IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 622 del 17/11/1998 con il quale venivano indette, per il giorno 07/02/1999, le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Separata Beni uso Civico della Frazione Antica Università di Rocca Santa Maria del Comune di Rocca Santa Maria (TE);

Vista la Legge 17/04/957 n. 278, che reca norme per la costituzione dei Comitati per l’Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico;

Visto l’art. 1 comma 2 della citata Legge n. 278/57 che indica la durata, in anni quattro, dell’Amministrazione Separata;

Considerato che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Separata della Frazione Antica Università di Rocca Santa Maria del Comune di Rocca Santa Maria (TE) in quanto in scadenza, al fine di assicurare la continuità dell’Amministrazione Stessa;

Omissis

DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Separata Beni uso Civico della Frazione Antica Università di Rocca Santa Maria del Comune di Rocca Santa Maria (TE) per il giorno 09/03/2003, secondo le norme indicate nell’Allegato A” del Verbale del Consiglio Regionale n 82/22 citato nelle premesse.

L’Aquila, 27.01.2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMITATI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE 17.04.1957 n. 278.

La elezione dei Comitati di cui all’art. 2 della Legge 17.04.57 n. 278, avrà luogo in base alle seguenti norme:

ART. 1 - Sono ammessi a votare i cittadini residente nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il Sindaco provvederà a rilasciare la copia delle liste.

ART. 2 - Ove i cittadini della frazione non risultino iscritti - e da soli in una unica sezione elettorale il Comune dovrà procedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, alla formazione di una apposita lista, mediante stralcio, comprendente i soli elettori della frazione. Tale lista verrà autenticata dal Sindaco.

ART. 3 - Sono eleggibili a membri del Comitato per l’Amministrazione dei beni di uso civico frazionali i cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, purché sappiano leggere e scrivere.

ART. 4 - Il Sindaco da avviso agli elettori dell’avvenuta fissazione della data delle elezioni, con manifesto da pubblicarsi 20 giorni prima di tale data indicando il giorno ed il luogo di riunione. Con il medesimo manifesto darà avviso dell’avvenuto deposito nella Segreteria comunale delle norme di cui al presente decreto.

ART. 5 - In ciascuna sezione della frazione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario, questi ultimi scelti fra gli elettori della frazione che sappiano leggere e scrivere. Il Presidente del seggio è nominato dal Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura e viene scelto fra le categorie indicate dal primo comma dell’art. 35 del T.U. delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale il 30.03.1957 n. 361. La nomina sarà effettuata entro i dodici giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi di cui al precedente art. 4. Entro lo stesso termine la Giunta Municipale procederà alla nomina degli scrutatori.

ART. 6 - Il Segretario del seggio è scelto prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale, dal Presidente del seggio, tra i cittadini che risultano elettori, della frazione e che sappiano leggere e scrivere.

ART. 7 - Il Sindaco provvedere affinchè nel giorno delle elezioni, prima dell’insediamento del seggio, siano consegnati al Presidente dell’Ufficio elettorale:

1)     Lista degli elettori autenticata dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

2)     Il pacco delle schede occorrenti per la votazione;

3)     Le urne occorrenti per la votazione;

4)     Un congruo numero di matite copiative per il voto;

5)     Tutto l’altro materiale occorrente per una normale votazione;

6)     Una copia del presente regolamento.

ART. 8 - Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei membri da eleggere. Le candidature devono essere presentate da almeno 10 cittadini elettori della frazione. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data delle elezioni.

ART. 9 - Alle ore 7,00 del giorno stabilito per le elezioni, il Presidente costituisce l’Ufficio elettorale e procede alla autenticazione delle schede. Tale operazione deve essere completata non oltre le ore 9,00. Il Presidente dichiara poi aperta la votazione che deve proseguire fino alle ore 20,00. A tale ora il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione.

ART. 10 - La manifestazione del voto è segreta. Ciascun elettore ha diritto di votare per quattro candidati in qualunque lista siano compresi. Il voto si esprime tracciando nella scheda con la matita copiativa un segno nell’apposita casella a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i membri per i quali l’elettore ha diritto di votare; sono valide altresì, quando il segno del voto sia apposto sulla casella a fianco del numero che contraddistingue ciascuna lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati. L’elettore che ha apposto il segno del voto sul numero di ordine di una lista, può cancellare uno o più nomi sulla lista prescelta e segnare i candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei membri per il quale ha diritto di votare.

ART. 11 - Ove sia stata ammessa a votare una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20% dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente la elezione è nulla.

ART. 12 - Terminate le operazioni di votazioni il Presidente dà inizio alle operazioni pubbliche di scrutinio. Dopo aver accertato il numero dei votanti uno scrutatore designato dalla sorte, estrae le schede contenute nell’urna, le spiega e le consegna al Presidente il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa all’altro scrutatore che prende nota dei voti attribuiti a ciascun candidato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore salvo i casi di nullità previsti dall’art. 64 del T.U. 16.05.1960 n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

ART. 13 - Per la proclamazione degli eletti si applicano le norme di cui all’art. 3 della Legge 17.04.1957 n. 278.

ART. 14 - Di tutte le operazioni previste dal presente decreto dovrà essere redatto apposito verbale che sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario, sarà depositato, insieme con tutti gli allegati, presso la segreteria del comune.

ART. 15 - Per quanto non previsto dalle norme del presente decreto si osservano in quanto applicabili, quelle per le elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570.