LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 11/99 art. 46 comma 6 e 7;

Considerato necessario procedere alla definizione del “valore dell’opera” per calcolo della sanzione prevista nei citati articoli;

Visto quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) con parere n. 120 del 16.12.2002;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

 

DELIBERA

 

Di approvare i criteri per la definizione del “valore dell’opera” (L.R. 11/99 art. 46 comma 7), nei termini di cui al parere n. 120 del 16.12.2002 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA):

 

a.   il valore dell’opera è stabilito in relazione al vantaggio economico conseguito nella realizzazione dell’opera, calcolato con perizia giurata da redatta da un professionista all’uopo incaricata da questa amministrazione; nella perizia dovranno essere specificati gli elementi per l’applicazione della sanzione dal 5% al 20%; restano a carico della ditta i relativi oneri professionali

b.   la sanzione amministrativa, compresa tra il 5% e il 20%, è stabilita dal CCR-VIA in relazione:

 

1.   alla gravità della violazione, desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguenti l’illecito e dall’opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito:

2.   alla personalità del trasgressore, desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.