IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e della L.R. n. 83/2000, al Consorzio Comprensoriale smaltimento r.s.u. AREA PIOMBA-FINO, l’autorizzazione regionale n. 559 del 11.03.98, così come prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999, per l’esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in località S. Lucia nel Comune di Atri (TE);

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni uno dalla data di scadenza della Delibera regionale n. 559 del 11.03.98, così come prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22.12.1999; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che, secondo quanto riportato nel parere dell’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo) prot. n. 1291 del 06.03.2003, la presente autorizzazione è relativa alla volumetria residua della discarica pari a 24.000 mc ed è subordinata alla prescrizione di seguito riportata:

-    Di ottimizzare il sistema di regimazione delle acque meteoriche al fine di eliminare o ridurre i fenomeni di ruscellamento che possono aver determinato i processi gravitali riscontrati, dei quali, peraltro, sarebbe opportuno accertare la causa e l’entità con specifiche indagini.

3.1 di stabilire che i suddetti interventi di ottimizzazione siano realizzati improrogabilmente nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica del presente provvedimento e che successivamente a tale termine 1’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo), relazioni puntualmente alla competente struttura regionale;

3.2 di stabilire che, relativamente agli accertamenti delle cause che hanno determinato i processi “gravitali” riscontrati dall’A.R.T.A., l’Agenzia stessa proponga le opportune modalità di accertamento alla competente struttura regionale, al fine di adottare i consequenziali provvedimenti, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione del presente provvedimento;

4)   di subordinare l’autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R n. 83/2000 art. 29, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)  a quanto stabilito dalla Legge 25.02.2000, n. 33 per quanto attiene lo smaltimento di rifiuti tal quali in discarica;

c) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

d) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

5)   di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

6)   di prescrivere che le operazioni di trattamento e smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

7)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

8)   di richiamare il Consorzio interessato al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

9)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 559 del 11.03.98 non riportato nel presente provvedimento;

10) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata .e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Atri (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo);

12) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale smaltimento r.s.u. AREA PIOMBA-FINO -Via P. Baiocchi n. 25 - 64032 Atri (TE);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo di Palo