IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di prorogare l’autorizzazione regionale n° 2929 del 19/11/1997, limitatamente alla fasi di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali già oggetto della predetta autorizzazione, a favore della Ditta Metalferro s.r.l. - Zona Industriale - Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE);

2)   di stabilire che:

- l’autorizzazione, di cui al punto 1), è concessa in via provvisoria per un periodo pari a mesi sei dalla data del presente provvedimento;

-    entro 30 gg. dalla data di notifica, la Ditta ottemperi a quanto indicato al punto I) e II) del parere A.R.T.A., prot. n° 6215/15.11.02 riportato nelle premesse, ed altresì, invii alla predetta Agenzia copia della richiesta inoltrata ai sensi della Legge n° 443/2001 in data 23/001/02;

3)   di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi nei limiti temporali indicati al precedente punto 2) si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

4)   di stabilire che, al termine delle necessarie attività istruttorie, l’A.R.T.A. di Teramo rimetterà apposito parere definitivo, finalizzato al rilascio della eventuale autorizzazione regionale conclusiva;

5)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di confermare, inoltre, quanto altro prescritto nella autorizzazione n° 2929 del 19/11/1997, non riportato nel presente provvedimento;

9)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale di Teramo);

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Metalferro S.r.l., con sede legale in - Zona Industriale - 64020 Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo