IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta TRASMOTER snc., con sede legale in via Patini n. 5 di Roseto Degli Abruzzo (TE) è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Voltarrosto” del Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE) individuata in Catasto al foglio 45 particelle n. 64-96-67 (parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata
dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e
disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia
mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi
alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto dalla linea elettrica non inferiore a quella regolamentare;
- Per il ritombamento dell’area non dovranno essere utilizzati materiali ricompresi nel D.L.vo. n. 22/97;
- Dovrà essere
evitato costantemente l’impaludamento dell’area interessata.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 21.200 e complessivamente di mc. 63.600 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani