IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 2402 del 2.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area N.S.I. ONNA-BAZZANO;
Visto il proprio decreto
n. 234 dell’8.11.2001 con il quale veniva disposta, l’occupazione temporanea
d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data
d’immissione in possesso, avvenuta il 14.12.2001 in favore del suddetto
Consorzio;
Omissis
ORDINA
Al Consorzio per lo
Sviluppo Industriale di L’AQUILA di depositare, presso la Cassa DD.PP., le
indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto,
che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Gli importi suindicati
non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma
pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata legge
865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di
liquidarli agli interessati.
L’ammontare
dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da
parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.
La determinazione di cui
al capoverso che procede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei
termini di legge.
L’Ente espropriante
dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della
esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei
versamenti della Cassa DD.PP.
L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Pace