IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale del 26.07.83 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’istanza in data 27.06.2002 della ditta DI RISIO ENRICO, con sede legale in via C.da Lentisco, 4 Atessa (CH), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Saletti” del Comune di Atessa (CH) distinta in Catasto al foglio n. 3 particelle n. 59p – 117 – 118 – 119 – 123 – 250 – 280 – 297 – 22p – 29p – 240 – 241;
Omissis
DECRETA
La ditta DI RISIO ENRICO, con sede legale in via C.da Lentisco, 4 Atessa (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Saletti” del Comune di Atessa (CH) individuata in Catasto al foglio n. 3 particelle n. 59p – 117 – 118 – 119 – 123 – 250 – 280 – 297 – 22p – 29p – 240 – 241 alle seguenti norme e prescrizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La predetta garanzia
dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro su ogni lotto, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua;
- Prima di passare al lotto successivo deve essere eseguito il collaudo del recupero ambientale del lotto precedente;
- Il materiale adoperato per il ritombamento non deve avere i requisiti previsti dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 11.380 e complessivamente di mc. 45.520 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiano