IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Vista la Legge 3.01.1978, n. 1;

Vista la Legge 9.01.1972, n. 2;

Vista l’istanza n. 3022 del 2.12.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di AVEZZANO (AQ), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di realizzazione di un centro per lo sviluppo integrato dell’Imprenditorialità (Incubatore di Imprese) da parte della Società CISI Abruzzo S.p.A. sito nel Nucleo Industriale di Avezzano;

Visto il proprio decreto n. 190 del 24.08.01 con il quale veniva disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data d’immissione in possesso, avvenuta il 31.10.01 in favore del suddetto Consorzio;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRIAZIONI fissati, al 30.10.2004 ed al 2.01.04;

Vista la propria Ordinanza di Pubblicazione n. 45 del 31.07.02 con la quale sono stati depositati gli atti presso la Segreteria del Comune di Avezzano;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopracitati;

Considerato che gli interessati, proprietari dei terreni da espropriare, non hanno accettato l’indennità stessa, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 865/71;

Ritenuto che, allo stato, debba ordinarsi il deposito presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI delle somme dovute a titolo d’indennità di espropriazione;

Dato atto che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole sulla legittimità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.09.99 n. 77;

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di AVEZZANO di depositare, presso la cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio del Territorio, ai sensi della normativa vigente.

La determinazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP.

L’aquila, lì 13 febbraio 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace