IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma, 10 Loreto Aprutino (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 30, particelle nn. 58(parte) 59(parte) 110-111-113-112 e 55. Foglio n. 39, particella n. 19, alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa
entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al
Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori,
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Articolo 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Articolo 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:
1) gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 16,00 mt. dalla condotta del metanodotto. Inoltre la fascia di rispetto deve essere delimitata con l’apposizione di picchetti e adeguata recinzione da posizionarsi alla presenza del personale SNAM Rete Gas S.p.A.;
2) Gli scavi devono mantenersi ad distanza di
mt. 5,00 dalla condotta idrica e sostegni ENEL;
3) Il Lotto N. 1 deve essere suddiviso in N. 2
Fasi di lavorazione a partire da quella vicino al fiume Tavo e precisamente la
particella n. 39 del Foglio n. 19;
4) Il passaggio al Lotto N. 2 deve avvenire
previo collaudo, dell’Ufficio Cave, del Lotto N. 1;
5) prima dell’inizio dei lavori deve essere
installato un piezometro in prossimità del fiume Tavo;
6) il ritombamento deve effettuarsi con
materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n.
22/97.
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 11.965 e complessivamente di mc. 47.860 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R.67/87.
Articolo 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani