IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5a Commissione Consiliare “Affari Sociali” svolta dal Cons. Aimola che unita al presente atto ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della G.R. n. 1019/c del 12.12.2002 avente per oggetto:

“Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2002.

Visto l’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che istituisce il Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie;

Visto il D.P.R. 30 marzo 2001 concernente “Approvazione del documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della L. 6 marzo 1998, n. 40”;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 59, comma 7 dello stesso D.P.R.;

Rilevato dal citato atto di Giunta n. 1019/C che nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’8.2.2002, relativo all’assegnazione alla Regione Abruzzo della quota annuale del Fondo nazionale per la Politiche Sociali, è compresa la somma di € 399.368,00 quale finanziamento del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Rilevato, altresì dalla citata delibera n. 1019/C, che la G.R. ha accertato che con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - del 12.3.2002 n. DGI/0506 si è provveduto a ripartire, tra le regioni e le province autonome, i contributi straordinari INPS in aggiunta allo stanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie, anno 2001, che assegna alla Regione Abruzzo la somma di € 175.489,42;

Accertato che la G.R. ha dato atto che con deliberazione n. 795 dell’11.9.2002, le suddette somme, per un importo complessivo di € 574.857,42 sono state iscritte nel bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 21420 denominato “Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000”;

Ritenuto di utilizzare il complessivo importo di € 574.857,42 (€ 399.368,00 + € 175.489,42) per l’attuazione del Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, annualità 2002;

Atteso che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 286/1998 e degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 394/1999 sopra citati, la Regione ha il compito di predisporre un programma annuale relativo all’attuazione degli interventi sul territorio, a favore dell’Immigrazione, che devono essere realizzati dai Comuni, singoli o associati, quali soggetti preposti all’erogazione dei servizi sociali ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che la G.R. ha dato atto che, per la realizzazione dell’obiettivo dell’integrazione sociale degli immigrati, vengono individuati, dal predetto D.Lgs. 286/1998, quali strumenti:

a)      interventi finalizzati all’istruzione degli stranieri e all’educazione interculturale (art. 38);

b)     interventi finalizzati all’integrazione sociale (art. 42);

c)      interventi finalizzati all’individuazione di soluzioni abitative tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza che da situazioni già in via di normalizzazione (art. 40);

Considerato che, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le Regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del finanziamento statale;

Vista la L.R. 10 maggio 2002, n. 8, pubblicata sul BURA n. 67 speciale del 24.5.2002, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”;

Rilevato che la G.R. con il citato atto n. 1019/C ha accertato che detto cofinanziamento, per l’annualità in questione, ammonta a € 114.971,48 e che alla relativa spesa si può far fronte impegnando la stessa sul cap. 12484/C/2002, denominato “Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali”;

Preso atto che la G.R. ha rilevato che, per l’annualità in parola, la proposta di ripartizione delle risorse complessive di € 689.828,90 è stata effettuata, in continuità con la ripartizione approvata per la scorsa annualità, secondo i seguenti criteri, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000 e in rapporto alle singole aree di riferimento:

        per il 60%, in ragione del numero di immigrati extracomunitari residenti;

        per il 40%, in ragione del rapporto tra immigrati/popolazione residente;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità in sede di Conferenza Permanente Regione Enti Locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla L.R. 2.10.1998 n. 111, nella seduta del 25.10.2002, con la proposta di effettuare la ripartizione delle suddette risorse, oltre che sulla base dei criteri suindicati, anche del criterio dell’indice di disoccupazione a livello provinciale;

Ritenuto di accogliere tale emendamento e di procedere al riparto per ambito territoriale delle risorse come sopra determinate, relative alla quota del Fondo Nazionale per le Politiche migratorie assegnate alla Regione Abruzzo e del relativo cofinanziamento, dell’importo complessivo di € 689.828,90, in modo da consentire la formulazione di un programma di intervento delle iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all’avvio di azioni positive per favorire i processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo i seguenti criteri e percentuali adottati dallo Stato nell’assegnazione dei fondi alle Regioni, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000 e in rapporto alle singole aree di riferimento:

        per il 60%, in ragione del numero di immigrati extracomunitari residenti;

        per il 20%, in ragione del rapporto tra immigrati e popolazione residente;

        per il 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione;

Considerato che alla complessiva spesa di € 689.828,90 (seicentottantanovemilaottocentoventotto/90) si può fare fronte impegnando la stessa sui seguenti capitoli del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002 e precisamente:

        per € 574.857,42, sul capitolo 21420/C/2002 denominato: Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le Politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000;

        per € 114.971,48 sul capitolo 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali;

Accertato che la G.R. ha dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Qualità della Vita, Beni e attività Culturale, Promozione Sociale” in ordine alla citata proposta di deliberazione n. 1019 del 12.12.2002, ai sensi dell’art. 23, comma 1° lettera a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, e in particolare in ordine all’impegno della spesa di € 114.971,42, quale cofinanziamento regionale pari al 20% previsto dall’art. 58, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sul cap. 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali, con la firma in calce al citato provvedimento;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

di approvare il Programma per l’attuazione del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” relativo all’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche migratorie e dal cofinanziamento regionale, già allegato, sotto la lettera “A” alla citata delibera di Giunta n. 1019, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obiettivi, la definizione negli ambiti territoriali coincidenti con le quattro Province abruzzesi (L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo), le linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani territoriali di intervento e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito, ripartizione risultante dalla tabella allegata, sub 1, a detto Programma, dando atto, nel contempo, che tali interventi sul territorio, a favore dell’immigrazione, devono essere realizzati dai Comuni, singoli o associati, quali soggetti preposti all’erogazione dei servizi sociali ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

di impegnare la complessiva spesa di € 689.828,90 (seicentottantanovemilaottocentoventotto/90) sui seguenti capitoli del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002, e precisamente:

-     per € 574.857,42, sul Cap. 21420/C/2002 denominato: Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le Politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000;

-     per € 114.971,48 sul Cap. 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Allegato “A”


Assessorato alle Politiche Sociali

E alla Promozione Culturale


D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, art. 45 concernente

“Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie”

Anno 2002


Programma regionale: definizione degli ambiti territoriali di intervento,

dei criteri di ripartizione delle risorse e degli obiettivi, delle priorità e

delle linee di indirizzo per la predisposizione e l’attivazione degli interventi.

 

PREMESSA.

Il primo triennio 1998/2000 di attuazione del Programma regionale relativo all’utilizzo delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le politiche migratorie (di seguito denominato Fondo Nazionale), è stato caratterizzato da un lato dalle difficoltà degli enti locali a progettare gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari, stante la scarsa disponibilità di dati statistici relativi sia alla loro presenza sul territorio regionale che ai servizi esistenti, e dall’altro, dalle difficoltà di mettere in rete i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio.

Fondamentale per l’attuazione degli interventi nel territorio, per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del citato Fondo nazionale, è stata l’azione di promozione e di regia svolta dalle Amministrazioni Provinciali.

I Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. 394/1999, presso le quattro Prefetture abruzzesi hanno svolto un ruolo importante per il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private che sono interessate dall’immigrazione su alcune tematiche specifiche.

Il presente provvedimento si pone il duplice obiettivo di dare carattere di sistematicità al complesso degli interventi posti in essere dagli enti locali nel corso del primo triennio, dopo averne verificata l’efficacia, e di attivare un crescente numero degli interventi stessi a favore degli immigrati extracomunitari con le risorse finanziarie rese disponibili dal D.L.gs 268/1998, in accordo con quanto disposto dall’articolo 58 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento attuativo della legge. La messa in rete delle risorse esistenti in materia di immigrazione sarà possibile anche attraverso l’attuazione del nuovo Piano sociale regionale 2002/2004, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul BURA n. 12 straordinario del 26.7.2002.

A dette risorse, assegnate per l’esercizio finanziario 2002, la Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 58 del citato D.P.R., partecipa con un cofinanziamento pari al 20 per cento delle stesse.


Finalità generali.

Anche alla luce di quanto sopra riportato, il presente Piano si propone di raggiungere le seguenti finalità:

-     integrazione degli interventi e delle competenze da perseguire attraverso un lavoro di rete;

-     collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, impegnati a livello istituzionale e non, in attività a favore degli immigrati extracomunitari: Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Direzione Scolastica Regionale, Prefetture, Questure, Diocesi, Associazioni, Cooperative sociali, Volontariato, Enti privati del settore no profit, ecc…;

-     promozione del ruolo di coordinamento delle Province, per superare la frammentarietà degli interventi e la scarsa informazione sugli stessi;

-     definizione e condivisione da parte dei soggetti coinvolti, al fine di evitare sprechi di risorse, di tempi e modalità di lavoro;

-     coinvolgimento degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie nella fase di programmazione, gestione e valutazione degli interventi.

 

Obiettivi e priorità.

 

Il Documento programmatico per il triennio 2001/2003 (D.P.R. 30 marzo 2001 – pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 16.5.2001) relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all’art. 3 del D.L.gs 286/1998, indica che i principali obiettivi da perseguire per le politiche di integrazione sono la tutela dell’ “integrità della persona” e la costruzione di un’ “interazione a basso conflitto” tra immigrati e cittadini. Le politiche di integrazione devono essere dirette ad assicurare agli stranieri presenti nella nostra Regione, basi di partenza all’accesso a beni e servizi e, più in generale, condizioni di vita decorose. Un’interazione a basso conflitto implica che le politiche di integrazione si rivolgono anche, e forse soprattutto ai cittadini italiani, e non solo agli stranieri che vivono e lavorano in Italia. Tale documento, quindi, descrive, sulla base del modello di integrazione ragionevole proposto dalla Commissione per le politiche di integrazione nel rapporto del 1999, i principali obiettivi da perseguire. 

Posto che sono ammissibili al finanziamento le iniziative cui fa rinvio l’articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 286/1998, ed in particolare quelle più analiticamente definite dagli articoli 38 (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), 40 (centri di accoglienza, accesso alla abitazione), 42 (misure di integrazione sociale) del Testo Unico, le priorità su cui indirizzare l’utilizzo delle risorse del triennio 2001/2003 del Fondo Nazionale sono individuate, per quanto di competenza, con riferimento agli obiettivi di cui al citato Documento programmatico.

Attraverso l’erogazione delle quote del Fondo Nazionale di cui al D.Lgs. 286/1998, nell’ambito delle diverse aree di intervento previste dal decreto legislativo, di quanto previsto dal citato Documento programmatico 2001/2003 e dal Piano Sociale regionale 2002/2004, la Regione indica le azioni prioritarie da porre in essere relativamente a:

1) “SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI E DEI NUCLEI FAMILIARI”

Sono interventi finalizzati a colmare il divario fra gli immigrati (ed i loro nuclei familiari), con presenza stabile sul territorio, ed i cittadini abruzzesi, cercando di evitare l’omologazione e la perdita di identità culturale dei Paesi di origine.

Azioni prioritarie:

        Costruzione, acquisto e/o ristrutturazione di immobili da adibire a centri di prima accoglienza e/o servizi per immigrati, o a centri di post-accoglienza entro cui siano possibili permanenze di media durata in attesa di autonoma sistemazione;

        Servizi di intermediazione e garanzia per agevolare l’accesso all’abitazione;

        Attività dei centri di accoglienza e servizi volti a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti, con particolare riferimento alle azioni innovative;

        Interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale finalizzati ad agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;

        Interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra associazioni e istituzioni, nonché ad incrementare, nei cittadini stranieri immigrati, il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione alla gestione della cosa pubblica. In quest’ottica, risultano, pertanto, prioritari gli interventi a sostegno dell’associazionismo e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;

        Interventi di sostegno all’inserimento scolastico fra i quali sono da comprendere:

-     interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati;

-     interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico;

-     interventi volti a valorizzare, nell’ambito di apposite iniziative didattiche, la conoscenza delle culture di origine;

-     interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;

        Interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti;

        Interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizione di particolare difficoltà;

 

2) “SERVIZI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI MARGINALITA’ E DI RECUPERO DELLA DEVIANZA”.

L’integrazione si realizza anche attraverso interventi che prevengano fenomeni di marginalità e che offrano la soluzione di problemi relativi alla devianza.

Azioni prioritarie:

        Centri di osservazione, informazione e di assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etici e religiosi;

        Interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi sanitari di tipo preventivo e curativo;

        Interventi di informazione socio sanitaria, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e alla riduzione del danno diretti al mondo della prostituzione;

        Interventi di sportello informativo rivolti ai detenuti immigrati detenuti extracomunitari;

        Servizi di sostegno extracarcerari per rendere applicabili agli immigrati i benefici di legge della riforma penitenziaria (misure alternative, ecc…).

 

3)   “SERVIZI PER FACILITARE L’INTERAZIONE FRA GLI ABRUZZESI E GLI IMMIGRATI”.

La politica dell’integrazione si attua attraverso la costruzione di relazioni positive tra immigrati e cittadini abruzzesi che pongano le basi per una comunicazione reciproca che favoriscano l’incontro tra culture, tradizioni e metodi di vita profondamente diversi.

Azioni prioritarie:

        Avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l’incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché all’elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere l’integrazione sociale;

        Interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e consolidino una specifica professionalità il cui utilizzo nelle strutture pubbliche e private è necessario per garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l’ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;

        Aggiornamento per Operatori dei servizi territoriali, sociali, sanitari e scolastici sulle funzioni di comunicazione interculturale (come favorire l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri);

        Iniziative culturali, sociali, ricreative volte a promuovere opportunità di incontro tra immigrati e autoctoni, a favorire la conoscenza di altre culture, la socializzazione e lo scambio di esperienze nei diversi campi (musica, pittura, teatro, sport, ecc…);

        Iniziative pubbliche e campagne di informazione sui temi connessi all’immigrazione;

        Avvio o sostegno di iniziative connesse all’uso di mezzi di comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative all’immigrazione in Abruzzo ivi comprese le iniziative connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualità di operatori dell’informazione;

        Studi e ricerche sull’immigrazione, quale presupposto per la diffusione della conoscenza utile alla programmazione degli interventi;

        Iniziative in territorio abruzzese di preparazione e sostegno al rientro volontario di cittadini provenienti da paesi extracomunitari (informazione e percorsi formativi, ricerca, ecc…);

        Avvio o implementazione di osservatori provinciali sull’immigrazione con funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale;

La Regione, come sopra detto, consente agli enti locali la possibilità di dare continuità ai progetti della prima annualità del secondo triennio 2001/2003, dopo averne verificata l’efficacia ed averli, eventualmente, rimodulati, contemperando la sovrapposizione temporale degli stessi.

Le competenze degli Enti Locali

Per quanto sopra, l’Amministrazione Regionale conferma, per l’anno 2002, gli ambiti territoriali nelle quattro Province abruzzesi, quali enti locali in posizione intermedia tra la Regione ed i Comuni e specifica le competenze ai vari livelli di governo.

1.    Le competenze regionali

L’Amministrazione regionale ha le seguenti competenze:

a)      definisce gli ambiti territoriali entro i quali gli Enti Locali sono chiamati ad elaborare ed attuare i Piani di intervento che, come sopra detto, coincidono con le quattro Province abruzzesi;

b)     ripartisce le quote annuali del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie assegnato alla Regione Abruzzo, determinando la quota massima destinata a ciascun ambito territoriale provinciale;

c)      individua le linee di indirizzo, le priorità e la finalizzazione corrispondente delle risorse, i criteri generali di spesa, le caratteristiche generali dei progetti;

d)     approva i Piani territoriali d’intervento, presentati dalle Province a seguito degli accordi di programma, ed eroga i relativi finanziamenti direttamente alle Amministrazioni Provinciali;

e)      provvede a destinare i finanziamenti attribuiti e non utilizzati da un ambito territoriale provinciale, agli altri ambiti provinciali, secondo il criterio di ripartizione adottato per l’assegnazione dei fondi stessi;

f)       promuove iniziative di informazione e comunicazione relativamente al D.Lgs. 286/1998.

2.    Le competenze provinciali.

La Provincia:

a)      convoca, a cura del Presidente della Provincia, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione consiliare regionale di definizione degli ambiti territoriali e di ripartizione dei fondi, una Conferenza dei Servizi tra i rappresentanti di tutti gli Enti locali presenti sul territorio provinciale interessati, per verificare la situazione attuale dei servizi per gli immigrati extracomunitari e stabilire le basi per concordare accordi di programma provinciali, tenendo conto delle priorità fissate dal presente Programma;

b)     raccoglie i progetti immediatamente esecutivi formulati dagli enti locali verificando la conformità degli stessi sia agli obiettivi del Piano territoriale provinciale, sia alle prescrizioni contenute nel Programma di attuazione regionale;

c)      approva il piano territoriale d’intervento e lo trasmette, su floppy disk e in triplice copia cartacea, alla Regione Abruzzo (Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali – viale Bovio, 425 - Pescara), corredato dei relativi progetti ed atti deliberativi, nonché del relativo piano economico e della prevista copertura finanziaria;

d)     provvede a ripartire il fondo assegnato dalla Regione a ciascun ambito provinciale, nel caso in cui l’importo complessivo dei progetti presentati dagli enti locali in sede di accordi di programma, al netto delle somme poste a carico dei propri bilanci, fosse superiore all’importo del fondo stesso, fra i soggetti proponenti i progetti, nel modo seguente:

-     per l’60% del fondo assegnato, in ragione della rispettiva popolazione immigrata extracomunitaria residente nei comuni proponenti i progetti, alla data del 31.12.2000, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000;

-     per il 20%, in ragione del rapporto tra immigrati/popolazione residente, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

-     per il restante 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione delle aree di riferimento, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

e)      provvede a trasmettere alla Regione le determine/delibere di Giunta con le quali sono state impegnate contabilmente le quote del Fondo Nazionale a ciascuna di esse assegnate e, ad ultimazione dei progetti, a rendicontare alla Regione, con riferimento alle quote del citato Fondo assegnate per ciascuna annualità, l’ammontare complessivo dei progetti (comprensivo sia delle somme assegnate dalla Regione Abruzzo, come sopra determinate, che delle somme impegnate a carico dei bilanci degli enti locali), a cui hanno dato attuazione gli enti locali;

f)       svolge attività di promozione, coordinamento, scambio di esperienze, informazione e diffusione del Piano territoriale provinciale e dei progetti nelle fasi di analisi dei bisogni e delle risorse, programmazione, gestione, valutazione degli interventi anche attraverso l’istituzione di un Gruppo di coordinamento a livello provinciale nel quale sono rappresentati tutti gli enti locali attuatori dei progetti, con il compito di agevolare e coordinare la realizzazione degli interventi programmati;

g)      designa un proprio Dirigente o Funzionario, quale componente del Gruppo di Lavoro per l’Immigrazione Regione-Province, in appresso riportato, istituito dalla Regione, per coordinare gli adempimenti attuativi del presente Programma triennale;

h)      compila, a realizzazione del Piano territoriale annuale, il modello ex-post da presentare alla Regione per il successivo inoltro al Ministero competente.

3.    Enti Locali ammessi al finanziamento.

A seguito della Conferenza dei Servizi promossa dalle Province, i Comuni, che vi hanno partecipato, si attivano per la predisposizione dei progetti di propria competenza, provvedendo alle fasi di analisi dei bisogni e delle risorse e di progettazione delle attività.

Tali progetti dovranno essere presentati alla Provincia di competenza su floppy disk e in quadruplice copia cartacea e confluiranno nel Piano territoriale d’intervento da sottoporre alla Regione.

Si precisa, al riguardo, che possono partecipare all’accordo di programma provinciale i Comuni, singoli o Associati. Nel caso di associazione, i Comuni devono obbligatoriamente essere ricompresi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

I Comuni, singoli o associati, devono obbligatoriamente provvedere al cofinanziamento dei progetti presentati nel modo seguente:

1)     i Comuni non montani, per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare dei progetti;

2)     i Comuni montani o ricadenti all’interno del territorio dei Parchi Nazionali e Regionali, per un importo non inferiore al 20% dell’ammontare dei progetti.

Le Amministrazioni Provinciali, che possono presentare progetti per un importo della quota del Fondo Nazionale loro assegnato non superiore al 15%, devono obbligatoriamente provvedere al cofinanziamento per un importo non inferiore al 30% dei progetti presentati.

Ciascun ente locale gestore di un progetto comunica sia alla Provincia di appartenenza che alla Regione Abruzzo il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

Criteri di riparto del Fondo regionale.

La ripartizione della quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie assegnato alla Regione Abruzzo, tra gli ambiti provinciali, avviene:

        per l’60% sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione di immigrati extracomunitari residenti effettuata dall’ISTAT al 31.12.2000;

        per il 20%, sulla base del rapporto tra immigrati e popolazione residente, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

        per il restante 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione delle aree di riferimento, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

Tale ripartizione del fondo sarà effettuata, per l’anno 2002, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente Programma sotto il numero “1”.

Gruppo di lavoro per l’Immigrazione Regione-Province.

E’ istituito, altresì, un Gruppo di lavoro per l’Immigrazione Regione–Province, a livello regionale, composto da un Dirigente o Funzionario per ciascuna Provincia e dal Dirigente del Servizio regionale preposto e dal Funzionario responsabile del relativo Ufficio per coordinare l’attuazione del presente Programma triennale.

Piani territoriali. Requisiti di ammissibilità e spese ammesse.

I piani territoriali devono contenere le linee di programmazione fissate dagli Enti Locali sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 286/1998 e di quanto previsto nel presente Programma.

Tali linee di programmazione, pertanto, vanno elaborate sulla base dei principi di integrazione degli interventi e delle competenze, collaborazione interistituzionale e messa in rete di tutte le potenzialità, anche del privato sociale, operante nel territorio a favore degli immigrati extracomunitari e con il coinvolgimento degli stessi e delle loro famiglie.

I Piani territoriali di intervento devono contenere:

a)      l’analisi della condizione degli immigrati extracomunitari (bisogni e risorse dell’ambito territoriale);

b)     gli obiettivi, espressi in termini di attività previste e di risultati sulla popolazione immigrata extracomunitaria e sulla società;

c)      il quadro delle attività, anche con riferimento alle funzioni di coordinamento, promozione e diffusione dei progetti;

d)     numero complessivo degli abitanti interessati dal Piano (indicare la somma del numero degli abitanti del comune/i dove si realizzerà il progetto);

e)      numero complessivo degli immigrati interessati dal Piano (indicare il numero degli immigrati residenti nei territori di cui alla precedente lettera d));

f)       numero complessivo degli immigrati interessati (beneficiari) direttamente dal Piano;

g)      le risorse dei Comuni o delle Province che si intendono mettere a disposizione;

h)      i progetti per cui si chiede il finanziamento.

Ogni progetto deve contenere:

1)     l’esatta denominazione dell’ente locale proponente ed attuatore. Nel caso di associazioni di Comuni, l’elenco degli enti locali facenti parte delle stesse;

2)     numero degli abitanti interessati dal progetto (indicare il numero degli abitanti del comune o dei comuni dove si realizzerà il progetto);

3)     numero degli immigrati interessati dal progetto (indicare il numero degli immigrati residenti nei territori di cui al punto 2);

4)     numero degli immigrati interessati (beneficiari) direttamente dal progetto;

5)     l’analisi dei bisogni della popolazione locale immigrata, delle risorse e dei servizi esistenti;

6)     la tipologia dell’intervento/i da realizzare, con a fianco indicato/i l’articolo/i (38, 40 e 42) del D. Lgs 286/1998, a cui si riferisce;

7)     descrizione del progetto, descrizione delle professionalità e delle risorse non finanziarie impegnate;

8)     la definizione degli obiettivi delle attività previste e dei risultati che si intende raggiungere;

9)     le procedure di affidamento della gestione degli interventi, precisando, se ricorre il caso, la gestione diretta degli interventi;

10) la durata dell’intervento;

11) il piano economico, suddiviso per singole voci di spesa e la relativa copertura finanziaria, suddivisa in relazione al finanziamento statale assegnato dalla Provincia di riferimento e al cofinanziamento dell’ente locale proponente.

12) referente principale per il progetto all’interno dell’ente attuatore.

 

I progetti proposti dalle Province devono contenere quanto sopra prescritto per i Comuni.

Potranno essere ammessi al finanziamento i Piani territoriali di intervento contenenti i progetti, immediatamente esecutivi, presentati dai Comuni, singoli o associati, che abbiano sottoscritto l’accordo di programma a livello provinciale, in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 42 del D.Lgs. 286/1998 e dal presente Programma.

In relazione ai progetti esecutivi relativi agli ambiti territoriali provinciali di intervento, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a)      spese generali di progettazione, avvio o promozione delle iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;

b)     personale espressamente adibito per la realizzazione dei progetti;

c)      arredi, attrezzature e materiali per l’avvio dei nuovi servizi;

d)     affitto nuovi locali e materiale di consumo in generale, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto;

e)      spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità del progetto;

f)       spese per la formazione degli operatori;

g)      forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizioni di particolare difficoltà.

Piani territoriali d’intervento. Termini di presentazione.

Finanziamenti e rendicontazioni

I finanziamenti assegnati ai singoli Piani Territoriali approvati in relazione alla quota del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie per l’esercizio finanziario 2002, pari a Euro 574.857,42, a cui va aggiunto il cofinanziamento regionale del 20% della stessa, pari a Euro 114.971,48, per un complessivo importo di Euro 689.828,90, (vedi tabella “1” allegata al presente Programma) verranno liquidati alle Province all’approvazione da parte della Regione Abruzzo dei relativi Piani territoriali di intervento provinciali della seconda annualità del triennio 2001/2003.

Le Province devono presentare alla Regione Abruzzo i Piani territoriali relativi alla seconda annualità del triennio 2001/2003, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le Province, devono trasmettere alla Regione Abruzzo (Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali – viale Bovio, 425 - Pescara), le Deliberazioni di Giunta/Determinazioni dirigenziali con le quali hanno impegnato tali somme (comprensive oltre che delle quote del Fondo Nazionale anche del cofinanziamento regionale e del cofinanziamento degli enti locali).

Ad ultimazione di ciascun progetto, l’Ente promotore trasmette alla Provincia di competenza la deliberazione di Giunta o la determina dirigenziale dalle quali risultino l’avvenuta attuazione dei progetti e le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo esecutivi i progetti da realizzare, gli Enti promotori dei progetti devono provvedere alla attuazione degli stessi sulla base del relativo Piano finanziario e devono produrre le rendicontazioni sopracitate, sempre con riferimento alle singole voci di spesa dello stesso.

Le Province, nel caso si realizzassero economie in relazione a progetti facenti del proprio Piano territoriale, sono tenute, comunque, a presentare alla Regione Abruzzo una deliberazione o una determina dirigenziale relativa alla complessiva rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti promotori i progetti di ciascun Piano territoriale e a restituire tali economie.

Disposizioni particolari.

In caso di presentazione di progetti di costruzione, acquisto e/o ristrutturazione di immobili, l’apposizione del vincolo di destinazione all’accoglienza di immigrati per almeno 10 (dieci) anni sugli immobili da adibire a centri di accoglienza e/o servizi ammessi al finanziamento, è condizione essenziale per l’erogazione del finanziamento assegnato, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi strutturali di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e alle “Direttive generali provvisorie”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1230 del 12 dicembre 2001 (B.U.R.A. n. 2 ordinario del 15 febbraio 2002).