IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

 

la seguente legge:

 

Art.1

Modifiche all’art. 23 L.R. 16/2002

1.   Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 la frase: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti” è sostituita con la seguente: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, così come individuato dall’art. 43, comma 1, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito sono garantite dalla Regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni”.

2.   Al comma 2 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 la frase: “In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo acquisisce la riserva di proprietà di cui all’art. 1523 del C.C., sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento” è sostituita con la seguente: “In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo, per il tramite del soggetto responsabile della gestione della legge, acquisisce idonea garanzia patrimoniale o reale sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento”.

3.   Al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 la frase: “Il contributo massimo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per una quota pari al tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti di durata pari a 10 anni” è sostituita con la seguente: “Per tutte le operazioni di cui al successivo comma 4, il contributo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per finanziamenti di durata pari a 10 anni”.

4.   Al comma 6 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 sono abrogate le parole: “alla Regione Abruzzo”.

 

Art. 2

Modifiche all’art. 39 L.R. 16/2002

 

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 la frase: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti” è sostituita con la seguente: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, così come individuato dall’art. 43, comma 1, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito saranno garantite dalla Regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni”.

2.   Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 la frase: “In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo acquisisce la riserva di proprietà di cui all’art. 1523 del C.C., sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento” è sostituita con la seguente: “In tutti i casi di intervento la Regione Abruzzo, per il tramite del soggetto responsabile della gestione della legge, acquisisce idonea garanzia patrimoniale o reale sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento”.

3.   Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 la frase: “Il contributo massimo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per una quota pari al tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti di durata pari a 10 anni” è sostituita con la seguente: “Per tutte le operazioni di cui al successivo comma 2, il contributo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per finanziamenti di durata pari a 10 anni”.

4.   Al comma 5 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 sono abrogate le parole: “alla Regione Abruzzo”.

5.   Al comma 11 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 la frase: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate dalla Regione Abruzzo con l’Istituto della cassa depositi e Prestiti” è sostituita con la seguente: “Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal Soggetto responsabile della gestione della legge, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti finanziari, alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito saranno garantite dalla regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni”.

6.   Al comma 12 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 sono abrogate le parole: “alla Regione Abruzzo”.

 

Art. 3

Modifica all’art. 43 L.R. 16/2002

1.   Al comma 1 dell’art. 43 della L.R. 16/2002 la frase: “[…] e come soggetto responsabile della gestione tra le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, attraverso una procedura di evidenza pubblica.” è sostituita con la seguente: “[…] e come soggetto responsabile della gestione  la FIRA SpA. Finanziaria Regionale Abruzzese.”

 

Art. 4

Modifiche all’art. 46 L.R. 16/2002

1.   Il comma 2 dell’art. 46 della L.R. 16/2002 è abrogato.

 

Art. 5

Integrazioni all’art. 19 L.R. 16/2002

1.   Dopo il Comma 1 dell’art. 19 della L.R. 16/2002 è inserito il seguente comma 1 Bis:

“1 Bis. Ai fini della presente legge, sono considerate aree industriali ed artigianali tutte le aree così specificamente destinate in strumenti urbanistici approvati ovvero adottati”.

 

Art. 6

Norma finanziaria

1.   La Legge Regionale 20 Luglio 2002 n. 16 recante “Interventi a sostegno dell’economia” è rifinanziata con la somma di 15.493.706,97 euro che trova capienza nello stanziamento del capitolo 282451.

2.   Gli oneri derivanti dalla stipulazione delle fidejussioni di cui agli art. 1, 4 e 7 debitamente quantificati contestualmente alla eventuale convenzione delle fidejussioni stesse, trovano copertura nello stanziamento iscritto al capitolo 282451.

 

Art. 7

Urgenza

 

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Marzo 2003

 

PACE