IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL’AQUILA
Visto l’Art. 34 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;
Visto l’Art. 8ter della L.R. 12/4/1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27/4/1995, n. 70;
Vista la Legge 25/6/1865, n. 2359;
Vista la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 3/1/1978, n. 1;
Considerato:
- Che per la realizzazione dei lavori necessari per il raccordo della strada indicata in oggetto alla S.P.n. 62 “PALENTINA” sono state impegnate le somme di cui al mutuo pos. n. 4321248 concesso dalla Cassa DD.PP. in data 23/6/1998;
- Che in data 23/9/2002, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, trattandosi di opere da realizzare in variante allo strumento urbanistico è stato stipulato apposito Accordo di Programma al sensi dell’Art. 34 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;
- Che tale Accordo determina la variazione dello strumento urbanistico comunale di Scurcola Marsicana;
Vista la deliberazione Consiliare n. 48 del 26/10/2002 del Comune di Scurcola Marsicana con la quale è stato ratificato, nei termini previsti, dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo;
DECRETA
1) Di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 23/9/2002 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente allegati, ovvero dichiarati farne parte integrante, anche se non materialmente acclusi;
2) Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L. 3/1/78, n. 1, dell’Art. 8ter della L.R. 18/1983 nel testo integrato con la L.R. 70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma e nel progetto esecutivo ad esso allegato equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;
3) Che venga determinato, attraverso il presente provvedimento, la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Scurcola Marsicana e sostituita la relativa concessione edilizia;
4) Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti, al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree individuate nel piano particellare d’esproprio di cui è corredato il progetto esecutivo;
5) Di stabilire, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 25/6/1865, n. 2359, la durata dell’occupazione d’urgenza degli immobili in tre anni dall’immissione in possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del relativo Decreto del Presidente della Giunta Provinciale salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge;
6) Di fissare, salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge, i seguenti termini per i lavori e le espropriazioni:
- Inizio lavori entro 3 mesi dall’immissione in possesso e loro ultimazione entro 180 giorni dal verbale di consegna dei lavori di cui all’Art. 130 del D.P.R.554/99;
- Avvio delle procedure espropriative entro tre mesi dalla data del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale e liquidazione delle relative indennità entro e non oltre il termine di tre anni dall’immissione in possesso;
- Completamento delle pratiche espropriative entro tre anni dal loro inizio.
IL PRESIDENTE
Dott. Palmiero SUSI