IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, ai sensi della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta Autodemolizione Pandolfi Angelo - Via Tiburtina Valeria Km. 127 - 67043 Celano (AQ) - precedentemente autorizzato con Delibera regionale n. 407 del 05.02.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001;

2.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3.   di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle osservazioni dettate dall’A.RT.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) citate in premessa, e di seguito riportate:

L’impianto in oggetto deve soddisfare le caratteristiche stabilite dalla L.R. n. 83/2000 e cioè deve avere:

a)  un parcheggio interno, una zona percorsi e accesso al pubblico in grado di agevolare la movimentazione interna; una zona trattamento carcasse, una zona veicoli trattati, una zona di stoccaggio parti utilizzabili (compresi i pneumatici), una zona di stoccaggio rifiuti, zona servizi ed uffici;

b)  una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio cambio e motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria). I contenitori devono essere posizionati, in area coperta e pavimentata, separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e nel rispetto delle norme per lo stoccaggio dei rifiuti; il deposito degli olii deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.L. n. 95/92 e relativo decreto applicativo D.M. n. 392/96;

c)   un deposito coperto di sostanze da usare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti;

d)  un impianto antincendio n regola con la normativa di settore;

e)  un impianto di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta con separatori per olii adeguatemene dimensionati e scarichi idrici adeguati alle norme vigenti,

f)   una impermeabilizzazione di tutte le aree ove si svolgono operazioni di bonifica e stoccaggio dei liquidi e dell’area di stoccaggio delle auto ancora da bonificare con materiali resistenti alle sostanze liquidi contenute nelle carcasse; tali aree devono essere inoltre dotate di sistemi di raccolta dei refluii, comprese le acque piovane, con vasche di decantazione e grassaggio;

* e che gli stessi impianti debbano garantire l’effettuazione delle seguenti operazioni minimali (da svolgersi al coperto per la maggior parte possibile):

g) disassemblaggio dei veicoli, prima del trattamento, con rimozione di tutti i liquidi e fluidi, pneumatici, accumulatori, impianti di condizionamento, airbag, catalizzatori ed altri componenti e materiali pericolosi; rimozione, prima del trattamento dei componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo;

h) rimozione e trattamento dei materiali e componenti in modo selettivo, così da non dover classificare i residui della frantumazione come rifiuti pericolosi;

i) esecuzione delle operazioni di disassemblaggio e deposito in modo da non compromettere le possibilità di riutilizzo e riciclo dei componenti dei veicoli.

 

4.   di obbligare la ditta Autodemolizione Pandolfi Angelo, entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, ad ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 83/2000, ed altresì, ad effettuarne la comunicazione dell’avvenuto adempimento al Servizio scrivente, all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale dell’Aquila) e all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila;

 

5.   di stabilire che, a seguito del punto sopracitato, l’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) deve inviare a questo Servizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della Ditta, apposita relazione conclusiva;

 

6.   di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 4), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

 

7.   di stabilire che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione possono essere avviati a smaltimento esclusivamente i rifiuti indicati in premessa in premessa rinviando a separato atto la nuova elencazione dei CER, successivamente all’acquisizione del parere dell’A.R.T.A. così come riportato in narrativa;

 

8.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

9.   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)

a)  deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaruinazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite, secondo la normativa vigente;

 

10)  di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

11)  di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

 

12) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 407 del 05.02.1998 non riportato nel presente provvedimento;

 

13) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

 

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Celano (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e aIl’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale dell’Aquila;

 

15) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Autodemolizione Pandolfi Angelo - Via Tiburtina Valeria Km. 127 - 67043 Celano (AQ);

 

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo