LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. Di individuare nelle Aziende U.S.L. l’Autorità Sanitaria di cui al comma 1 degli artt. 21 – 22 – 23 del D.P.R. n. 290/01, competente al rilascio:
- del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- della autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari nonché alla istituzione, gestione di locali e depositi;
- della accettazione di notifica sulla esistenza ed ubicazione di depositi di smistamento di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 290/01);
2. Di ritenere la struttura Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Dirigente Medico responsabile o suo delegato) competente al rilascio delle autorizzazioni all’acquisto di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi (a norma dell’art. 25, comma 1 e dell’art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 290/01) previo corsi di formazione/aggiornamento con esame finale obbligatorio per acquirenti ed utilizzatori;
3. Di stabilire che il citato Servizio renda edotto, annualmente, di dati sulle autorizzazioni al commercio e vendita, sull’ abilitazione alla vendita, sull’autorizzazione all’acquisto dei prodotti in questione l’Ufficio IAN - Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità; la Direzione Agricoltura, Foreste e Politiche Rurali; il Servizio Fitosanitario Regionale dell’ Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.); il/i Comune/i interessato/i, come pure istituisca un apposito archivio che riporta, per ognuno. la data di rilascio dell’autorizzazione e/o del certificato di abilitazione e/o della autorizzazione all’acquisto con relativa scadenza;
4. Di stabilire che l’Ufficio IAN del Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità - trasmetta annualmente dati sulle autorizzazioni di acquisto alla Azienda USL competente per territorio (SIAN); al/ai Comune/i interessato/i; alla Direzione Agricoltura, Foreste e Politiche Rurali; al Servizio Fitosanitario Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) come pure istituisca apposito archivio di venditori ed acquirenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti con indicazione, per ognuno, della data di rilascio dell’autorizzazione e sua scadenza;
5. Che produttori e venditori di prodotti fitosanitari (fitofarmacie, consorzi agrari, ecc.) inviino su supporto magnetico le schede informative relative a dati di produzione e vendita all’Ufficio IAN (Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità - Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara) per la successiva trasmissione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di una elaborazione;
6. Di prorogare, in attesa della organizzazione di appositi corsi di aggiornamento per l’istituzione e l’addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all’impiego di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, la validità delle abilitazioni, regolarmente certificate sulla base della precedente normativa, come previsto dal D.P.R. 290/2001.
Al riguardo l’Azienda U.S.L. - Dipartimento di Prevenzione - Servizio IAN rilascerà un temporaneo certificato di abilitazione alla vendita (Modello C) e/o acquisto/uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (Modello D) con validità estesa fino alla conclusione delle prove finali, previste al termine della frequenza obbligatoria al corso.
I menzionati corsi, organizzati dalla Regione o da Enti pubblici o da associazioni di categoria d’intesa con AUSL e Assessorato Sanità Regione Abruzzo, potranno essere unici con duplice indirizzo:
- per i venditori,
- per gli acquirenti ed utilizzatori;
7. Che le modalità di valutazione, (art. 23, comma 2 e art. 26, comma 3 del D.P.R. 290/01) nonché i criteri di base per l’organizzazione di corsi per l’istruzione e l’aggiornamento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, siano quelle definite nell’all. I e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. Che la Direzione Formazione Professionale e/o l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, in accordo con la Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, possano realizzare adeguato piano formativo sulla tematica in questione, tenendo conto delle autorizzazioni in scadenza nell’anno in corso e delle nuove istanze; organizzare corsi specifici per venditori ed acquirenti; rilasciare gli attestati di frequenza ai partecipanti (art. 27 del D.P.R. 290/01) e fornire i discenti di adeguato materiale didattico. Inoltre, nella realizzazione dei corsi, possono tenere conto delle caratteristiche peculiari dell’agricoltura regionale, della dislocazione territoriale degli operatori agricoli nonché delle disponibilità temporali degli utenti. I contenuti e costi definiti nell’ allegato II del presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
9. Che i docenti dei corsi di formazione in argomento, con profilo e qualifica professionale attinenti la/e materia/e di insegnamento, siano individuati secondo le modalità previste nell’allegato III, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. Di incaricare il Dirigente del Servizio Prevenzione - Direzione Sanità di adottare ogni ulteriore modifica ed integrazione ove si rendesse necessario;
11. Di dare atto che la spesa relativa all’attuazione del piano formativo di Euro 95.000,00 viene così ripartita:
Euro 45.000,00, per le spese della Commissione di Valutazione, da impegnare con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo 11425 del bilancio regionale anno 2002;
Euro 50.000,00 per tutte le altre spese attinenti l’attuazione del piano da impegnare con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo 81501 del bilancio regionale 2002;
12. Che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F.to Pace
ALLEGATO I
1. Percorsi formativi per l’acquisto ed impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi.
Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto:
A) Corsi per coloro che chiedono il rilascio del patentino:
Durata minima 15 ore di cui
- 6 ore (primo modulo) riguardanti:
- caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d’impiego, meccanismo d’azione, tipi di formulazioni;
- criteri di scelta dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
- metodi di lotta fitosanitaria;
- modalità di manutenzione delle attrezzature;
- trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
9 ore (secondo modulo) riguardanti:
- effetti sulla salute;
- precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
- caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- norme per l’acquisto dei prodotti fitosanitari;
- modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e precauzioni di carattere ambientale
b) corsi per coloro che chiedono il rinnovo del patentino:
- Durata minima 9 ore di cui 3 ore (primo modulo) riguardanti caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d’impiego, meccanismo d’azione, tipi di formulazioni;
- criteri di scelta del prodotto in relazione ai metodi di lotta fitosanitaria;
- modalità di manutenzione delle attrezzature;
- trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- 6 ore (secondo modulo) riguardanti:
- effetti sulla salute;
- norme per l’acquisto dei prodotti fitosanitari e precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
- caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e delle precauzioni di carattere ambientale.
Tipologia d’azione: Formazione regolamentata.
Frequenza: obbligatoria per almeno l’80% del monte ore complessivo di ciascun modulo organizzativo del corso.
Attestato rilasciato dall’ente di formazione: Attestato di frequenza
Validità della autorizzazione:
l’autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile, con le stesse modalità previste per il rilascio, su domanda da presentare sei mesi prima della scadenza al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione – Azienda U.S.L. del comprensorio, previo accertamento psico-fisico con giudizio di positività.
Commissione valutatrice
La valutazione dei requisiti di professionalità, prevista dal Decreto 290/01, è affidata ad una commissione, istituita dalla direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con specifico atto, composta da almeno:
- un rappresentante della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con funzione di Presidente
- un Dirigente medico del SIAN – Dipartimento di Prevenzione – Azienda U.S.L., designato dal responsabile SIAN territorialmente competente
- un rappresentante dell’A.R.S.S.A.- Servizio Fitosanitario regionale designato dal relativo Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale con qualifica di Funzionario Agronomo
- un rappresentante della Direzione Agricoltura, Foresta e Sviluppo Rurale – Servizio Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura designato dal relativo Dirigente territorialmente competente o un rappresentante della Direzione Formazione Professionale designato dal relativo Direttore Regionale
- un rappresentante della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – con funzioni di segretario designato dal responsabile dell’Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
Ai membri della commissione valutatrice spetta un gettone di presenza ( pari ad euro 102,00) per ogni seduta, al lordo delle ritenute di legge, se svolta al di fuori dell’orario di servizio nonché al rimborso spese (viaggio e vitto) se dovuto.
Modalità di valutazione
Le valutazioni hanno lo scopo di accertare che l’interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, le modalità per un loro corretto uso, le relative misure precauzionali e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agronomico ed ambientale.
Per la formulazione del giudizio di idoneità all’acquisto di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, la commissione di valutazione si avvarrà di un colloquio o di specifici quiz.
Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.
2. Percorsi formativi per la vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita:
a) corsi per coloro che chiedono il rilascio dell’abilitazione:
Durata minima 15 ore sulle seguenti tematiche:
- legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- problematiche legate alle caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro identificazione, tipi di formulazione, etichettatura e classificazione;
- nozioni in materia di tutela della salute e dell’ambiente;
- requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature destinate al deposito ed alla vendita, gestione del magazzino, dispositivi di protezione individuali;
- problematiche relative all’acquisto ed alla vendita, registro di carico e scarico, flussi informativi.
b) corsi per coloro che chiedono il rinnovo dell’abilitazione:
Durata minima 9 ore sulle seguenti tematiche:
- aggiornamento normativo in materia di tutela della salute e dell’ambiente;
- aggiornamento sui. prodotti fitosanitari: caratteristiche, classificazioni, tipi di formulazione ed etichettatura e relativa normativa;
- aggiornamento sulle problematiche relative alla gestione, al deposito, alla vendita ed ai flussi informativi.
Tipologia d’azione: Formazione regolamentata.
Frequenza: obbligatoria per almeno l’80% del monte ore complessivo del corso.
Attestato rilasciato dall’ente di formazione: Attestato di frequenza
Validità del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
Il certificato è valido per cinque anni ed è rinnovabile, con le stesse modalità previste per il rilascio, con domanda da presentare sei mesi prima della scadenza al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione - AUSL territorialmente competente, previo accertamento sanitario psico-fisico con giudizio di positività.
Commissione valutatrice:
La valutazione dei requisiti di professionalità (prevista dal Decreto 290/01) è affidata a una Commissione, istituita dalla Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione composte da almeno:
- un rappresentante della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con Funzione di Presidente
- un Dirigente medico del SIAN - Dipartimento di prevenzione - Azienda U.S.L. designato dal responsabile SIAN territorialmente competente
- un rappresentante dell’AR.S.S.A. - Servizio Fitosanitario Regionale designato dal relativo Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale con qualifica di Funzionario Agronomo
- un rappresentante della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva con funzioni di segretario designato dal responsabile dell’Ufficio IAN.
Ai membri della commissione valutatrice spetta un gettone di presenza ( pari ad euro 102,00) per ogni seduta, al lordo delle ritenute di legge se svolta al di fuori dell’orario di servizio nonché al rimborso spese (viaggio e vitto) se dovuto.
Modalità di valutazione:
La valutazione ha lo scopo di accertare che l’interessato conosca:
1. elementi fondamentali sull’impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
2. elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché corretto impiego dal punto di vista sanitario;
3. nozioni sulle modalità, utili e necessarie, per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
4. nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
5. nozioni in materia di tutela dell’ambiente attinenti i prodotti fitosanitari.
Per il certificato di idoneità al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari la Commissione di valutazione si avvarrà di un colloquio o di specifici quiz.
Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, diplomati in farmacia ed i periti chimici.
ALLEGATO II
Piano finanziario - anno 2002 (D.P.R. 290/01, art. 27)
a) Corsi di istruzione e addestramento per commercio e vendita di prodotti fitosanitari
- nozioni formative,
- numero di allievi per corso,
- impegno di spesa relativo a:
- locali, materiale didattico, cancelleria euro 500,00/corso
- docenze, commissione di valutazione, rimborso spettanze varie euro 1.500,00/corso
N° corsi 2 x 2.000,00 euro = 4.000,00 euro
b) Corsi di istruzione e addestramento per acquisto ed uso di prodotti fitosanitari
- nozioni formative,
- numero di allievi per corso,
- impegno di spesa relativo a:
- locali, materiale didattico, cancelleria euro 500,00/corso
- docenze, commissione di valutazione, rimborso spettanze varie euro 1.500,00/corso
N° 36 x 2.000,00 euro = 72.000,00 euro
c) Materiale divulgativo e attività di informazione.
- Spese varie
(opuscoli, locandine, ecc………………..euro 500,00/corso)
N°38 x 500,00 euro = 19.000,00 euro
TOTALE = euro 95.000,00
L’Ente incaricato dell’attuazione del Piano Formativo di cui all’art. 6 della presente deliberazione è autorizzata ad effettuare compensazioni di spesa fra le singole voci, qualora se ne ravvisi la necessità, fermo restando l’importo complessivo assegnato.
ALLEGATO III
Docenza e Commissione di
Valutazione
La docenza è assicurata da esperti nel campo della fitopatologia, della prevenzione, della tossicologia, delle interazioni dei prodotti chimici con l’ambiente e con l’uomo.
Il docente presenterà un curriculum formativo e professionale all’Ente incaricato dell’attuazione del Piano Formativo di cui all’art. 6 della presente deliberazione.
Ai docenti, preferibilmente scelti fra i dipendenti pubblici ( A.R.S.S.A. - AUSL - Regione Abruzzo - Direzione Sanità,…) o liberi professionisti, spetta un gettone pari ad euro 50,00 per ogni ora di lezione, se effettuata al di fuori dell’orario di servizio ed un rimborso spese, se dovuto, nel limite di euro 50,00 lorde/die.
Ai membri della Commissione di valutazione spetta un gettone di presenza (pari a 102,00 euro) per ogni seduta al lordo delle ritenute di legge, se svolta al di fuori dell’orario di servizio, oltre il rimborso delle spese di viaggio e vitto, se dovuto, nel limite di euro 50,00 lorde/die.