IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’intesa di cui al citato art. 5, comma 6, del decreto legislativo 22/97, raggiunta con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 22 agosto 2002, rif. prot. n. 8750/BD9 del 22.08.2002, che non conteneva limitazioni di carattere temporale, dalla quale è scaturita l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 48 del 22.08.2002, che ha disposto la utilizzazione delle discariche autorizzate anche per lo smaltimento dei rifiuti tal quali, sino alla data del 22.11.2002;

Vista la successiva Ordinanza del presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 56/22.11.2002, con la quale sono stati reiterati per ulteriori mesi tre i termini di scadenza del primo provvedimento di deroga, con la fissazione di un nuovo termine al 22.02.03;

Accertato che il preannunciato recepimento statale della Direttiva comunitaria n. 31/99/CE sulle discariche non ha ancora avuto luogo, rendendosi pertanto necessario provvedere alla reiterazione delle predette Ordinanze regionali nn. 48/02 e 56/02, constata la persistenza delle esigenze che ne hanno determinato l’adozione, considerato che il documento ministeriale non fissava limitazioni temporali;

Ritenuto, tuttavia, che l’ulteriore periodo di deroga da assegnare con il presente provvedimento, pur se discendente dal contenuto della nota ministeriale prot. n. 8750/BD9 del 22.08.02, debba essere temporalmente limitata ad un ulteriore periodo pari a mesi tre dalla data della presente Ordinanza, eventualmente rinnovabile;

Ravvisato pertanto che il divieto di smaltimento in vigore dal 22 febbraio 2003, potrà determinare sul territorio regionale una situazione di emergenza, con conseguenti ripercussioni di carattere igienico-sanitario e di tutela della salute e dell’ambiente;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Area Turismo-Ambiente-Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

ORDINA

        di disporre, vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio in data 22.08.2002, rif. prot. n. 8750/BD9 del 22.08.2002, la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti autorizzativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 22/97, come prorogato dal D.L. n. 286/2001, così come convertito con L. 20.8.2001, n. 335, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva comunitaria n. 31/99/CE sulle discariche e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile;

        di trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero della Salute, ai Prefetti dell’Abruzzo, alle Amministrazioni Provinciali, all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente e ai titolari di impianti che svolgono attività di smaltimento rifiuti di cui trattasi in discarica.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUINTA REGIONALE

On. Giovanni Pace