IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di PROROGARE, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività di autodemolizione di veicoli a motore e simili di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, a favore della Ditta Gismondi Gianni, con sede in Lanciano, Frazione S. Iorio, precedentemente autorizzato con Delibera n. 2579 del 23.04.1990 e successivamente prorogata con la Delibera n. con Delibera n. 2927 19.11.1997 e Delibera di Rettifica 654 del 18.03.1998: autorizzando i CER riportati nell’allegato elenco (ALL. 1); con la prescrizione di gestire esclusivamente tipologie di rifiuto compatibili con l’attività di autodemolizione;
2) di STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
4) di STABILIRE che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
5) di RICHIAMARE la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
6) di OBBLIGARE la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
7) di CONFERMARE, inoltre, quanto altro prescritto nella D.G.R. n. 2927 del 19.11.1997, non riportato nel presente provvedimento;
8) di STABILIRE che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
9) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;
10) di NOTIFICARE al sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta Gismondi Gianni con sede legale in Lanciano C.da S. Iorio;
11) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Carlo Di Palo