IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la Ditta FORAPACK per l’impianto di “stampa flessografica” da ubicarsi in zona industriale n. 1 – Comune di Arielli (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E2, riportato nella tabella riassuntiva datata 18.1.2002 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini