LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
per i motivi specificati in narrativa
1) di individuare, in sede di prima applicazione, nelle comunità Montane della Regione, i soggetti destinatari delle risorse di cui all’art. 4, comma 3, della Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 finalizzate all’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti;
2) di approvare le “Direttive generali in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane della Regione, finalizzati all’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti”, secondo le modalità di cui all’All. “A”, che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire che la somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) che si impegnano sul Cap. 122344 del corrente esercizio finanziario, denominato:”Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali” è destinata all’erogazione alle Comunità Montane dei contributi previsti dall’art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002 n. 7, è così ripartita:
a) Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00) per contributi per l’acquisto di autobus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari all’80% della somma complessiva;
b) Euro 70.000,00 (settantamila/00) per l’abbattimento delle tariffe per il trasporto per lavoratori e studenti, pari al 20% della somma complessiva;
4 di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.
Omissis
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
f.to Domenici
REGIONE ABRUZZO
Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano
All. “A”
DIRETTIVE GENERALI
In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane della Regione, finalizzati all’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.
Art. 1
Finalità
1. Le presenti direttive, emanate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, nonché all’art. 41, commi 6, 7 e 9 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, al fine di garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio montano della Regione.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le Comunità Montane, così come ridelimitate ai sensi della L.R. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Oggetto degli interventi
1. I contributi, di cui all’art. 1, sono concessi per le tipologie di seguito riportate:
A. per l’acquisto di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali, nella misura massima di Euro 26.000,00;
B. per l’abbattimento delle tariffe di viaggio di lavoratori e studenti, residenti nel territorio della Comunità Montana, nella misura di Euro 26.000,00.
Art. 4
Termini e modalità di presentazione
1. La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate all’art. 3.
2. La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 5, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento da parte del competente Servizio Regionale, alla “Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Via Raffaello – 65100 – Pescara”.
3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
4. Sulla busta deve essere indicato:”Contributi per l’acquisto di autobus o minibus, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002, n. 7 “ovvero “Contributi per l’abbattimento delle tariffe di viaggio per lavoratori e studenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002, n. 7”.
5. La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza del riferimento nella busta nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell’Ente, comporteranno la reiezione della domanda.
Art. 5
Documentazione
1. La richiesta di “Contributo per l’acquisto di autobus o minibus”, corredata da apposito provvedimento dell’Organo Esecutivo, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:
a. di volgere o che si intende svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per esigenze sociali del territorio;
b. di soppressione e/o carenza degli uffici postali o di altri servizi pubblici nel territorio di competenza (indicare la quantità e la qualità);
c. di impegnarsi all’acquisto del mezzo di trasporto entro un anno dalla comunicazione della relativa assegnazione ed alla rendicontazione delle spese sostenute.
2. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegato:
- il preventivo di spesa per l’acquisto del mezzo di trasporto;
- la delibera di adesione assunta dagli Enti locali partecipanti ovvero autocertificazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti.
3. La richiesta di contributo per l’abbattimento delle tariffe di viaggio per lavoratori e studenti, corredata da apposito provvedimento dell’Organo Esecutivo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:
a. l’indicazione del numero degli studenti e/o lavoratori per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe di viaggio;
b. l’ammontare della spesa presunta.
Art. 6
Graduatoria e concessione dei contributi
1. La “Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”, accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispone, entro quarantacinque giorni del termine di cui all’art. 4, un’apposita graduatoria delle richieste pervenute, distinta per tipologia, sulla base dei criteri di cui agli artt. 7 e 8, da approvarsi con specifico atto della Giunta Regionale.
2. Le richieste di contributo inserite in graduatoria sono ammesse al beneficio fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell’Ente beneficiario.
4. Eventuali economie delle risorse stanziate, per mancanza di soggetti beneficiari per l’acquisto di autobus e minibus, possono essere utilizzate per l’abbattimento delle tariffe di viaggio e viceversa.
5. Eventuali ed ulteriori economie, per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell’esercizio finanziario successivo.
Art. 7
Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di bus e minibus
1. La graduatoria delle Comunità Montane interessate è formulata sulla base del numero dei Comuni partecipanti, e dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a. numerosità dei servizi soppressi e/o carenti;
b. indice di disagio formulato sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell’11.09.2002, in applicazione dell’art. 6, L.R. 95/2000.
Art. 8
Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti
1. La graduatoria delle Comunità Montane interessate è formulata sulla base della numerosità dei lavoratori e/o degli studenti per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe e dei seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:
a. Numerosità dei servizi soppressi e/o carenti;
b. Indice di disagio formulato sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell’11.09.2002, in applicazione dell’art. 6, L.R. 95/2000.
Art. 9
Erogazione
1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto, alla liquidazione del contributo concesso per entrambe le tipologie di cui all’art. 3, con le seguenti modalità:
- Il 70% a titolo di anticipazione;
- Il 30% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:
a. rendiconto finanziario delle spese sostenute a firma del responsabile finanziario dell’Ente;
b. certificazione del responsabile dell’Ente che le risorse sono state utilizzate per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 10.05.2002, n. 7, riferita al tipo di richiesta presentata.
2. Qualora l’Ente assegnatario non utilizzi in tutto e/o in parte le somme erogate entro un anno dall’assegnazione, il contributo della Regione viene ridotto e le eventuali somme assegnate devono essere restituite, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO – Servizio Tesoreria – 67100 L’AQUILA”, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale – Servizio Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano – Pescara ed al Servizio Bilancio – L’Aquila.