative risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative;

-    che le AFPP continueranno a svolgere, per conto delle province, le attività relative alla presentazione dei progetti ed alla realizzazione dei corsi;

-    che in attuazione delle intese raggiunte con le province la Regione validerà con l’accordo delle stesse i progetti di prossima presentazione;

-    che il Servizio competente della Direzione Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’istruzione avvierà le procedure per l’attuazione degli artt. 70 della L.R. n. 72/90 e 4 della L.R. n.  11/99, nonché della deliberazione G.R. n. 593 dell’1/08/2002, in quanto ha curato direttamente le procedure inerenti i contratti di locazione per l’uso di locali ed attrezzature per lo svolgimento delle attività formative delle Sedi operative di Francavilla al Mare e Montesilvano, nonché per le attività pratiche dei corsi di “Parrucchiere” ed “Estetista” della Sede operativa di Pescara;

 

Vista la nota n. 14450/FD del 30.05.2002, con la quale sono stati richiesti alle Amministrazioni provinciali ed alle parti sociali suggerimenti o proposte utili per la programmazione delle attività formative citate in oggetto (Allegato “A”);

 

Considerato che non sono pervenute indicazioni dai suindicati Organismi modificative delle modalità applicate dalle AFPP per l’individuazione dei fabbisogni formativi;

 

Ravvisata la necessità di impartire talune disposizioni, da osservare in sede di presentazione dei progetti - anno 2002, come specificate nell’allegato “B” alla presente deliberazione;

 

Ritenuto:

-    di far proprio lo schema predisposto nell’allegato “C” dal gruppo di lavoro, costituito dai Responsabili delle AFPP e delle Sedi Operative, al fine di uniformare agli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) i progetti formativi - anno 2002;

-    di impegnare per il pagamento delle spese necessarie per l’attuazione dei corsi -anno 2002 - la somma complessiva di Euro 2.400.000,00 sulla competenza dello stato di previsione della spesa del Cap. 52428 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, somma da ripartire con successivo atto dirigenziale per ogni singola Sede operativa proporzionalmente alle assegnazioni effettuate nel precedente anno formativo;

-    di utilizzare eventuali economie che dovessero risultare da detto riparto per l’attivazione di progetti non finanziati della stessa provincia;

 

Dato Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, sulla legittimità e regolarità della presente deliberazione;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni di cui in narrativa,

 

1.   di approvare le disposizioni contenute nell’allegato “B” alla presente deliberazione, per le attività di formazione delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP), previste nell’anno 2002;

 

2.   di approvare lo schema predisposto nell’allegato “C” dal gruppo di lavoro, costituito dai Responsabili delle AFPP e delle Sedi Operative, al fine di uniformare agli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) i progetti formativi dei corsi per l’anno di che trattasi;

 

3.   di rinviare per quant’altro non espressamente previsto nel presente provvedimento alle disposizioni contenute in precedenti atti di programmazione;

 

4.   di far proprio lo schema predisposto nell’allegato “C” dal gruppo di lavoro, costituito dai Responsabili delle AFPP e delle Sedi Operative, al fine di uniformare agli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) i progetti formativi - anno 2002;

 

5.   di impegnare per il pagamento delle spese necessarie per l’attuazione dei corsi -anno

2002 - la somma complessiva di Euro 2.400.000,00 sulla competenza dello stato di previsione della spesa del Cap. 52428 del bilancio di previsione per il corrente eserci­zio finanziario, somma da ripartire con successivo atto dirigenziale per ogni singola Sede operativa proporzionalmente alle assegnazioni effettuate nel precedente anno formativo;

 

6.   di utilizzare eventuali economie che dovessero risultare da detto riparto per l’attivazione di progetti non finanziati della stessa provincia;

 

7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURA ed alla trasmissione alle province ed ai Responsabili delle AFPP.
All. A

 

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E DELL’ ISTRUZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE CON DELEGA IN ITINERE

 

Prot. 14450/FD

 

Pescara, 30 maggio 2002

 

Amministrazioni Provinciali

CHIETI FAX 8387

L’AQUILA FAX 8386

PESCARA FAX 8388

TERAMO FAX 8389

 

PARTI SOCIALI

LORO SEDI


(Vedasi elenco allegato)

e, p.c. All’Ente Abruzzo Lavoro

Via Orazio,  ang. Via Colonna PESCARA


LORO SEDI


(Vedasi elenco allegato)

 

e, p.c. All’Ente Abruzzo Lavoro

Via Orazio,  ang. Via Colonna PESCARA

 

FAX 085/ 4545330

Oggetto: Programmazione attività formative - ANNO 2002.

 

Al fine di predisporre il Piano delle Attività Formative 2002 delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP) e del riconoscimento di corsi liberi, con oneri a totale carico degli utenti (Art. 15, l.r. 11/95), si invitano i Responsabili degli Organismi in indirizzo a voler segnalare, con cortese urgenza, qualsiasi suggerimento o proposta utile per programmare corsi di formazione professionale, sia per le figure tradizionali, che per quelle innovative, che abbiano, comunque, stretti legami di collegamento con le richieste del mercato del lavoro. Per fornire un quadro completo delle attività formative in atto nelle AFPP, si allegano alla presente gli elenchi dei corsi consolidati ed innovativi relativi alla precedente programmazione, pubblicati sul BURA speciale n0 11 (formazione) dell’8/02/2 002.

 

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


 

All. B

 

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE PROVINCIALI (AFPP) -ANNO 2002

 

OBIETTIVI MODALITA DI PROPOSTA, VALUTAZIONE, RISORSE.

 

Le Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP) svolgeranno attività di formazione, per le quali sussiste elevata richiesta da parte degli utenti e, contemporaneamente, proporranno corsi coerenti con l’evoluzione del mercato del lavoro.

L’ammontare delle risorse da rendere disponibili per le attività formative delle AFPP è pari a Euro 2.400.000,00, a valere sul capitolo 52428 del Bilancio corrente;

 

I progetti delle attività formative delle AFPP, redatti sul formulano di cui all’allegato .2 del Capitolato d’oneri 1999, devono essere consegnati al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’istruzione entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione. I progetti vanno predisposti e proposti per l’intera durata.

 

La valutazione dei progetti, modificati in parti sostanziali, oppure proposti per la prima volta dalle AFPP, sarà effettuata da un Nucleo di valutazione formato da tre membri due individuati nell’ambito della Direzione ed uno rappresentante la provincia interessata.

 

Non sono sottoposti all’esame del Nucleo di valutazione i progetti delle attività formative, che conservano inalterati i contenuti delle materie d’esame; per tali progetti le Agenzie Formative produrranno, per ogni Sede Operativa, unicamente il preventivo finanziario ed il progetto di attuazione dello stage.

 

I progetti, una volta approvati, possono essere avviati con il numero minimo di 15 allievi frequentanti. Gli effetti dell’eventuale successiva diminuzione di allievi sono regolati in conformità a quanto stabilito nel paragrafo intitolato <Ammissioni al corsi professionali> del Capitolato d’oneri 1999.

 

Per le attività relative alla formazione professionale alberghiera, al fini dell’avvio dei corsi, il numero di allievi non può essere inferiore a 10 unità.

 

L’inserimento in corso d’anno è ammissibile per gli allievi in possesso delle competenze teorico-pratiche, necessarie per frequentare con profitto il corso e conseguire la qualifica, previo esame d’idoneità, effettuato da apposita commissione di docenti, costituita dall’affidatario. Il relativo verbale, redatto e sottoscritto dal docenti, è inviato al competente Servizio (cfr. art. 4 c. 3 regol. att. n0 12/95 del 7/12/95).

 

Il preventivo delle spese di ciascun corso deve essere fatto in modo da evidenziare i costi per il personale docente e non docente aggiuntivo. Le convenzioni relative aule prestazioni professionali del personale aggiuntivo verranno sottoscritte:

dall’incaricato, dal Dirigente ed anche dal Responsabile d’Agenzia, in qualità di Responsabile del procedimento. Le spese connesse all’attuazione dello stage devono essere contenute entro il 20% del costo del progetto.

 

In attesa dell’attuazione della L.R. n0 72/98 di delega delle Agenzie formative alle rispettive Amministrazioni Provinciali, le Sedi operative di Formazione Professionale Alberghiera avranno regime convittuale a Francavilla al Mare e semiconvittuale a Montesilvano.

 

Presso la Sede operativa di Montesilvano potrà essere attivato il regime convittuale previo incremento di Euro 150.000,00 sul pertinente capitolo 51411 dell’esercizio finanziario 2002, lo scopo di assicurare idonei locali e personale necessario per ero-gare il servizio ad un numero massimo di 50 allievi.

 

L’elenco dei corsi, da attivare nell’anno 2002, per ogni Sede Operativa delle Agenzie Formative, verrà pubblicato sul BURA.

 

I corsi utili per l’assolvimento all’obbligo formativo devono essere biennali ed avere una durata minima di complessive 1600 ore, salvo il riconoscimento di eventuali crediti formativi. I percorsi formativi, rivolti all’assolvimento dell’obbligo formativo, si articoleranno in cicli, tenendo conto delle specifiche esigenze dei soggetti di formazione, in particolare dei portatori di handicap. A conclusione di ciascun ciclo saranno certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l’accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema scolastico o nell’apprendistato.

 

Per l’ammissione alla frequenza dei suddetti corsi, gli allievi in obbligo formativo han­no la precedenza sugli altri.

 

Il grado di realizzazione delle attività corsuali di che trattasi, nella specifica sfera di competenza, costituisce elemento utile per la valutazione dei risultati raggiunti dal Responsabili di Agenzia e dai Responsabili di procedimento.

 

I Responsabili delle AFPP:

 

1.   sono incaricati di presentare i quadri finanziari delle attività formative, come sopra disciplinate e di uniformare agli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) i progetti formativi dei corsi - anno 2002, secondo lo schema predisposto nell’Allegato “C”;

 

2.   sono autorizzati ad individuare i professionisti esterni per l’attuazione delle attività formative affidate, qualora queste non fossero disponibili nell’ambito delle proprie strutture e reperibili con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri 1999, determi­nando la durata, il luogo ed il compenso della collaborazione; quest’ultimo, in ogni caso, non può superare il tetto massimo fissato con circolari del Ministero del Lavoro n0 99/95 e n0101/97 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle fasce A, B, C e D;

3.   sono abilitati ad acquisire le disponibilità di attrezzature tecniche e didattiche indispensabili per l’attuazione dei corsi mediante affitto, compravendita o altre forme contrattuali;

 

4.   i criteri per il reclutamento del personale aggiuntivo delle Sedi operative delle AFPP verranno determinati dalla Regione d’intesa con le Province;

 

5.   sono autorizzati, al fine di migliorare e partecipare l’offerta formativa, se ne ricorrono i presupposti, a realizzare i suindicati corsi anche in località diverse dalle Sedi operative, con possibile integrazione con il sistema scolastico.