IL DIRETTORE REGIONALE
Premesso:
– che con D.G.R. 1099 del 12.12.2002 è stato approvato l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche e Protezione civile e l’Università dell’Aquila per la istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze con una partecipazione economica da parte della Regione pari a € 70.000,00;
– che in data 12.02.2003 è avvenuta la sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore dell’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione Abruzzo e del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila;
Considerata la necessità, a fini pubblicistici, della riapprovazione dell’atto di convenzione come sottoscritto dalle parti;
Ritenuto, pertanto, di riapprovare l’allegato atto di convenzione
DETERMINA
per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:
1) di riapprovare l’allegata convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche e Protezione civile e l’Università dell’Aquila per la istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze come sottoscritta in data 12.02.2003 (ALL.A);
2) di stabilire che il termine iniziale della convenzione decorre dalla data del presente atto;
3) di notificare la presente alle parti convenute;
4) di inviare il presente atto al B.U.R.A. per la pubblicazione.
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco D’ascanio
CONVENZIONE
TRA
La Giunta Regionale d’Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche - PROTEZIONE CIVILE con sede legale e domicilio fiscale in L’Aquila (AQ), Via Leonardo da Vinci, 1 (in seguito denominata Protezione Civile Regionale o Regione), codice fiscale 80003170661, rappresentata dal Direttore generale dell’area arch. Francesco D’Ascanio, domiciliato per la carica presso la sede legale della Protezione Civile Regionale
E
l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Ingegneria, con sede in L’Aquila, Piazza Rivera n. 1, Partita IVA e Cod. Fisc. 01021630668, qui di seguito indicata come UNIVERSITA’, rappresentata dal Prof. Luigi Bignardi, Rettore pro-tempore, nato a Livorno il 20.01.1937
VISTI
– la legge 24.2.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
– l’art. 22 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, “Disciplina delle attività di protezione civile”;
– l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
– il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, ed in particolare il comma 8 dell’art. 3 e comma 4 dell’art. 7 di detto decreto relativo all’attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico;
PREMESSO
– che la Regione partecipa al Servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, con le funzioni specificate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e secondo la disciplina della L.R. 14.4.1993, n. 72, con riferimento all’art. 22 “Attività di formazione e informazione”;
– che l’Università degli Studi di L’Aquila è impegnata a promuovere nuove attività formative di alto livello culturale e scientifico, in particolare Corsi di Perfezionamento scientifico, Corsi di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale;
– che l’Università degli Studi di L’Aquila attribuisce particolare importanza alle problematiche di rilevanza ambientale ed a sviluppare le competenze professionali atte ad affrontarle in maniera efficace e tempestiva,
– che l’Università degli Studi di L’Aquila intende avvalersi per la realizzazione di queste attività della collaborazione con enti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonei;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
La Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di L’Aquila promuovono il Primo Corso di Perfezionamento in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze. L’obiettivo del Corso di Perfezionamento è quello di fornire le conoscenze, i metodi e gli strumenti per un approccio preventivo alla mitigazione del rischio di eventi emergenziali ambientali derivanti sia da cause naturali che da attività umane.
Il Corso di Perfezionamento è indirizzato a laureati in Ingegneria, Architettura o Scienze Geologiche operanti in Enti ed Aziende pubblici e privati o come singoli professionisti, interessati ad approfondire le problematiche di prevenzione e mitigazione dei diversi tipi di rischio nelle applicazioni di interesse ambientale.
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale ed è articolato secondo un programma definito dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 4.
Per la partecipazione al Corso di Perfezionamento è richiesta laurea quinquennale in Ingegneria, Architettura o Scienze Geologiche.
Art. 2
L’Università degli Studi di L’Aquila curerà il coordinamento, l’organizzazione didattica e scientifica delle attività inerenti il Corso di Perfezionamento.
Art. 3
La Regione Abruzzo partecipa alla realizzazione del Corso di Perfezionamento, attraverso la collaborazione alle varie fasi della organizzazione didattico scientifica, attraverso la presenza nel Comitato di cui al successivo art. 4, nonché attraverso la erogazione di un contributo di € 70.000,00, comprensivo delle quote di iscrizione per i partecipanti di cui al successivo comma.
La Regione si riserva la facoltà di formare fino a n. 3 propri dipendenti, attraverso la partecipazione al Corso di Perfezionamento, con oneri ricompresi nella presente convenzione.
La Regione Abruzzo, inoltre, si riserva la facoltà di indicare fino ad un massimo del 15% del numero di partecipanti al Corso di Perfezionamento.
Art. 4
Organi del Corso di Perfezionamento:
Sono organi del Corso di Perfezionamento: il Comitato Scientifico ed il Coordinatore.
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso tra 5 ed 7, di cui n. 2 rappresentanti della Regione e numero 1 di Enti o Soggetti interessati alla realizzazione del Corso Perfezionamento.
Il Comitato Scientifico:
- definisce ed approva il programma del Corso di Perfezionamento;
- fissa il numero dei partecipanti per ogni edizione del Corso di Perfezionamento, e, eventualmente, il numero di posti riservati a partecipanti segnalati dalla Regione;
- stabilisce l’entità della tassa di iscrizione
- stabilisce le modalità di selezione degli ammessi al corso;
- stabilisce il numero e l’entità delle borse di Studio;
- stabilisce le modalità di svolgimento prova finale; stabilisce le modalità di valutazione finale;
- fissa l’attribuzione dei CFU per le diverse attività formative.
Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Coordinatore del Corso di Perfezionamento, che rappresenta il Corso di Perfezionamento nei confronti degli studenti, dell’Università di l’Aquila e degli altri Enti coinvolti nello svolgimento del corso.
Art. 5
Eventuali spese di bollo e/o registrazione della presente Convenzione saranno a carico dell’Università
Art. 6
Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà definita da un collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo tra le parti o dal Tribunale di L’Aquila.
Art. 7
Per le controversie di cui non sia stato possibile la composizione amichevole o sia risultato infruttuoso il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo precedente, il foro competente è quello di L’Aquila.
Art. 8
La presente convenzione ha la durata di un anno.
12 febbraio 2003
Letto, confermato e sottoscritto.
Regione Abruzzo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA
Prof. Luigi Bignardi