IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta CALZATURIFICIO RINASCITA al proseguimento delle emissioni relative all’impianto di “produzione calzature” sito in via IV novembre 18/20 del Comune di Palombaro (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 16.10.2001 (All. 3);
2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 16.10.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.
Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini