IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
1. E' approvato in Euro 4.055.221.898,68 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
2. E' approvato in Euro 5.884.459.485,47 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2003, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 383.973.201,02 risultante al 1° gennaio 2003.
Art. 2
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2002 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 è di Euro 3.153.188.696,73.
Art. 3
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2003 giusta lo stato di previsione dell'entrata.
Art. 4
1. E' approvato in Euro 4.055.221.898,68 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
2. E' approvato in Euro 5.884.459.485,47 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
Art. 5
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2002 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 è di Euro 2.345.072.092,91.
Art. 6
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate le singole unità previsionali di base come indicate nel bilancio di previsione.
2. Sono approvate le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 544.906.000,00.
Art. 7
1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 é la n. 01 01 005 denominata "Funzionamento del Consiglio Regionale".
2. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio del Consiglio Regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nell'unità previsionale di base indicata nel primo comma del presente articolo.
Art. 8
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all' art. 4, 1° comma, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all' art. 4, 2° comma, della presente legge.
Art. 9
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 previsto dall'art. 17 della L.R. 25.03.2002, n. 3.
Art. 10
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.192.089.804,84, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600, 323700, 323500 e 321920 a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dell'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti.
Art. 11
1. Per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio.
Art. 12
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell'art. 8 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di Euro 27.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsone della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 13
1. Per effetto dell'art. 18, comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 321940) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco n. 1.
3. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 con lo stanziamento di Euro 6.500.000,00.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in capitoli dello stato di previsione della spesa.
5. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al quarto comma sono disposti previo accertamento e certificazione esclusivamente da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 14
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" per Euro 458.589.804,84.
2. E' altresì autorizzata, sempre nello stato di previsione della spesa, l'iscrizione del capitolo 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" per Euro 700.000.000,00.
3. Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente a Euro 1.158.589.804,84 e coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 10.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15
1. I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
2. I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.
Art. 16
1. Per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità sono istituiti il fondo di riserva del bilancio di cassa per le spese correnti (cap. 321910) con uno stanziamento di Euro 75.000.000,00 ed il fondo di riserva di cassa per le spese in conto capitale (cap. 322910) con uno stanziamento di Euro 126.031.429,61
2. I trasferimenti dal predetto fondo sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Art. 17
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2° della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Art. 18
1. La Giunta Regionale può effettuare, ai sensi dell'art. 25, comma 3° della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per gli stanziamenti che costituiscono limiti d'impegno e per gli stanziamenti direttamente regolati con legge.
Art. 19
1. Le variazioni di bilancio di cui al precedente articolo 18 sono disposte su proposta del competente Direttore Regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.
2. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e successivamente comunicati al Consiglio Regionale dal Servizio Affari della Giunta.
Art. 20
1. La Giunta Regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
Art. 21
1. Per effetto dell'art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il Cap. 312600.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse.
3. L'elenco n. 6 allegato al bilancio è redatto in base a quanto stabilito dal citato art. 24.
Art. 22
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 23
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA
FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
Art. 24
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2003 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di Euro 278.005.102,59 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,50 %;
- durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.
3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2002 e di quelli dei quali si autorizza la contrazione a valere per l'anno 2003, pari a presumibili Euro 69.580.753,00, sono iscritte nei capitoli 311730 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma o alla rinegoziazione dei mutui pregressi, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.
Art. 25
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2003 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di Euro 3.994.897,41 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il finanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria a carico della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88.
2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,50 %;
durata massima del periodo di ammortamento: anni 20, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.
3. Le rate di ammortamento del mutuo del quale sia autorizzata la contrazione a valere per l'anno 2003, pari a presumibili Euro 331.829,00, sono iscritte nei capitoli 311745 e 313145 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma o alla rinegoziazione dei mutui pregressi, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.
Art. 26
1. La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.
Art. 27
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
2. L'operatività di tutte le legge regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 28
1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29/10/1984, n. 270 e dell'art. 66 della L. 23/12/2000, n. 388.
Art. 29
1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria Regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria Regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, quinto comma, della L. 16/5/1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 30
1. E' approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2003 - 2005 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
TITOLO III:
DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ENTI
ED ALLE AZIENDE REGIONALI
Art. 31
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro:
- Euro 740.000,00 al capitolo 21412 - U.P.B. 11 01 001 per attività ed iniziative di Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 32
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2003 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:
- Euro 4.500.000,00 al cap. 41511 - U.P.B. 10 01 002 per spese correnti;
- Euro 258.229,00 al cap. 42322 - U.P.B. 10 02 001 per le spese in conto capitale.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 33
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..
2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:
- Euro 13.100.000,00 al capitolo 101580 - U.P.B. 07 01 015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;
- Euro 6.000.000,00 al capitolo 102380 - U.P.B. 07 02 017 per attività ed iniziative d'istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 34
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R..
2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26.06.1997, n. 54, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.P.T.R.:
- Euro 4.450.000,00 al cap. 241585 - U.P.B. 09 01 002 per contributi per il funzionamento dell'Azienda.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 35
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.)
2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.I.T.:
- Euro 600.000,00 al cap. 11517 - U.P.B. 02 01 013 per spese di funzionamento;
- Euro 1.400.000,00 al cap. 12432 - U.P.B. 02. 02. 011 per spese di investimento;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)
2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.:
- Euro 1.375.000,00 al cap. 291550 - U.P.B 05 01 020 per il funzionamento dell'Agenzia;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 37
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° Gennaio 2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 aprile 2003
PACE
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Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali |
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E N T R A T
A
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2003
Ripartizione dell'Entrata in unità
revisionali di base e contabilità speciali
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S P E
S A
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2003
Ripartizione della Spesa in funzioni
obiettivo,
unità previsionali di base e contabilità
speciali
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2003
Ripartizione dell'Entrata
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Bilancio di previsione per l'esercizio
2003
Ripartizione dell'Entrata
in unità previsionali di base crescenti
e capitoli
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Bilancio di previsione per l'esercizio
2003
Ripartizione dell'Entrata
in capitoli crescenti e unità previsionali
di base
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2003
Ripartizione della Spesa
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2003
Ripartizione della Spesa
in unità previsionali di base crescenti
e capitoli
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2003
Ripartizione della Spesa
in capitoli crescenti e unità previsionali
di base
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
(Art. 17, L.R.
25 marzo 2002, n. 3)
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BILANCIO PLURIENNALE 2003 - 2005
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