IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 4338 del 13.12.2002 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di MONTEODORISIO (CH), per l’assegnazione di un lotto di terreno per l’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’attività esistente, per la produzione di manufatti in c.a.v. e c..a.p. di travi da ponte di grande dimensioni da impiegare nei settori della viabilità ed opere stradali, alla Società CO.PAR.FIN S.p.A. con sede in MONTEODORISIO (CH) nella zona industriale Traversa “C”;
Omissis
DECRETA
Art. 1
E’autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) dei terreni precedentemente indicati e di cui all’allegato prospetto che e’ parte integrante del presente decreto previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso purchè il P.R.T. sia sempre vigente;
Art. 2
Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro 3 mesi dalla data della sua emanazione.
E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.
Art. 3
I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:
a) LAVORI: Inizio: Entro 12 mesi FINE: Entro 36 mesi:
dalla data d’immissione nel possesso del terreno e comunque non oltre la data finale dell’occupazione d’urgenza;
b) ESPROPRIAZIONE: Inizio dalla data della FINE: Entro 36 mesi
delibera n. 194/2002; dalla data medesima;
Art. 4
L’eventuale proroga dei termini finali per i lavori o per le espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi d’interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;
Art. 5
L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;
Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.
Art. 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine – rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
L’Aquila, lì 20 marzo 2003
IL PRESIDENTE
On. Giovanni Pace