IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 32 del 7.1.2003 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) intesa ad ottenere l’Ordinanza di pagamento diretto – prevista dal 3 comma dell’art. 12 della citata Legge n. 865/71 – della indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel comune di VASTO (CH), per l’assegnazione di un lotto di terreno alla ditta SOCIETA’ DI ARMAMENTO di Natarelli Antonio & C. s.n.c. nell’agglomerato industriale di Vasto – Punta Penna (CH) per la costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione di ghiaccio in cubetti e a scaglie per gli operatori del settore Pesca professionale e relativa commercializzazione;

Omissis

DECRETA

Art. 1 – Al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese VASTO (CH) di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accertate dalle menzionate ditte di cui all’allegato elenco;

Art. 2 – ; Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 865/71 e, pertanto, resta a carico dell’Ente esproprianti l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

L’Aquila, lì 20 marzo 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace