LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” che prevede la realizzazione di programmi di prevenzione, assistenza e recupero terapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600quater, 600 quinquies del codice penale ed il recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 600bis, comma 2, 600 ter, comma 3, 600 quater;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale 79/3 del 29.10.2002, con la quale, in attuazione dell’art. 17, comma 2, della legge n. 269/98  e del DM 13 marzo 2002, n. 89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.5.2002, è stato approvato il Piano regionale biennale di interventi in favore dei minori vittime di abusi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 ordinario del 29 novembre 2002;

Vista la determinazione dirigenziale DM4/22 del 20 febbraio 2003 con la quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione, costituita con determinazione del Direttore Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale” n. DM 1 del 15 gennaio 2003;

Considerato che sono stati finanziati i seguenti 3 progetti biennali, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

II annualità

Ambito Provinciale

I annualità

 

Totale

Comune di San Salvo

 

Chieti

Euro 43.503,69

Euro 69.668,76

Euro 113.172,45

Associazione Centro di Solidarietà – Pescara

Pescara

Euro 33.470

Euro 53.600

Euro 87.070

Focolare Maria Regina– Scerne di Pineto (Te)

Teramo

Euro 33.718,92

Euro 53.999,01

Euro 87.717,93

Ritenuto che per l’ ambito provinciale di L’Aquila non è stato finanziato alcun progetto e che, pertanto, residua una somma di Euro 86.810,98;

Atteso che, il citato Programma regionale biennale approvato con  deliberazione di Consiglio regionale n. 79/3 del 29.10.2002, nel caso in cui un ambito territoriale provinciale non sia coperto da alcun progetto, prevede la possibilità di assegnare la somma che residua a progetti presentati in altre province, secondo l’ordine della graduatoria, da rimodulare sulla base delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto, di attribuire la somma residua al secondo progetto classificato nelle graduatorie provinciali che ha ottenuto maggior punteggio;

Atteso che l’unico progetto secondo classificato è quello presentato dal Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te) del complessivo importo di € 87.070,82, di cui €  33.470,17, per la prima annualità ed € 53.600,65, per la seconda annualità, presentato per l’ambito provinciale di Pescara;

Ritenuto di dover assegnare la somma residua al progetto presentato dal Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te) per l’ ambito provinciale  di Pescara;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale, in ordine alla  presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r.14 settembre 1999, n.77, con la firma in calce del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1.   di assegnare la somma che residua €  86.810,98 ( I annualità - € 33.370,29; II annualità - € 53.440,69), relativa all’ambito provinciale di L’Aquila, al secondo progetto biennale classificato per l’ambito provinciale di Pescara, e cioè al Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te);

2.   di dare atto che il Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te) deve adeguare gli importi delle annualità del progetto presentato per l’ambito provinciale di Pescara, del complessivo importo di Euro 87.070,82, (Euro 33.470,17, per la prima annualità ed Euro 53.600,65, per la seconda annualità),  a quelle assegnate ed indicate nel precedente punto 1);

3.   di fare fronte alla complessiva spesa di € 86.810,98 derivante dal presente atto con parte dell’impegno n. 1 del 10.12.2002, assunto con determinazione dirigenziale DM4/99 del 4.12.2002, sul capitolo 71638/R/2002 denominato “Fondo contro l’abuso sessuale – L.n. 388/2000, art. 80, c.15”;

4.   di stabilire che tale progetto deve iniziare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.;

5.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.