IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. con sede legale in C.so Umberto, 21 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Vertonica” nel Comune di Città S. Angelo (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 51, particelle nn. 5(parte) 25(parte) 175 (parte) e 198(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 7 (sette) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 67.000,00 (sessantasettemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)     prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del corso d’acqua nel lotto N. 1;

2)     deve essere invertito l’ordine di successione di coltivazione dei lotti 2 e 3. La nuova sequenza sarà quindi 1-3-2 con collaudo dell’Ufficio Cave del lotto precedente prima di passare alla coltivazione del lotto successivo;

3)     il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 21.970 e complessivamente di mc. 153.800 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani