IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta Tabilio Giuseppe con sede legale in via Manara, 3 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Martino” nel Comune di Elice (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 10, particelle nn. 803 (parte) e 806 (parte), alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 9 (nove) dalla data di
notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di
esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione
Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.
Articolo 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Articolo 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:
1) ogni lotto deve essere collaudato dall’Ufficio Cave prima di passare alla coltivazione del lotto successivo;
2) prima dell’inizio dei lavori devono essere installati due piezometri, uno a monte ed uno a valle dell’area di cava;
3) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 25.633 e complessivamente di mc. 230.700 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.
Articolo 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani