IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 2402 del 2.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area N.S.I. ONNA-BAZZANO;

Visto il proprio decreto n. 234 dell’8.11.2001 con il quale veniva disposta, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data d’immissione in possesso, avvenuta il 14.12.2001 in favore del suddetto Consorzio;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

La determinazione di cui al capoverso che procede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti della Cassa DD.PP.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace