IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta CAPRIONI GIUSEPPE snc, con sede legale in via Togliatti n. 1 di Bellante (TE), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “S. Filomena” del Comune di Mosciano S. Angelo (TE) individuata in Catasto al foglio 33 particelle n. 289/b-112/a-48/b-45/b-266 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata a
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio
Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della
denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- I lavori di coltivazione dovranno iniziare sul lotto “C” fino a completare l’area di cava nella porzione Nord;
- Il passaggio dal lotto “C” al lotto “B” potrà avvenire solo dopo il collaudo da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere;
- La coltivazione del lotto “B” dovrà iniziare dall’alto verso il basso mantenendo una pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale in corrispondenza della scarpata di abbandono;
- Dovrà essere costantemente evitato l’impaludamento dell’area;
- Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere incluso nell’allegato al D.L.vo. n. 22/97.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 30.000 e complessivamente di mc. 180.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani