IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DECRETA

La ditta FRANCHI BENIAMINO, con sede legale in via M.A. Sforza n. 1 di Pescara, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Il Colle” del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al foglio 65 particelle n. 1/a-7/a  alle seguenti norme e condizioni:

 

Art. 1

 

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

 

Art. 2

 

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

 

Art. 3

 

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

 

Art. 4

 

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

 

Art. 5

 

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

 

Art. 6

 

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

 

-    Le scarpate di abbandono dovranno essere sagomate con il materiale in posto;

-    Per il ritombamento dell’area non dovranno essere utilizzati materiali ricompresi nel D.L.vo. n. 22/97.

 

Art. 7

 

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

 

Art. 8

 

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 58.250 e complessivamente di mc. 233.000 per l’intera durata dell’attività.

 

Art. 9

 

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

 

Art. 10

 

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani