LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 11/99 art. 46 comma 6 e 7;
Considerato necessario procedere alla definizione del “valore dell’opera” per calcolo della sanzione prevista nei citati articoli;
Visto quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) con parere n. 120 del 16.12.2002;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Di approvare i criteri per la definizione del “valore dell’opera” (L.R. 11/99 art. 46 comma 7), nei termini di cui al parere n. 120 del 16.12.2002 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA):
a. il valore dell’opera è stabilito in relazione al vantaggio economico conseguito nella realizzazione dell’opera, calcolato con perizia giurata da redatta da un professionista all’uopo incaricata da questa amministrazione; nella perizia dovranno essere specificati gli elementi per l’applicazione della sanzione dal 5% al 20%; restano a carico della ditta i relativi oneri professionali
b. la sanzione amministrativa, compresa tra il 5% e il 20%, è stabilita dal CCR-VIA in relazione:
1. alla gravità della violazione, desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguenti l’illecito e dall’opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito:
2. alla personalità del trasgressore, desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.