IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Tabilio Giuseppe con sede legale in via Manara, 3 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Martino” nel Comune di Elice (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 10, particelle nn. 803 (parte) e 806 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 9 (nove) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)     ogni lotto deve essere collaudato dall’Ufficio Cave prima di passare alla coltivazione del lotto successivo;

2)     prima dell’inizio dei lavori devono essere installati due piezometri, uno a monte ed uno a valle dell’area di cava;

3)     il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 25.633 e complessivamente di mc. 230.700 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani