IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Richiamato il Decreto legislativo 05/02/1997, n. 22 , art. 27 (autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) e art. 28 (autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero);

 

Vista la Legge Regionale 28.4.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

 

Esaminata la richiesta inoltrata dalla Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., pervenuta in data 19.04.2001, con sede legale in Via Colle Salardo, 24 - 66017 Palena (CH), tesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione della Ditta Salvi Calcestruzzi s.r.l. sita in via Colle Salardo, 24 - 66017 Palena (CH);

 

Visti gli elaborati progettuali presentati e allegati alla domanda, cosi costituiti:

 

Relazione Tecnica;

All. 1

 

Documentazione fotografica;

All. 2

 

Pareri e nullaosta già acquisiti;

All. 3

 

Verifica idraulica su fiume Aventino;

All. 4

 

Relazione geologica ed idrogeologica;

All. 5

 

Titolo di proprietà;

All. 6

Tav. n. 1

Corografia in scala 1:25000;

All. 7

Tav. n. 2

Stralcio planimetrico P.R.G. vigente;

All. 8

Tav. n. 3

Ortografia in scala 1:5000 (con indicazione dei fabbricati nel raggio di 1000 m)

All. 9

Tav. n. 4

Variazione allo strumento urbanistico;

All. 10

Tav. n. 5

Stralcio catastale;

All. 11

Tav. n. 6

Planimetria generale;

All. 12

Tav. n. 7

Pianta di stato di fatto;

All. 13

Tav. n. 8

Pianta di progetto;

All. 14

Tav. n. 9

Sezione A-A;

All. 15

Tav. n. 10

Profilo longitudinale collettore fognante;

All. 16

Tav. n. 11

Particolari costruttivi

All. 17

Tav. n. 12

Disegni costruttivi impianto di recupero macerie da demolizione;

All. 18

Tav. n. 13

Carta dei vincoli del territorio;

All. 19

Tav. n. 14

Impianto di chiarificazione;

All. 20

 

Studio di Compatibilità Ambientale;

All. 21

 

Dato atto che con autocertificazione datata 12.04.2001 il legale rappresentante della Ditta in oggetto dichiara di essere titolare del sito interessato dal progetto in argomento;

 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.06.2001, nel corso della quale il rappresentante del Comune di Palena esprime parere favorevole all’iniziativa, trattandosi di una iniziativa di interesse pubblico diffuso e, altresì richiede alla Conferenza l’applicazione dell’art. 27 del D.lgs. n. 22/97 come intervento di pubblica utilità per l’adeguamento dello strumento urbanistico;

 

Dato atto che la predetta Conferenza, accogliendo la richiesta del Comune, ha espresso parere favorevole all’unanimità, demandando al Servizio Gestione Rifiuti l’acquisizione del parere A.R.T.A., della Verifica di Compatibilità Ambientale e nulla-osta ai sensi della L. n. 1497/39;

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Territorio, ai sensi della L. n. 1497/39, reso con nota prot. n.  4046 del 06.07.2001;

 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’A.RT.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti} con nota n. 1872 del 12.07.2001;

 

Vista la nota n. 5492 V.I.A. 69060 del 20.07.2001 con la quale la Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., comunica alla Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l.. che l’impianto in oggetto è da sottoporre a procedura di V.I.A., ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 art. 1 commi 4 e 5 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999 art. 3 lett. t);

 

Vista la nota della Soprintendenza ai Beni Ambientali dell’Aquila n. 24843 del 02.08.2001;

 

Vista la delibera del C.C. di Palena (CH) n. 33 del 26.09.2001 con la quale si esprime parere negativo alla predisposizione dell’impianto di che trattasi;

 

Vista la nota n. 9322 del 24.10.2001 della Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l, contenente le controdeduzioni alle motivazioni poste a base della delibera del Consiglio Comunale di Palena, n. 33 del 26.09.2001;

 

Preso atto che, con nota del 06.11.2001 prot. 3551 il Parco Nazionale della Maiella comunica che l’area interessata dall’intervento ricade in zona 1 del territorio del Parco e pertanto, soggetta a specifica autorizzazione ai sensi della misure di salvaguardia di cui all’allegato A del D.P.R. del 05.06.1995, istituito dal Parco stesso;

 

Considerato che in merito alla problematica relativa localizzazione del sito interessato dalla richiesta formulata dalla Ditta Salvi Calcestruzzi, in allegato al progetto pervenuto in data 19.04.2001 risulta acquisito copia della autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco, prot. n. 2407 del 12.06.2000, concernente il completamento dell’impianto di calcestruzzo in località S. Cataldo e contestuale smantellamento di un impianto di calcestruzzo in località Palena Stazione;

 

Preso atto che il C.C. di Palena, con provvedimento n. 40 del 17.11.2001, nel confermare quanto precedentemente espresso nel provvedimento consiliare n. 33/2001, esprime parere negativo allo studio di valutazione di Impatto Ambientale presentato dalla Ditta interessata in data 02.10.2001;

 

Vista la nota della Direzione Regionale Territorio, prot. n. 10778 del 10.01.2002 con la quale in particolare si preannuncia alla Ditta il coinvolgimento dell’Ente Parco Nazionale della Maiella nell’ambito delle procedure di cui al D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche;

 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 16.01.2002 nella quale in particolare si evincono le seguenti dichiarazioni:

 

-    L’Arch. Terribile “dà lettura alla Conferenza del provvedimento di diniego n. 231 del 11.01.2001 consegnato in copia; in attesa dell’originale”;

-    Il Sindaco del Comune di Palena: “dichiara che rappresenta la volontà dei cittadini  Palena la cui volontà è stata espressa, con due Delibere Consiliari con la sola astensione del Sindaco, in maniera contraria a questa iniziativa”;

-    La Conferenza invita il Servizio Gestione Rifiuti, previa acquisizione del Decreto di VIA, a concludere il procedimento sulla scorta degli atti prodotti o ancora da acquisire da parte degli interessati.

 

Dato atto che in data 16.01.2002 è pervenuto al Servizio gestione Rifiuti il preannunciato provvedimento dell’Ente Parco Maiella prot. n. 231 del 11.01.2002;

 

Rilevato che, con provvedimento n. 15 allegato alla nota della Direzione Territorio prot. n. 690 del 15.03.2002 la procedura di V.I.A. di cui al D.P.R. 12.04.96 inerente alla richiesta formulata dalla Ditta in oggetto risulta essere conclusa con esito favorevole in quanto gli elaborati progettuali presentati sono risultati conformi alla normativa statale e regionale, sono state rispettate le procedure, e che risulta essere stata definita una apposita valutazione di incidenza da parte dell’Ufficio Parchi della predetta Direzione a seguito della quale è risultato che il progetto non interferisce con i parameri ambientali descritti nelle schede di definizioni SIC e delle ZPS;

 

Visto il parere tecnico di conformità rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Palena, prot. 890 del 19.04.2002 dal quale risulta in particolare che l’area interessata dal progetto, secondo le norme e le disposizioni del vigente P.R.G., ricade in zona agricola;

 

Visto il certificato de Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica di Chieti n. 116 del 26.04.2002, intestato al Sig. Salvi Antonio, nato a Palena il 12.01.1931;

 

Visto il certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, rilasciato in data 29.04.2002 contenente il nullaosta ai fini della Legge n. 575/31.05.1965;

 

Vista la nota inoltrata dalla Ditta Salvi Calcestruzzi in data 28.06.2002 con la quale si forniscono ulteriori considerazioni in merito a posizioni assunte dal Comune di Palena, e documentazione fotografica del territorio comunale di Palena;

 

Letto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 02.10.2002;

 

Considerato che:

 

1. dall’esame della documentazione agli atti, non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione richiesta dalla Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., dato atto che per quanto attiene agli aspetti di carattere ambientale e paesaggistico risultano acquisiti i necessari parere, visti e/o nulla.osta che sono stati definiti nella procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza;

 

2.   circa la conformità urbanistica del sito individuato dalla Ditta, sebbene il C.C. di Palena abbia espresso in almeno due occasioni il proprio formale dissenso all’iniziativa, risulta essere stata attivata la procedura prevista dall’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 concernente la procedura di variante allo strumento urbanistico, così come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.06.2001;

 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e, valutata la legittimità del presente provvedimento;

 

Vista la Legge n. 77 del 14.9.99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

 

DETERMINA

 

1.   di approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi, presentato dalla Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., costituito dagli elaborati progettuali indicate nelle premesse che occupano le particelle catastali nn. 163 - 164 – 165 - 166 - 167 - 168 del foglio n. 15 del Comune di Palena (CH), da realizzarsi in Via Colle Salardo, 24/località San Cataldo/ - 66017 Palena (CH) per il quale, con riferimento a quanto indicato nelle premesse, si applica per il sito interessato la procedura di cui al comma 5) art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22;

 

2.   di autorizzare la Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, il progetto in conformità degli elaborati progettuali elencati in premessa e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi: - che i movimenti di terra vengano limitati allo stretto necessario ed realizzarli nell’ambito del perimetro dell’intervento, - inoltre per la ripiantumazione a confine, vengano utilizzate esclusivamente specie autoctone;

 

3.   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile; a tal fine deve essere inoltrata richiesta di proroga nei termini di cui all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

 

4.   di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 all’esercizio di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa; l’avvio dell’impianto è soggetto alle procedure di cui all’art. 22, della L.R. n. 83/2000;

 

5.   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto suddetto è concessa per un periodo di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di avvio indicata all’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6.   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igieni co-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza;

 

-    della collettività e dei singoli;

 

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

 

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

 

-    devono esser promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

 

-    tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente.

 

7.   di subordinare l’autorizzazione:

 

a.   alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e nelle premesse richiamati;

 

b.   a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 29, per quanto attiene l’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

 

c.   alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

 

d.   alla trasmissione, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento di polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassetemila/00 EURO) al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; detta polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia;

 

e. all’obbligo di comunicare trimestralmente alla Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale di Chieti) la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

f. all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 22/97;

 

g. all’obbligo del rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni nonché nella normativa regionale vigente in materia;

 

8.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività. ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

 

10. di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Salvi Calcestruzzi s.r.l. - Via Colle Salardo, 24 - 66017 Palena (CH);

 

11. di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA (Dipartimento Provinciale di Chieti), al Comune di Palena (CH) e all’Ente Parco Nazionale della Maiella;

 

12. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo