IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)     di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare lo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi e gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, ai sensi della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c..-Via Leonardo da Vinci, 57 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE), precedentemente autorizzato con Delibera n. 2922 del 19.11.1997;

2)     di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)     di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle prescrizioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Teramo) citate in premessa, ed a tal fine la Ditta in oggetto, entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, deve ottemperare a quanto richiesto, ed altresì, deve effettuarne la comunicazione all’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Teramo);

4)     di stabilire che, a seguito del punto sopracitato, l’A.R.T.A. di Teramo deve inviare a questo servizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della Ditta, apposita relazione conclusiva;

5)     di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 3), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

6)     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)     di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)       che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)     di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)     di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2922 del 19.11.1997 non riportato nel presente provvedimento;

12) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di SantEgidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo;

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c..-Via Leonardo da Vinci, 57 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo